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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.253
Data decisione, Autorità:
22.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00253
Lugano
22 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 maggio 2002 con cui il municipio di
______ ha deliberato alla ditta __________ i lavori da pittore relativi al
risanamento del palazzo __________;
viste le risposte:
4 luglio 2002 del
municipio di ______;
9 luglio 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 aprile 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per l’aggiudicazione delle opere da pittore
necessarie alla ristrutturazione del palazzo __________ (FU n. __________ pag.
__________ seg.).
Il bando di concorso stabiliva i seguenti criteri
d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:
a) economicità - prezzo 50%
b) qualità 30%
c) termini 20%
Il capitolato e modulo d’offerta chiedeva ai
concorrenti di specificare il numero di dipendenti. Non chiedeva invece di
indicare referenze, né li sollecitava a produrre certificati di qualità od attestati
di capacità.
B. Al concorso hanno partecipato dieci ditte, fra cui la ricorrente con
un’offerta di fr. 83'556.05 e la __________ con un’offerta di fr. 88’593.15.
__________ ha indicato di dare lavoro a 3 dipendenti, mentre la __________ ha
dichiarato di impiegarne 37.
C. La direzione dei lavori (DL) ha valutato le offerte assegnando note
da 1 a 5 per ogni criterio. Ne è scaturita la seguente classifica:
ditta
prezzo 50%
Termini 30%
qualità 20%
totale
punti
rango
nota
punti
Nota
punti
nota
punti
4.40
44
5.00
30
5.00
20
94
1
5.00
50
3.50
21
4.00
16
87
2
Fondandosi su queste risultanze, con
decisione 29 maggio 2002 il municipio ha aggiudicato i lavori alla __________
per l’importo di fr. 88'593.15.
D. Contro la predetta risoluzione, la __________ è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annulla-mento.
Eccepita l’insufficienza della motivazione
addotta per giustificare la delibera impugnata, l’insorgente censura la
valutazione delle offerte operata dal committente, rimproverandogli di essere incorso
in una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere e
dell’inosservanza del principio della trasparenza. Adombra in particolare che
il municipio abbia voluto favorire una ditta locale.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e la __________, contestando
succintamente le tesi della ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la __________ è legittimata a ricorrere.
Il ricorso, tempestivamente introdotto
contro una decisione impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed
intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 34 cpv. 2 LCPubb dispone a
sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i
motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i
criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto con l'avvertenza che
il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.
L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare
l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere
all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm,
n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione con cui il committente procede all'aggiudicazione può essere
considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della
bontà della scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal
bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una
spiegazione ragionevole delle valutazioni effettuate sulle offerte inoltrate
dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e
sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione di delibera
può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i concorrenti delusi, devono tuttavia essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che
il committente fornisca a posteriori la motivazione mancante e che
l'insorgente abbia la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da
questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.
2.1. In concreto, la motivazione della
delibera impugnata emerge dalle osservazioni addotte dal municipio con la
risposta al ricorso e dalla documentazione allegata. La ricorrente si è
limitata a prenderne atto senza avvalersi della possibilità di replicare.
Si può quindi dedurne che abbia rinunciato
ad insistere sulla censura di violazione del diritto di essere sentito e che le
carenze di motivazione da lei denunciate possano considerarsi sanate.
- 3.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il
servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,
soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in
ordine di importanza. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione
in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che
informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a
LCPubb).
3.2. Il committente non può limitarsi a
fissare i criteri d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione, ma
deve anche sollecitare i concorrenti a fornirgli le informazioni necessarie per
applicarli. Non basta, ad esempio, stabilire che l'offerta verrà valutata anche
dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione
che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare
i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo
giudizio, invitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari (STA 29.52002
in re __________ SA consid. 2).
Nel caso di un concorso per commesse edili,
la qualità delle offerte può essere valutata in base a particolari elementi di
giudizio, quali il possesso di certificati di qualità (p.es.: ISO 9001), le
referenze di precedenti lavori o gli attestati di capacità dei dipendenti (p.
es. maestria federale).
Analoghe considerazioni valgono in relazione
al criterio dei termini. Con questo criterio si intende generalmente valutare
la bontà dell'offerta dal profilo del rispetto delle scadenze previste dal
committente. Vanno quindi chieste ai concorrenti adeguate informazioni, che
permettano al committente, chiamato a pronunciarsi in merito, di esprimere un
giudizio rispettoso dei principi di trasparenza e della parità di trattamento,
fondato su dati oggettivi ed atti a permettere un effettivo raffronto delle offerte.
- Nell’evenienza
concreta, la __________ contesta le note attribuitele con riferimento al
criterio della qualità (4.00) ed a quello dei termini (3.50), ritenendole
eccessivamente basse rispetto alle note (5.00 e 5.00), assegnate alla ditta qui
resistente.
4.1. La censura è fondata per quel che
concerne il criterio della qualità. Il capitolato d'offerta non chiedeva ai
concorrenti né referenze, né attestati di qualità.
Per valutare la qualità delle offerte, la DL
ha stabilito la seguente scala delle note:
-
5 lavori identici eseguiti valutazione
massima
-
4 lavori identici eseguiti valutazione media
-
3 lavori identici eseguiti valutazione minima
-
2 ….
-
1 lavori identici eseguiti esperienza DL
negativa
Dagli atti non emerge tuttavia il benché
minimo elemento che permetta di verificare il fondamento della nota assegnata
ai concorrenti. Il bando non chiedeva invero ai concorrenti di elencare i
lavori eseguiti in precedenza. La valutazione non può fondarsi sulle conoscenze
personali del committente o della DL. Il municipio, dal canto suo, non ha
addotto alcunché per giustificare l’attribuzione di una nota inferiore a quelle
assegnate a quasi tutte le altre offerte.
In tali circostanze, non essendo possibile
esprimere un giudizio oggettivo sulla qualità delle offerte inoltrate dalle due
ditte, la discriminazione appare ingiustificata. Alle due ditte va quindi assegnata
la stessa nota, aumentando quella della ricorrente da 4 a 5 e correggendo verso
l'alto di 4 punti, da 87 a 91 il punteggio complessivo.
4.2. Da respingere, siccome infondate, sono
invece le censure che la ricorrente solleva in relazione alla nota che le è
stata assegnata al criterio dei termini. Il capitolato d'offerta chiedeva ai
concorrenti di indicare il numero di dipendenti. L'informazione richiesta era
finalizzata a permettere al committente di valutare la capacità del singolo
concorrente a rispettare i termini, ossia le scadenze del programma dei lavori.
Onde valutare questa capacità in modo
oggettivo e rispettoso della parità di trattamento, la DL ha stabilito la
seguente scala delle note:
numero operai
nota
oltre 15
5.0
da 10 a 14
4.5
da 5 a 9
4.0
fino a 5
3.5
I parametri stabiliti dalla DL operano
distinzioni fondate su dati oggettivi e sostenibili. Rinunciando implicitamente
a replicare, la ricorrente non ha peraltro sollevato obiezioni al riguardo. Non
v'è quindi motivo per scostarsene.
Fondandosi su questa scala di note e sui
dati relativi alle maestranze forniti dalle ditte in causa, la DL ha assegnato
la nota 5 alla resistente e 3.5 alla ricorrente.
La valutazione resiste alla critica. Non si
può invero rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento
riservatogli dal bando di concorso per aver ritenuto che da profilo del
rispetto dei termini una ditta con 37 operai desse maggiori garanzie di
affidabilità di una ditta con soli 3 dipendenti. La distinzione operata dal
committente a livello di note è perfettamente difendibile. Si fonda su criteri
oggettivi e non procede da considerazioni estranee alla materia.
Va quindi tutelata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, non superando il punteggio complessivo
della ricorrente quello della resistente, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1000.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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