AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.217
Data decisione, Autorità:
20.01.2004, TRAM
Incarto n.
52.2002.00217
Lugano
20 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 maggio 2002 di
__________,
__________ e __________,
rappr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2194) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 26 febbraio 2002, con cui il municipio di __________ ha vietato
loro di transitare con veicoli sul percorso pedonale (part. n. __________ RF
di __________), che dalla frazione di __________ sale verso il convento di
__________;
viste le risposte:
-
27 maggio 2002 della
Sezione della pianificazione urbanistica;
-
5 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
-
10 giugno 2002 di
__________;
-
12 giugno 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I coniugi
__________ e __________ ed i coniugi __________ e __________, qui ricorrenti,
sono proprietari di due case d'abitazione (part. n. __________ e __________ RF
di __________), situate ad ovest della frazione di __________, a monte del vecchio,
largo sentiero (part. n. __________ RF), che collegava l'abitato al convento di
__________, snodandosi lungo il pendio, parallelamente alla sottostante strada
principale.
Il primo tratto di questo sentiero, compreso
tra l’abitato ed i fondi della resistente __________ (part. n__________ e
__________ RF), è tuttora costituito da una semplice pista sterrata, che il PR
prevede di trasformare in una strada di quartiere, collegata alla sottostante
alla strada principale attraverso l’accesso che la resistente ha realizzato per
raggiungere la sua proprietà.
Il successivo tratto del sentiero, al quale
il PR attribuisce invece la qualifica di percorso pedonale, è pure costituito
da una pista sterrata priva di massicciata, che prosegue in direzione nel convento,
passando a valle delle abitazioni dei ricorrenti.
Da alcuni anni, i ricorrenti, per accedere
alle rispettive abitazioni con i loro veicoli, utilizzano questo secondo tratto
del sentiero, raggiungendolo attraverso l’accesso, gravato da un diritto di
passo a favore del comune, che collega il fondo della resistente alla strada
principale.
Il 20 settembre 2000 il municipio di
__________, coinvolto nella vertenza sorta tra la resistente __________ ed i
ricorrenti in seguito all’uso dell’accesso in questione, ha comunicato a questi
ultimi che il transito con veicoli a motore sul secondo tratto di sentiero era
vietato, perché quest'opera viaria, oltre ad essere censita come percorso
pedonale dal PR, non era atta a sopportare il traffico motorizzato.
B. Il 29
gennaio 2001, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio __________ ed il municipio
del nuovo comune di __________ davanti al Pretore di Lugano, al quale hanno
chiesto di accertare il loro diritto di transitare con ogni veicolo
dall’accesso alla proprietà della resistente per raggiungere il tratto di
sentiero, definito come percorso pedonale, che sale verso le loro proprietà.
Lo stesso giorno i ricorrenti hanno inoltre
chiesto a quell'esecutivo comunale di riconsiderare la presa di posizione del
20 settembre 2000 del municipio di __________, di cui si è detto sopra.
Il 26 febbraio 2002 il municipio
interpellato ha ribadito che il tratto di sentiero in questione non poteva
essere utilizzato per il transito di veicoli, perché non era idoneo a
sopportare il traffico motorizzato e perché era censito come percorso pedonale
dal PR in vigore.
C. Con
giudizio 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il questa determinazione
dell'autorità comunale, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da
da __________ e __________ ed __________ e __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
provvedimento fosse conforme alla qualifica di sentiero pedonale attribuita
all'opera viaria dal vigente PR comunale.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia
accertato il loro diritto di transitare con veicoli sul tratto di sentiero che
permette di raggiungere le loro abitazioni partendo dalla sottostante strada
comunale.
Eccepita l'incompetenza del municipio a
vietare la circolazione dei veicoli su un sentiero comunale, i ricorrenti
ritengono in sostanza che la destinazione pedonale attribuita dal PR all'opera
viaria non escluda il transito di veicoli a motore. Lo si dedurrebbe dall’art.
17 cpv. 2 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici
(LCPS) e dall'assenza di un segnale di divieto.
Il provvedimento censurato, allegano,
sarebbe oltretutto discriminatorio, poiché il sentiero sarebbe utilizzato da
altri abitanti della zona per transitarvi con veicoli a motore. Alla
fattispecie, osservano, andrebbe applicata per analogia la giurisprudenza
sviluppata attorno al diritto di passo necessario.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione della
pianificazione urbanistica, che non formulano osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e la resistente __________, contestando succintamente
le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati
dal provvedimento censurato, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani agli atti ed è comunque
sufficientemente nota a questo tribunale. Una visita in luogo non appare
pertanto necessaria. Nemmeno i ricorrenti del resto la chiedono.
1.3. Controversa in questa sede è unicamente
la questione a sapere se debba essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto di
transitare con veicoli sul percorso pedonale, che passa a valle delle loro
abitazioni. Esula invece dai limiti del presente giudizio, la questione a
sapere se possano transitare sul tratto di strada di quartiere ancora di
proprietà della resistente, prevalendosi del diritto di passo iscritto a favore
del comune.
- 2.1.
Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia
locale. Queste, soggiunge la norma, hanno fra l'altro per oggetto le misure
intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a
disciplinarne l’uso accresciuto ed esclusivo (cpv. 2 lett. c), rispettivamente
le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale (lett. d).
Il municipio, dispone più avanti l'art. 179
cpv. 1 LOC, provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali
in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza
pregiudicarne la consistenza.
2.2. Il vecchio itinerario, definito dal PR
in parte come percorso pedonale ed in parte come strada di quartiere, che
collega la frazione di __________ al convento di __________, è un bene comunale
d'uso comune (art. 176 lett. a LOC).
Con la risoluzione 26 febbraio 2002 (n.
115), qui in esame, il municipio ha in sostanza negato ai ricorrenti il diritto
di transitare con veicoli sul tratto di sentiero che il PR definisce come percorso
pedonale. Il diniego, fondato sull'indicazione pianificatoria e sull'inidoneità
del sentiero a sopportare il transito di veicoli, si configura come un
provvedimento concreto ed individuale, volto ad assicurare l'uso del bene
conforme alla destinazione, definita dal consiglio comunale nell'ambito
dell'adozione del PR.
A non averne dubbio, la determinazione
impugnata, configurabile anche come una misura intesa a disciplinare il
traffico sul territorio comunale, rientra nel quadro delle competenze attribuite
al municipio dall'art. 107 LOC. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti,
al legislativo comunale spetta soltanto il compito di stabilire la destinazione
dei beni comunali (art. 13 lett. h LOC). Non gli incombe anche l'onere di
gestirli in conformità della destinazione prestabilita.
Destituite di qualsiasi fondamento sono
pertanto le eccezioni di nullità sollevate dai ricorrenti con riferimento alla
competenza del municipio ad adottare il provvedimento censurato.
3.3.1. Il piano del traffico del PR di __________ suddivide le opere
viarie in due categorie, distinguendo le strade (art. 31 NAPR) dai percorsi
pedonali (art. 32 NAPR). Le prime sono riservate alla circolazione dei veicoli,
mentre i secondi sono destinati a rispondere alle esigenze del traffico
pedonale. A differenza di altri comuni, il PR in questione non prevede strade a
gestione mista veicolare e pedonale.
3.2. Il PR di __________ attribuisce al
largo sentiero sterrato, che sale verso il convento del __________ a valle
delle abitazioni dei ricorrenti, la qualifica di percorso pedonale. Questa
chiara e precisa indicazione viene ripresa dalle singole componenti del PR,
segnatamente dal piano delle zone, dal piano del traffico e dal piano del
paesaggio. Non sussiste quindi alcun dubbio circa la determinazione del legislativo
comunale di destinare quest’opera viaria esclusivamente alla circolazione dei pedoni.
3.3. Negando ai ricorrenti il permesso di
transitare con i loro veicoli sul percorso pedonale in questione, il municipio
ha adottato un provvedimento, che si limita a dare atto di un’inequivocabile
indicazione pianificatoria. Da questo profilo, la decisione in esame regge
perfettamente alla critica.
A torto sostengono i ricorrenti che l'art.
17 cpv. 2 LCPS permetta di circolare con veicoli sui percorsi pedonali. Questa
norma si limita a sancire il diritto dei comuni di destinare i loro percorsi pedonali
anche ad altri usi, a condizione che siano compatibili con la destinazione
pedonale. Non permette di rivendicare l'apertura dei percorsi pedonali al
traffico veicolare.
Irrilevante è la mancanza di un segnale di
divieto di circolazione. La destinazione pedonale dell’opera viaria non dipende
dalla segnaletica stradale, ma dall'indicazione pianificatoria. Nulla possono i
ricorrenti dedurre in loro favore dalla mancanza di un segnale di divieto.
Palesemente insostenibile è infine la
pretesa dei ricorrenti di applicare alla fattispecie le disposizioni del
diritto civile sul passo necessario. La fruizione dei beni d’uso comune è
invero retta esclusivamente dal diritto pubblico. L’applicazione del diritto
privato non entra in considerazione nemmeno a titolo di diritto pubblico suppletorio.
Nella misura in cui nega che la circolazione
di veicoli sul percorso pedonale rientri nel quadro dell'uso comune definito
dal PR, la determinazione del municipio va quindi confermata siccome immune da
violazioni del diritto.
- 4.1. La
destinazione attribuita ai beni d’uso comune non esclude a priori qualsiasi
altra forma di utilizzazione. A determinate condizioni, l'autorità detentrice
del potere di disporre del bene d'uso comune può permettere anche utilizzazioni
che per natura o intensità eccedono i limiti dell'uso corrente abituale,
ostacolando o addirittura impedendo il godimento del bene d'uso comune da parte
di terzi (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, I. ed., parte speciale, n. 570
seg.). La destinazione dei percorsi riservati alla circolazione dei pedoni non
impedisce, in particolare, al municipio di accordare singole autorizzazioni,
subordinate semmai a precise condizioni, per il transito di veicoli.
Il rilascio di simili autorizzazioni non è
rimesso alla libera discrezione dell’autorità, ma deve rispettare i principi
generali del diritto amministrativo, segnatamente quelli riferiti alla
proporzionalità ed alla parità di trattamento, valutando secondo criteri oggettivi
tutti gli interessi in gioco (DTF 108 Ia 138; RDAT 1986 n. 83).
4.2. Vietando ai ricorrenti di circolare con
veicoli a motore sul percorso pedonale, a causa della sua inidoneità a
sopportare il traffico motorizzato, il municipio ha indirettamente escluso
anche il rilascio di un'autorizzazione per uso speciale (accresciuto) del
sentiero. La decisione in esame regge alla critica dei ricorrenti anche da
questo profilo. Nella ponderazione degli interessi contrapposti dalla quale
procede non è invero ravvisabile alcuna violazione del diritto. Il sentiero si
presenta in un cattivo stato di manutenzione. Il fondo è sconnesso ed il
passaggio di veicoli non farebbe che peggiorare la situazione. I fondi dei
ricorrenti non dispongono inoltre di possibilità di posteggio. I veicoli stazionerebbero
quindi sul sentiero, ostacolandone in misura intollerabile l'uso conforme alla
destinazione attribuitagli. Il divieto in contestazione non appare quindi
lesivo del principio di adeguatezza.
Invano si richiamano i ricorrenti al
principio della parità di trattamento, asserendo che il percorso pedonale è
utilizzato anche da terzi. Il municipio non ha rilasciato alcuna autorizzazione
per transitarvi con veicoli. Il fatto che terzi vi circolino abusivamente non
permette quindi ai ricorrenti di invocare con successo il diritto alla parità
di trattamento per rivendicare il rilascio di un'autorizzazione per uso
accresciuto del sentiero pedonale.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 176, 208 LOC; 32 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
800.- alla resistente __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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