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Numero d'incarto:
52.2002.254
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00254
Lugano
21 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 786) che modifica la classificazione assegnata all’insorgente quale
infermiere presso l’__________;
vista la risposta 8 luglio
2002 della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente __________ lavora da 38 anni alle dipendenze dello Stato quale infermiere
presso __________ (). All’inizio di quest’anno era vice-capo équipe
presso il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro ()
dell’__________. Il suo stipendio era quello della 24a classe
dell’organico con 10 aumenti annuali (fr. 81’416.- lordi).
B. Con
risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 524) il Consiglio di Stato ha modificato il
regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello
Stato, adeguando le classi di stipendio del personale infermieristico
__________. Nell’ambito di questa riorganizzazione, il Governo ha soppresso la
funzione di "vice-capo équipe". Ai dipendenti che ne erano
titolari è stata attribuita la nuova denominazione di "infermiere con
specialità". A questa nuova funzione è stata assegnata la 25a
classe di stipendio.
C. Con
decisione 20 febbraio 2002 (n. 786) il Consiglio di Stato ha riclassificato il
personale infermieristico __________ (172 dipendenti), attribuendo al
ricorrente __________ la 25a classe di stipendio con 9 aumenti (fr.
83’341.- lordi). Il 4 marzo 2002 la Sezione delle risorse umane (SRU) ha
notificato la decisione al ricorrente, nella misura in cui lo concerneva.
Un mese più tardi __________ ha chiesto
spiegazioni in merito al cambiamento. Insoddisfatto dei motivi addotti dalla
SRU, il 20 giugno 2002 ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento.
Rievocati i fatti salienti, l’insorgente
sostiene in sostanza che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto attribuire alla
funzione di "infermiere con specialità" almeno la 26a
classe che ha assegnato agli "infermieri insegnanti assistenti".
La decisione dovrebbe in ogni caso essere annullata per insufficienza della
motivazione addotta e per violazione del diritto di essere sentiti.
D. Il Consiglio
di Stato chiede, in via principale, che l’atto inoltrato da __________ sia
dichiarato irricevibile come ricorso. Nella misura in cui vi si possano
ravvisare gli estremi di una petizione, ne postula invece il rigetto. Delle
argomentazioni addotte dal Governo si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- Giusta
l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso,
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
1.1. Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o
del Consiglio di Stato è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60
cpv. 1 PAmm). La deducibilità per ricorso di una decisione a questo Tribunale è
quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (cfr. Rep. 1968, p. 204, consid. 3; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm).
Per quanto concerne specificatamente i
rapporti d'impiego dei dipendenti statali, le decisioni rese dal Consiglio di
Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale
amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero
soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a - e) o di disdetta del
rapporto d’impiego (lett. f).
In concreto, il ricorrente impugna una
decisione con cui il Consiglio di Stato ha ridefinito, nell'ambito della
riqualificazione di tutto il personale sanitario dell'__________, la sua
funzione e la sua classe di stipendio. Una siffatta decisione non rientra
manifestamente nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, elencati all'art. 67 LOrd.
Il ricorso va quindi dichiarato
irricevibile.
1.2. Resta
da verificare se l’atto di ricorso introdotto da __________ non sia ricevibile
come petizione, giusta l’art. 68 LOrd, che attribuisce a questo tribunale la competenza
a dirimere quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente.
Nemmeno da questo profilo le rivendicazioni
del comparente possono tuttavia essere accolte.
Pur contestando la classe di stipendio che
il Consiglio di Stato ha attribuito alla funzione di "infermiere con
specialità", __________ non chiede infatti che gli sia corrisposto lo
stipendio della 26a classe, assegnata agli "infermieri
insegnanti assistenti". Il comparente chiede soltanto che la decisione
20 febbraio 2002 sia annullata nella misura che lo concerne.
Una domanda volta ad ottenere che gli venga
riconosciuto lo stipendio previsto per gli "infermieri insegnanti
assistenti" non potrebbe peraltro avere successo, non essendo dato, di
principio, a questo Tribunale il potere di modificare l’ordinamento delle retribuzioni
definito dal Consiglio di Stato.
2.In esito alle considerazioni che precedono, l’atto inoltrato da
__________ va quindi respinto in ordine, nella misura in cui configura un
ricorso, e nel merito, nella misura in cui integra gli estremi di una
petizione.
La tassa di giustizia è posta a carico del
comparente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L’atto è
irricevibile come ricorso e respinto come petizione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del comparente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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