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Numero d'incarto:
52.2002.174
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00174
Lugano
9 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 aprile 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 9 aprile 2002 (n. 1579) con cui il
Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza sui Comuni, gli ha
inflitto un ammonimento per violazione dell’obbligo di discrezione e di
riserbo nell'ambito della sua attività di municipale di __________ (art. 104
e 197 LOC);
viste le risposte:
-
6 maggio 2002 del
municipio di __________,
-
7 maggio 2002 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali,
-
14 maggio 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ è municipale di __________ in rappresentanza del Partito __________.
Il 6 luglio 2001 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato, che confermava le risoluzioni
rese dall'esecutivo di Iragna nell'ambito di un procedimento contravvenzionale
promosso a carico di __________ per violazione della LE.
b) Il 22 luglio 2001, __________ ha chiesto
alla Sezione degli enti locali di aprire un'inchiesta amministrativa nei
confronti del ricorrente e di sospenderlo dalla carica di municipale. Ha
ritenuto che __________ avesse divulgato informazioni riservate e inveritiere
sul suo conto nel menzionato ricorso dinnanzi a questo Tribunale, per averlo
accusato di essersi fatto rilasciare, unitamente alla moglie, un attestato di carenza
beni dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di __________ per il mancato
pagamento delle imposte comunali.
c) Il 28 agosto 2001, __________ ha a sua
volta "denunciato" __________ alla Sezione degli enti locali,
segnatamente per questi motivi:
"Per i
gravi abusi edilizi commessi dal signor __________ a __________, ho ricorso
presso il CdS e ora presso il TRAM in quanto il Municipio vuole applicare una
ridicola tassa di fr. 300.– premiando un comportamento molto grave. Ora il
comune di __________ è in gravi difficoltà finanziarie ed è dovuto ricorrere
alla compensazione grazie anche a taluni personaggi che non pagano le imposte
da anni e anni, senza chiedere né rateazioni né nulla. Il signor __________
rispecchia appieno questo modo di fare assolutamente disgustoso.
Oltre a dover
occuparsi della sua casa e dei suoi abusi sul tavolo del Municipio è finito un
bel ACB (attestato carenza beni) del __________, moroso da anni verso il Comune
per le imposte.
Dopo il PE il
Municipio ha chiesto di proseguire con le pratiche, non avendo né ricevuto
opposizione, sembra che il signor __________ o chi ne fa le veci, abbia
rilasciato dichiarazioni assolutamente inveritiere proprio al domicilio,
ovverosia sulla casa nuova di ben tre appartamenti con ampio giardino e rustici
vari. L'UEF di __________ ha rilasciato quindi al Comune l'ACB in base alle
false dichiarazioni. Il Municipio che avrebbe quindi a questo punto dovuto
procedere penalmente ma che ha preferito rivedere all'UEF detto ACB. A seguito
di precedenti pignoramenti veniva il signor __________ confiscato parte dello
stipendio. Già di per sé questo non è un comportamento civico accettabile
proprio perché se uno esegue un'opera del genere almeno qualche franco di tasse
avrebbe pure potuto pagarle, di spontanea volontà. Solo per questo, senza
divulgare nulla, ho criticato il comportamento del __________ che fra le
altre cose è consigliere comunale, fra le righe del ricorso citato presso il
TRAM, e non pubblicamente. Ritenendo il segreto d'ufficio la base della sincerità
e serietà. Quindi lo scorso mese di luglio '01, durante una seduta di municipio
il collega __________, cognato dei __________, preso atto del mio ricorso al
TRAM, citato della lettera indirizzata alla Sez. Enti Locali da parte del
__________, datata 22.07.01, ha fatto un'affermazione dicendo che in quel
ricorso la mia mano era stata un po' pesante. Al che 2-3 giorni dopo ho avuto
un colloquio con la signora __________ presso la __________ di __________
(luogo convenuto per l'incontro) abbiamo fatto il punto della situazione nel
merito del mio ricorso, chiarendo in parte alcuni equivoci che potevano essere
fraintesi. Quanto sopra a precisazione dei concreti fatti e colloqui avvenuti,
a dimostrazione che con la famiglia __________ non porto assolutamente rancori
di natura personale e nemmeno ho mai interferito su faccende o casi privati che
li concernono. (…)Penso
che tutto il Municipio è rimasto di sasso nel sapere che la moglie __________,
appreso del ricorso, si è presentata presso la cancelleria comunale (questo
pochi giorni dopo la notifica del ricorso) con tutto l'arretrato delle imposte
pagate. A meno che __________ non abbia vinto in quei giorni al LOTTO è
evidente che nel dichiararsi nullatenenti e quindi insolventi, non solo hanno
nascosto (marito e moglie) le loro proprietà ma certamente anche un bel gruzzoletto.
Troppo facile poi farsi rilasciare un certificato di solvibilità. (…)".
d) Con sentenza 31 agosto 2001, il Tribunale
cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa 6 luglio 2001 di __________.
e) Il 22 ottobre 2001 la Sezione degli enti
locali non ha dato seguito alla richiesta di intervento del 22 luglio 2001 di
__________, ritenendo che __________ non avesse violato l'obbligo di
discrezione e di riserbo in qualità di municipale ai sensi dell'art. 104 LOC.
Sebbene avesse considerato fuori luogo e inopportune le affermazioni espresse
il 6 luglio 2001 da __________, l'autorità ha rilevato che l'atto ricorsuale
era comunque coperto dal segreto istruttorio e non risultava che egli le avesse
divulgate a terzi.
C. a)
Sollecitata nuovamente il 31 ottobre e il 12 novembre 2001 da __________ ad
aprire un'inchiesta nei confronti di __________, la Sezione degli enti locali
ha accertato, questa volta in merito alla segnalazione del 28 agosto 2001, che
il ricorrente l'aveva inviata per conoscenza, tra gli altri, al Presidente del
Consiglio comunale di __________ e alla Sezione locale del Partito socialista.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
30 gennaio 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha quindi intimato a
__________ un rapporto d'inchiesta disciplinare e, raccolte le sue
osservazioni, con decisione 9 aprile 2002 il Consiglio di Stato, statuendo
quale autorità di vigilanza sui comuni, gli ha inflitto un ammonimento per violazione
dell'obbligo di discrezione e di riserbo. La decisione è stata resa sulla base
degli art. 104 e 197 LOC.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente contesta di
aver acquisito le informazioni su __________ nella sua veste di municipale,
sostenendo di essersi recato presso il competente UEF come qualsiasi privato
cittadino che vuole sincerarsi sulla situazione debitoria di una persona prima
di promuovere un'azione giudiziaria contro la stessa. Sostiene inoltre di non
aver mai espresso apprezzamenti censurabili sotto il profilo dell'art. 104 LOC
durante le riunioni del municipio e le sedute del Consiglio comunale.
Sottolinea infine l'incoerenza della Sezione degli enti locali per aver escluso
in un primo tempo che egli avesse violato l'obbligo di discrezione e di
riserbo, per poi aprire un'inchiesta nei suoi confronti sulla scorta di uno
scritto di cui era già a conoscenza sin dall'inizio. Chiede di essere sentito
unitamente al funzionario responsabile dell'UEF di __________.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione degli enti locali e
il municipio con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 197 cpv. 7
LOC e la legittimazione attiva di __________ __________ è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria. Come si vedrà in seguito, non è necessario sentire l'insorgente
e il funzionario responsabile dell'UEF di __________ in quanto non
apporterebbero a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 104 LOC, i membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e i
dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni
nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere
personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni.
Secondo l'art. 197 cpv. 1 LOC, il Consiglio
di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della
commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali
in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini
dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro
funzioni, i seguenti provvedimenti: l'ammonimento (b), la multa fino ad un
massimo di fr. 20'000.– (c), la sospensione dalla carica fino ad un massimo di
sei mesi (d), la destituzione (e).
- In
concreto, il 10 luglio 2000 l'UEF di __________ aveva emesso a carico di
__________ un attestato di carenza beni per il mancato pagamento delle imposte
comunali 1996. Il municipio aveva preso atto dell'esito della procedura
esecutiva nei confronti del __________ nel corso della seduta del 26 luglio
successivo (v. estratto risoluzione municipale n. 248, agli atti).
Fondandosi su queste informazioni, il 28
agosto 2001 __________ ha segnalato alla Sezione degli enti locali, in particolare,
che
"oltre a
dover occuparsi della sua casa e dei suoi abusi sul tavolo del Municipio è
finito un bel ACB (attestato carenza beni) del __________, moroso da anni verso
il Comune per le imposte. Dopo il PE il Municipio ha chiesto di proseguire con
le pratiche, non avendo né ricevuto opposizione, sembra che il signor
__________ o chi ne fa le veci, abbia rilasciato dichiarazioni assolutamente
inveritiere proprio al domicilio, ovverosia sulla casa nuova di ben tre
appartamenti con ampio giardino e rustici vari. L'UEF di __________ ha rilasciato
quindi al Comune l'ACB in base alle false dichiarazioni. Il Municipio che
avrebbe quindi a questo punto dovuto procedere penalmente ma che ha preferito
rivedere all'UEF detto ACB. A seguito di precedenti pignoramenti veniva il
signor __________ confiscato parte dello stipendio. Già di per sé questo non è
un comportamento civico accettabile proprio perché se uno esegue un'opera del
genere almeno qualche franco di tasse avrebbe pure potuto pagarle, di spontanea
volontà".
In sostanza, __________ ha affermato che il
__________ era da anni in mora con il pagamento delle imposte e lo ha criticato
per aver rilasciato false dichiarazioni all'UEF di __________, ciò che aveva
portato l'autorità esecutiva a emettere un attestato di carenza beni a carico
dell'escusso. Indubbiamente, il menzionato scritto contiene diverse indicazioni
riguardanti la sfera privata della famiglia di __________.
__________ ha successivamente divulgato tali
informazioni inviando lo scritto, per conoscenza, tra gli altri, alla Sezione
di __________ del Partito __________ e al Presidente del Consiglio comunale,
__________, i quali non avevano alcun diritto a ottenerle e non erano nemmeno
tenuti a un particolare obbligo di discrezione in merito.
Queste informazioni sono state formalmente
ricevute dall'insorgente nella sua veste di membro del municipio. __________
era infatti presente alla seduta dell'esecutivo comunale del 26 luglio 2000.
Egli non può pretendere ora di aver raccolto preliminarmente tali informazioni
presso l'UEF come semplice cittadino al fine di inoltrare il ricorso 6 luglio
2001 dinnanzi a questo Tribunale nell'ambito del procedimento contravvenzionale
promosso a carico di __________ per violazione della LE.
Non permette di mutare il giudizio il fatto
che il 22 ottobre 2001 la Sezione degli enti locali abbia comunicato a
__________ di non voler dar seguito alla sua istanza d'intervento del 22 luglio
precedente nei confronti del ricorrente. La richiesta del __________ verteva
unicamente sulla divulgazione dell'atto ricorsuale del 6 luglio 2001 dinnanzi a
questo Tribunale. Non concerneva lo scritto del 28 agosto 2001.
-
Il
rimprovero mosso all'insorgente di avere disatteso i propri doveri di
discrezione e di riserbo nell'ambito della seduta del municipio deve pertanto
essere confermato e, con esso, la decisione impugnata del Consiglio di Stato,
che ha classificato detta disattenzione tra i casi di lieve entità, infliggendo
un semplice ammonimento: sanzione senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità.
Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
-
La tassa
di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 104, 197 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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