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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.157
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00157
Lugano
27 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 della
contro
la decisione 2 aprile 2002 con cui il consiglio di
amministrazione della Casa Anziani __________ ha deliberato alla __________,
la fornitura e la posa delle apparecchiature di sicurezza e controllo accessi
occorrenti alla casa;
viste le risposte:
-
3 maggio 2002 della
Casa Anziani __________;
-
13 maggio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3
dicembre 2001 l'associazione Casa Anziani __________ ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa delle attrezzature di
sicurezza (rilevazioni fumi e controllo accessi) del ricovero di cui è proprietaria
ad __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta anche le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in
giudicato.
B. Alla gara
hanno preso parte sei ditte, fra cui la succursale di __________ della
__________, che ha inoltrato un'offerta di fr. 108'522.15, corredata fra
l'altro da:
·
una dichiarazione 21 agosto 2001 del Kantonales
Steueramt Zürich (Abteilung Quellensteuer), attestante il pagamento regolare
delle imposte alla fonte ed
·
una dichiarazione 29 maggio 2001 dello stesso
ufficio (Abteilung Direkte Bundessteuer), certificante il puntuale pagamento
dell'imposta federale.
C. Valutate le
offerte pervenute al committente, il 28 marzo 2002 l'Ufficio appalti e lavori
sussidiati (ULSA) ha proposto di deliberare la commessa al __________, che aveva
presentato un'offerta di fr. 121'976.45, scartando l'offerta della __________
siccome priva delle dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte
cantonali e comunali.
Con decisione 2 aprile 2002 il Consiglio di
amministrazione della Casa Anziani __________ ha fatto proprio il preavviso
dell'autorità cantonale, deliberando i lavori alla __________.
D. Contro la
predetta aggiudicazione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.
L'insorgente rileva di aver allegato
all'offerta le dichiarazioni di cui si è detto sopra, non potendo produrre
quelle relative alla succursale di __________, iscritta a RC soltanto
dall'aprile del 2001 e quindi non ancora tassata.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto l'ULSA, rilevando che la ricorrente non ha prodotto le
dichiarazoni richieste dal capitolato. La Casa Anziani __________ ha dichiarato
di rinunciare a presentare osservazioni. Il __________ non ne ha invece presentate.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb, applicabile giusta l'art. 2 cpv. 1 della stessa legge in considerazione
del sussidio erogato dallo Stato.
Certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, esclusa dall'aggiudicazione nel concorso al quale ha
partecipato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- L'art. 5
lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente ad
offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni
sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte,
il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
CCL.
Al fine di
assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede
ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
- Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo.
Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla
procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti
(cpv. 2).
Per principio, l'omessa produzione di
documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale
rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione.
- In
concreto, il capitolato d'appalto, alla posizione 321.310 chiedeva
espressamente ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute
in giudicato. In sostanza, ai concorrenti era chiesto di provare mediante
dichiarazione rilasciata dai competenti uffici di esazione che non erano
gravati da debiti per imposte arretrate.
La ricorrente ha disatteso questa
prescrizione perché essendo iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 non è
ancora stata oggetto di tassazione.
La giustificazione addotta non sana il difetto.
Il fatto che la ricorrente non fosse gravata
da simili debiti perché non era ancora stata tassata non la sollevava in
effetti dall'obbligo di procurarsi e produrre con l'offerta le dichiarazioni
richieste dal capitolato al fine di accertare che sono soddisfatte le condizioni
poste dall'art. 5 lett. c LCPubb. La circostanza non impediva invero alla
__________ di chiedere - al pari degli altri concorrenti - ai competenti uffici
di esazione una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti d'imposta.
Anziché certificare l'avvenuto pagamento tali uffici si sarebbero limitati ad
attestare che la ricorrente non aveva debiti perché non era ancora stata
tassata.
Una diversa conclusione che esimesse i
concorrenti versanti nella situazione dell'insorgente dall'obbligo di produrre
le dichiarazioni qui in esame, oltre a configurarsi come un ingiustificato
privilegio, non può essere ammessa, poiché vanificherebbe lo scopo dell'art. 30
RLCPubb, imponendo al committente di sottoporre a dispendiose verifiche ogni
offerta che ne risultasse priva.
Invano pretende il ricorrente che le due
vecchie attestazioni del Kantonales Steueramt di Zurigo certificanti il
puntuale pagamento delle imposte alla fonte e delle imposte federali dirette da
parte della casa madre possano rimediare al difetto. Come giustamente rileva
l'ULSA tali attestazioni non possono infatti essere considerate conformi,
poiché hanno per oggetto l'imposta alla fonte e quella federale diretta di
pertinenza della casa madre.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
la delibera impugnata.
La tassa di giustizia, commisurata al
dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa e dal valore della
commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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