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Numero d'incarto:
52.2002.224
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00224
Lugano
7 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 aprile 2002 di
__________,
Contro
la decisione 18 marzo 2002, no. 126/2002, del
Dipartimento delle Finanze e Economia, Sezione del promovimento economico e
del lavoro (SPEL) con la quale le è stato assegnato un sussidio di
fr. 56'600.-- per il riattamento di un rustico al mappale no. __________
del comune __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 agosto
1998 __________ ha inoltrato una richiesta di sussidio per il riattamento del
rustico che sorge sul mappale no. __________ sito in località __________
del comune di __________. Il progetto prevedeva la creazione di sei posti letto
da locare quale alloggio turistico. Dopo una copiosa corrispondenza, con
decisione 18 marzo 2002 la SPEL ha assegnato alla ricorrente un sussidio
massimo di fr. 56'600.--, pari al 30% del costo computabile preventivato di fr.
188'640.-- per la ristrutturazione, in applicazione del Decreto legislativo
concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (in
seguito: DLRust 00).
B. Contro tale
decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo il versamento di fr. 81'504.-- in
virtù del DLRust 88 (scaduto il 6 dicembre 1998), che prevedeva un sussidio del
40%. Lamenta una violazione del principio della non retroattività della legge
sancito dall'art. 1 titolo finale CC. Ritenuto che la richiesta di sussidio è
stata inoltrata sotto l'egida del DLRust 88, la stessa andava evasa in base a
questa normativa e non al diritto ora in vigore. Assicurazioni in tale senso le
sarebbero state date verbalmente. Invoca inoltre il principio della parità di
trattamento, considerato che la sua istanza è stata evasa applicando parametri
diversi rispetto ad altre domande analoghe. Alcune delle richieste ancora
pendenti dopo la scadenza di validità del DLRust 88 sarebbero state evase
ancora secondo tale regolamentazione, mentre altre sono ricadute sotto il
DLRust 00.
C. La
Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio non formula particolari osservazioni.
La SPEL postula la reiezione del gravame. Precisa che il fondo stanziato con il
DLRust 88 è stato estinto il 29 ottobre 1988 ed ammette che il 6 dicembre 1988
vi erano ancora diverse domande pendenti. Invece di respingerle, le richieste
sono state tenute in sospeso e riattivate con l'entrata in vigore del DLRust
00. Contesta che siano mai state date assicurazioni alla ricorrente in merito
all'ottenimento del sussidio, al suo ammontare o all'applicabilità nella
fattispecie del DLRust 88.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima
di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
dato nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione a questa corte è quindi regolata
secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep.
1968, pag. 204, consid. 3).
Mentre il DLRust 00 all'art. 13 prevede che
contro le decisioni prese in applicazione di tale normativa è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo, il DLRust 88 precisa all'art. 9 cpv. 4
che solo contro le risoluzioni di cui all'art. 7 cpv. 3 e 9 cpv. 1, è
possibile insorgere davanti a questa corte. Per le altre decisioni, tra le
quali va pure annoverata quella relativa alla concessione di un sussidio, è
aperta l'usuale via ricorsuale al Consiglio di Stato prima ed al Tribunale
cantonale amministrativo poi. Pertanto solo qualora venisse accertata
l'applicabilità del DLRust 00 questa corte sarebbe competente ad evadere
l'impugnativa. In caso contrario gli atti andrebbero trasmessi al Consiglio di
Stato per l'esame di sua spettanza.
1.2. L'entrata in vigore di nuove norme pone
il problema a sapere quali fattispecie ricadono sotto il vecchio e quali sotto
il nuovo diritto. Di principio la questione è chiarita da disposizioni transitorie.
In loro assenza l'autorità statuisce sulla base del diritto in vigore al
momento in cui essa decide e non sulla base delle normative vigenti al momento
della presentazione della domanda. Ciò deriva dal principio di legalità, il
quale impone che l'attività amministrativa non istituisca situazioni di fatto
contrarie al diritto. Il nuovo diritto non è applicabile se viola i principi
della buona fede, della parità di trattamento e della proporzionalità (cfr.
RDAT II-1994, N. 22 con rinvii).
1.3. Con il DLRust 88 ed il successivo
DLRust 00, il legislatore ha voluto promuovere la concessione di sussidi per il
recupero di rustici meritevoli di conservazione da locare quali alloggi
turistici nei comprensori periferici (art. 1 cpv. 1 DLRust 88 e 2000). La
prima normativa è entrata in vigore il 6 dicembre 1988 ed è giunta a scadenza
il 6 dicembre 1998 (cfr. art. 12 DLRust 88). Il DLRust 00 è entrato in vigore
il 6 febbraio 2001 ed ha una durata quinquennale.
La domanda di sussidi in esame è stata
inoltrata formalmente il 4 agosto 1998 e completata successivamente il 26
novembre 1998 ed il 21 marzo 1999, con l'inoltro della licenza edilizia. La
richiesta è stata evasa con decisione 18 marzo 2002, ossia posteriormente alla
data di scadenza del DLRust 88. Sulla scorta di quanto menzionato in
precedenza, è pertanto a giusta ragione che l'autorità dipartimentale ha applicato
il DLRust 00 e non la normativa ormai abrogata. Ciò è dettato da interessi
pubblici preponderanti, ritenuto che la riduzione del contributo massimo
ottenibile dal 40% al 30% è volta a permettere il finanziamento di un numero
maggiore di progetti e dunque a salvaguardare una più ampia cerchia di beni del
patrimonio architettonico rurale tradizionale, incrementando così l'offerta per
il turismo di soggiorno (cfr. rapporto 15 novembre 2000 della Commissione
speciale per la pianificazione del territorio, pubblicato in: raccolta dei
verbali del Gran Consiglio, 2000-2001, vol. 4, pag. 3153 e seg. e 3161).
1.4. L'applicazione del DLRust 00 non viola
il principio della buona fede. Soltanto il 21 marzo 1999 con l'inoltro della
licenza edilizia la ricorrente ha presentato l'intera documentazione necessaria
per l'evasione della pratica. In mancanza di quest'ultimo documento era
pertanto impossibile per la SPEL evadere la richiesta prima dello scadere del
DLRust 88. All'autorità dipartimentale non può pertanto essere rimproverato di
aver procrastinato la decisione di concessione del sussidio al fine di farla
ricadere sotto il nuovo diritto. Inoltre, in considerazione della copiosa corrispondenza
intercorsa tra la domanda di sussidio e la decisione impugnata, la ricorrente
non poteva ritenere, in buona fede, che la sua richiesta sarebbe stata evasa in
applicazione del DLRust 88, con la concessione del sussidio massimo possibile
del 40%. L'autorità dipartimentale si è sempre riservata la decisione in merito
al contributo ed il 20 settembre 1999 ha informato l'insorgente che la
questione era ancora aperta (cfr. "impregiudicata la decisione relativa
alla richiesta di sussidio"). La stessa ricorrente il 14 febbraio 2001
ha sollecitato la decisione in merito al sussidio ed al suo ammontare,
dimostrando con ciò che non era stata data alcuna garanzia al riguardo.
1.5. A torto l'insorgente lamenta una
violazione della parità di trattamento giusta l'art. 8 Cost. Agli atti non vi è
alcuna prova che dimostri che altre domande presentate prima della scadenza del
DLRust 88 avrebbero beneficiato di sussidi del 40%. Al contrario, nel rapporto
15 novembre 2000 della Commissione speciale per la pianificazione del
territorio è riportato che le domande in attesa del nuovo decreto presentate prima
della scadenza della vecchia normativa non sono state evase per mancanza di
crediti (cfr. op. cit, pag. 3151 in fine).
1.6. In considerazione di quanto fin qui
esposto, questa corte ritiene che alla fattispecie va applicato il DLRust 00.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende pertanto
dall'art. 13 di tale normativa.
1.7. Il ricorso, tempestivo (art. 13 DLRust
00) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 4 DLRust 00 il sussidio massimo ottenibile è pari al 30% dei
costi di costruzione compresi quelli per l'arredamento interno (cpv. 1). I
costi di costruzione sono calcolati in ragione di un importo massimo di fr.
30'000.-- per posto letto, ritenuto un limite di 6 posti letto per rustico
(cpv. 2). L'importo massimo va adeguato all'indice dei costi della costruzione
della città di __________ (cpv. 3).
2.2. Nel caso concreto la ricorrente ha
ottenuto un sussidio di fr. 56'600.-- pari al 30% del costo computabile
preventivato di fr. 188'640.--. Il contributo corrisponde pertanto
all'importo massimo esigibile sulla base del DLRust 00. Ne discende che sulla
scorta di tale normativa __________ non può pretendere un finanziamento superiore
a quanto ottenuto.
Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico della parte soccombente (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 Cost.; 1 segg. DLRust 88; 1 segg.
DLRust 00; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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