AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.232
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00232
Lugano
9 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2002 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 21 maggio 2001 (n. 2441) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 16 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso
di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ (1965) è nato in Svizzera, dove risiedono i suoi
genitori e i suoi fratelli. Egli è da sempre al beneficio di un permesso di
domicilio, con ultimo termine di controllo fissato per il 24 luglio 2000.
Dall'età di 18 anni, __________ ha
interessato in numerose occasioni le autorità di polizia e giudiziarie ma anche
amministrative del nostro Paese, segnatamente per reati patrimoniali e violazione
alla LStup e alla LCStr. Nel 1984 egli è dovuto ricorrere all'assistenza
pubblica.
B. a) Con
decisione 28 ottobre 1992, confermata il 26 maggio 1993 dal Consiglio di Stato,
l'allora Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione) del Dipartimento
delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________
per non essere stato capace di adattarsi all'ordinamento elvetico. A quel
momento l'interessato era già stato condannato una decina di volte e minacciato
di espulsione. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 10 cpv. 1
lett. a/b, 11, 16 LDDS; 8, 10, 11, 16 ODDS.
b) Il 1° luglio 1993, __________ ha chiesto
al Consiglio di Stato di riesaminare il suo caso, invocando l'impossibilità di
trasferirsi in Italia presso la comunità per il recupero dei tossicodipendenti
di __________, dove intendeva curarsi.
Il 29 gennaio 1997, il Governo ha accolto
l'istanza di riesame perché l'interessato era gravemente malato e non era più
possibile inserirlo nel centro terapeutico italiano. Pur rilevando che il
ricorrente aveva interessato ancora la polizia e le autorità giudiziarie
durante la procedura pendente, l'autorità ha ritenuto che tale comportamento
fosse sostanzialmente riconducibile alle sue condizioni psicofisiche. L'Esecutivo
cantonale ha inoltre tenuto conto del fatto che __________ soggiornava in Svizzera
sin dalla nascita e che nel nostro Paese vivevano i suoi famigliari più
stretti.
C. Il
ricorrente ha continuato a delinquere nonostante la menzionata pronunzia governativa
e una nuova minaccia di espulsione, decretata il 5 settembre 2000 dal dipartimento.
Il 1° dicembre 2000 l'Ufficio
dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato alla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione che dal 1984 __________ aveva ottenuto prestazioni
per una somma complessiva di fr. 201'300.65 e beneficiava mensilmente un
sussidio assistenziale di fr. 1'280.– per tutte le necessità.
D. a) Il 26
gennaio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha avvertito __________,
il quale aveva il recapito postale in __________ a __________, che stava
esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa
o una decisione di rimpatrio per essere a carico dell'assistenza pubblica. Gli
ha pure ricordato le sue due precedenti minacce di espulsione. Invitato a prendere
posizione per iscritto su eventuali impedimenti per un rientro definitivo in
patria, il 17 febbraio 2001 l'insorgente ha affermato in particolare di non
avere parenti in Italia, chiedendo al dipartimento di non revocargli il
permesso di domicilio e di dargli nuovamente fiducia, informando l'autorità che
alloggiava presso l'Osteria degli __________ a __________.
b) Nel frattempo, con decreto d'accusa 12
febbraio 2001 il Procuratore pubblico aveva condannato il ricorrente a 90
giorni di detenzione per ripetuto furto, ripetuto furto di lieve entità,
ripetuta violazione di domicilio, frode dello scotto, contravvenzione alla
LStup e ripetuta contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico.
Il 19 febbraio 2001, __________ è stato
invece condannato a 30 giorni di detenzione per contravvenzione alla LStup.
c) Con decisione 16 marzo 2001, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il permesso di
domicilio di __________, fissandogli il 30 giugno 2001 quale ultimo termine per
lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha tuttavia rinunciato a adottare
un provvedimento di espulsione nei confronti dell'interessato a seguito del suo
lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretare il suo rimpatrio, ponendo in
evidenza che, nonostante diversi ammonimenti emessi nei suoi confronti, il
ricorrente aveva dimostrato di non sapersi adattare all'ordinamento elvetico.
Il dipartimento ha pure dato rilievo al fatto che __________, a partire dal
1984, era a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante per
complessivi fr. 201'300.65, sottolineando inoltre come lui non avesse mai
rimborsato quanto anticipatogli dallo Stato. Ha infine ritenuto esigibile il
trasferimento dell'interessato in un Paese dell'Unione europea, segnatamente in
Italia.
La decisione è stata resa in applicazione
degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS.
La risoluzione, recapitata per raccomandata
il giorno successivo a __________ presso la pensione __________, è stata retrocessa
al dipartimento il 20 marzo dai servizi postali poiché l'interessato era "partito
senza lasciare indirizzo". Analoga sorte ha avuto l'invio della
medesima decisione inviata per posta semplice il 13 aprile successivo.
d) Con decreto d'accusa 10 aprile 2001, il
Procuratore pubblico ha condannato __________, in carcere dal 10 marzo precedente,
a 45 giorni di detenzione per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto
furto di lieve entità e ripetuta violazione di domicilio. Con decisione 9
maggio 2001, il Consiglio di vigilanza ha revocato la liberazione condizionale
al ricorrente, di cui beneficiava dal 24 marzo 2000.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha preso conoscenza di entrambe le decisioni il 15 maggio 2001.
e) Con scritto 10 settembre 2001 dal
penitenziario cantonale, __________ ha chiesto al dipartimento di poter
mantenere il permesso di soggiorno, anche per un solo anno, al fine di curarsi
presso una comunità per tossicodipendenti nella Svizzera francese, evidenziando
di aver tutti i famigliari nel nostro Paese. Il 17 dello stesso mese, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato all'interessato che la
decisione di rimpatrio del 16 marzo 2001 era cresciuta in giudicato e che egli
doveva trasferirsi in Italia una volta scarcerato.
Il 3 ottobre 2001, l'insorgente ha
nuovamente chiesto di poter soggiornare in Svizzera per motivi di cura. Il 27
novembre 2001, __________ è stato scarcerato ed è stato rimpatriato.
E. a) Con
ricorso 23 aprile 2002, __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato
contro la decisione di rimpatrio del 16 marzo 2001, chiedendone l'annullamento,
sostenendo che il dipartimento sapeva che egli era in prigione al momento in
cui gli aveva spedito a __________ la decisione di decadenza del permesso di
domicilio.
Nel merito, egli ha ritenuto la decisione
impugnata contraria al principio della proporzionalità, sottolineando di essere
malato di AIDS, di necessitare di cure che in Italia non potrebbe ottenere, e
di non avere famigliari nel proprio Paese di origine. Ha inoltre chiesto di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
b) Con giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ perché tardivo. A
titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione di
rimpatrio per i motivi addotti dal dipartimento, ritenendo inoltre che egli
potesse curarsi in Italia.
F. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che l'autorità di prime cure era al
corrente del suo stato di detenzione, sicché poteva intimargli il provvedimento
presso il carcere. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione avrebbe in ogni
caso dovuto considerare il suo scritto del 10 settembre 2001 quale istanza di
restituzione dei termini o trasmetterlo al Consiglio di Stato come ricorso.
Nel merito, ritiene che la decisione
impugnata sia sproporzionata, ribadendo i motivi addotti dinnanzi al Consiglio
di Stato.
Indica di voler presentare domanda per una
rendita AI. Chiede che al ricorso sia concesso effetto sospensivo. Infine,
postula di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto, il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di
permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o
la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai fini del giudizio non è
necessario procedere all'audizione dell'insorgente. Né la legislazione
cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di
essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie
ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
- Giusta
l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è
dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda
diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge
sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).
Il termine di ricorso inizia a decorrere con
l'intimazione della decisione all'interessato, ritenuto che nel computo non è
compreso il giorno dell'intimazione (art. 10 PAmm). L'intimazione degli atti
avviene, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o
raccomandato (art. 14 PAmm). Quando il tentativo di intimazione di un invio
raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso
di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario. L'invio è
considerato validamente notificato, se viene successivamente ritirato presso
l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è
considerato notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui
il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità
(cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib
consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come
precedentemente sancito dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1
della Legge federale sul servizio delle poste (Osp 1) e ora dalle Condizioni
generali della posta (cifra 2.3.6 litt. b 1° periodo, nella versione, qui di
rilievo, del luglio 2000). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che
applicare tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione
non equivale a un eccesso di formalismo. Tale finzione risponde infatti ad
un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità; dal profilo
della certezza del diritto è importante non solo per l'autorità di prima
istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso, riconoscere
in base a criteri oggettivi che una decisione è cresciuta in giudicato (da ultimo:
DTF 127 I 35, consid. 2b).
- 3.1.
Ebbene, la decisione 16 marzo 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata
il giorno stesso al recapito precedentemente indicato dal ricorrente medesimo,
presso la pensione __________ __________. L'invio non è però stato recapitato
ma retrocesso il 20 marzo al dipartimento, con l'indicazione che l'interessato
era "partito senza lasciare indirizzo" (cifra 2.4.1 delle
Condizioni generali della Posta). Per questo motivo neppure è stato emesso
l'avviso di ritiro. Il plico raccomandato, contenente un atto soggetto a
ricezione, non è pertanto stato notificato al ricorrente, in quanto non è
entrato nella sua sfera personale (DTF 113 Ib 296, consid. 2a, con rif. dottrinali).
Certo, il ricorrente doveva aspettarsi di
ricevere un provvedimento incisivo come la decisione di rimpatrio, dal momento
che il 26 gennaio precedente il dipartimento lo aveva avvertito che stava esaminando
la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione a causa del suo
debito assistenziale e dei due precedenti ammonimenti e lo aveva invitato a
prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro
definitivo in Italia.
D'altra parte, però, preso atto della
comunicazione dei servizi postali sull'assenza dell'interessato e visto che
quest'ultimo non aveva un suo rappresentante abilitato a ricevere la corrispondenza,
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione avrebbe dovuto intraprendere delle
ricerche, informandosi in particolare presso il controllo abitanti di Vezia, al
fine di accertare dove si trovasse __________ e, se del caso, notificargli la
decisione per via edittale. Dall'incarto non risulta che sia stato fatto tutto
ciò.
Inoltre, sia nella risposta al ricorso
dinanzi al Consiglio di Stato sia in quella al Tribunale amministrativo,
l'autorità di prime cure non ha preso posizione sui rimproveri mossigli
dall'insorgente, secondo cui essa sapeva che egli era in prigione. In questo senso
va osservato che il 15 maggio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
era in ogni caso al corrente che l'interessato era detenuto dal 10 marzo precedente
(v. decreto d'accusa 10 aprile 2001 e decisione 9 maggio 2001 del Consiglio di
vigilanza, inviate per conoscenza al dipartimento).
In queste circostanze è da concludere che la
decisione non è stata validamente intimata al destinatario.
3.2. Gli
estremi della decisione 3 marzo 2001 sono in ogni modo stati comunicati al ricorrente
con il successivo scritto 17 settembre 2001, con il quale egli è stato reso
edotto, seppure in modo sommario, del contenuto e delle motivazioni della
decisione di rimpatrio. Il ricorso, inoltrato oltre sette mesi dopo, è,
all'evidenza, tardivo.
Ma anche qualora si volesse ritenere che la
decisione sia stata validamente intimata solo successivamente e tramite la
legale del ricorrente, l'esito sarebbe il medesimo. Legittimatasi quale
patrocinatrice di __________, l'avv. __________ aveva chiesto alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione la decisione di rimpatrio, che le era stata
inviata in data 25 marzo 2002, vale a dire durante le ferie giudiziarie
pasquali. Poiché la Pasqua cadeva il 31 marzo, l'ultimo giorno di ferie era la
domenica 7 aprile. Il termine di ricorso iniziava quindi a decorrere il lunedì
successivo, 8 aprile, e giungeva a scadenza il 22 aprile.
Il ricorso al Consiglio di Stato, datato 23
aprile e rimesso alla posta il medesimo giorno, sarebbe pertanto comunque tardivo.
La decisione contestata è pertanto corretta
nella misura in cui dichiara tardivo il gravame inoltrato tramite il legale.
- Resta da
esaminare il significato da dare allo scritto 3 ottobre 2001 di __________.
Il 10 settembre 2001, circa una settimana
prima della scarcerazione, dal penitenziario cantonale __________ ha chiesto al
dipartimento di mantenere il permesso di soggiorno anche per un solo anno al
fine di curarsi nella Svizzera francese in quanto sapeva che sarebbe stato
rimpatriato una volta scarcerato, seppure non risulta dagli atti che a quel
momento l'insorgente fosse in possesso della decisione litigiosa.
Il 17 settembre 2001 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione gli ha poi comunicato che il provvedimento di rimpatrio era
cresciuto in giudicato, informandolo formalmente sui motivi che avevano
comportato la decadenza del suo permesso di domicilio, senza però allegare la decisione
16 marzo 2001.
Nel successivo scritto del 3 ottobre 2001
l'insorgente ha ribadito il desiderio di voler mantenere il permesso in
Svizzera per curarsi.
In sostanza, __________, nei due scritti
precitati, riconoscendo di aver mancato, non ha contestato la giustezza della
decisione di rimpatrio, ma ha chiesto una proroga del termine di partenza. Tali
scritti non possono quindi essere considerati quale ricorso. Ma anche se lo
fossero, lo sarebbero contro la decisione di rinvio dal territorio cantonale.
Orbene, ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 4
OG il ricorso di diritto amministrativo non sarebbe in ogni caso ammissibile
dinnanzi al Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri contro decisioni
di rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2;
Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, pag. 131, cifra 5.2.3.3.). Di conseguenza il Tribunale cantonale
amministrativo non sarebbe stato in ogni caso competente a statuire in merito
ad un'eventuale impugnativa in tal senso.
- Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di
oggetto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di
una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.
La domanda di assistenza giudiziaria va
respinta per la palese mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101
lett. d OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28, 30, 31, 43,
46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La domanda
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 100.–, sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui verte sul diritto federale, è dato ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30
giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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