Missing tax declarations justified exclusion from public tender

52.2002.157Autre juridiction27 mai 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Ticino cantonal administrative court dismissed an appeal against a public tender award for security and access-control equipment for a nursing home. The appellant had submitted some tax certificates, but not the declarations expressly required by the tender dossier concerning paid cantonal and communal taxes. The court held that the omission was a relevant formal defect under the procurement rules and that the fact the appellant had not yet been taxed did not exempt it from producing the required proof. Older certificates relating to the parent company’s withholding and federal direct taxes did not cure the defect. Costs of CHF 800 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 5 lett. c, 26 cpv. 1-2 e 30 RLCPubb; omissione di documenti richiesti dal capitolato: il mancato allegato delle dichiarazioni comprovanti il pagamento delle imposte costituisce, di principio, una lacuna formale rilevante che impone l'esclusione dell'offerta. L'onere probatorio non viene meno per il solo fatto che l'offerente non sia ancora stato tassato; egli deve comunque procurarsi una dichiarazione idonea ad attestare l'assenza di debiti fiscali. Non sono sostitutivi documenti concernenti imposte diverse o una diversa entità giuridica. Il committente non deve supplire con verifiche onerose a carenze documentali dell'offerta (consid. 3-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.157

Data decisione, Autorità: 27.05.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00157

Lugano 27 maggio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 della


contro

la decisione 2 aprile 2002 con cui il consiglio di amministrazione della Casa Anziani __________ ha deliberato alla __________, la fornitura e la posa delle apparecchiature di sicurezza e controllo accessi occorrenti alla casa;

viste le risposte:

  • 3 maggio 2002 della Casa Anziani __________;

  • 13 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 3 dicembre 2001 l'associazione Casa Anziani __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa delle attrezzature di sicurezza (rilevazioni fumi e controllo accessi) del ricovero di cui è proprietaria ad __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta anche le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.

B. Alla gara hanno preso parte sei ditte, fra cui la succursale di __________ della __________, che ha inoltrato un'offerta di fr. 108'522.15, corredata fra l'altro da:

· una dichiarazione 21 agosto 2001 del Kantonales Steueramt Zürich (Abteilung Quellensteuer), attestante il pagamento regolare delle imposte alla fonte ed

· una dichiarazione 29 maggio 2001 dello stesso ufficio (Abteilung Direkte Bundessteuer), certificante il puntuale pagamento dell'imposta federale.

C. Valutate le offerte pervenute al committente, il 28 marzo 2002 l'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) ha proposto di deliberare la commessa al __________, che aveva presentato un'offerta di fr. 121'976.45, scartando l'offerta della __________ siccome priva delle dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte cantonali e comunali.

Con decisione 2 aprile 2002 il Consiglio di amministrazione della Casa Anziani __________ ha fatto proprio il preavviso dell'autorità cantonale, deliberando i lavori alla __________.

D. Contro la predetta aggiudicazione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.

L'insorgente rileva di aver allegato all'offerta le dichiarazioni di cui si è detto sopra, non potendo produrre quelle relative alla succursale di __________, iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 e quindi non ancora tassata.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, rilevando che la ricorrente non ha prodotto le dichiarazoni richieste dal capitolato. La Casa Anziani __________ ha dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni. Il __________ non ne ha invece presentate.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, applicabile giusta l'art. 2 cpv. 1 della stessa legge in considerazione del sussidio erogato dallo Stato.

Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dall'aggiudicazione nel concorso al quale ha partecipato.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. L'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL.

Al fine di assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.

  1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2).

Per principio, l'omessa produzione di documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione.

  1. In concreto, il capitolato d'appalto, alla posizione 321.310 chiedeva espressamente ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. In sostanza, ai concorrenti era chiesto di provare mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici di esazione che non erano gravati da debiti per imposte arretrate.

La ricorrente ha disatteso questa prescrizione perché essendo iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 non è ancora stata oggetto di tassazione.

La giustificazione addotta non sana il difetto.

Il fatto che la ricorrente non fosse gravata da simili debiti perché non era ancora stata tassata non la sollevava in effetti dall'obbligo di procurarsi e produrre con l'offerta le dichiarazioni richieste dal capitolato al fine di accertare che sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 5 lett. c LCPubb. La circostanza non impediva invero alla __________ di chiedere - al pari degli altri concorrenti - ai competenti uffici di esazione una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti d'imposta. Anziché certificare l'avvenuto pagamento tali uffici si sarebbero limitati ad attestare che la ricorrente non aveva debiti perché non era ancora stata tassata.

Una diversa conclusione che esimesse i concorrenti versanti nella situazione dell'insorgente dall'obbligo di produrre le dichiarazioni qui in esame, oltre a configurarsi come un ingiustificato privilegio, non può essere ammessa, poiché vanificherebbe lo scopo dell'art. 30 RLCPubb, imponendo al committente di sottoporre a dispendiose verifiche ogni offerta che ne risultasse priva.

Invano pretende il ricorrente che le due vecchie attestazioni del Kantonales Steueramt di Zurigo certificanti il puntuale pagamento delle imposte alla fonte e delle imposte federali dirette da parte della casa madre possano rimediare al difetto. Come giustamente rileva l'ULSA tali attestazioni non possono infatti essere considerate conformi, poiché hanno per oggetto l'imposta alla fonte e quella federale diretta di pertinenza della casa madre.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la delibera impugnata.

La tassa di giustizia, commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa e dal valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

public procurementformal defecttender documentstax declarationsbid exclusionawardcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the bidder's offer had to be excluded for lacking tax declarations required by the tender documents.

Solution extraite

Yes. The missing declarations were a relevant formal defect and justified exclusion.

Motifs extraits

The tender dossier expressly required proof of payment of cantonal and communal taxes. Under the procurement rules, missing required documents generally constitutes a significant formal defect. The bidder's explanation that it had not yet been taxed did not remove the duty to obtain a declaration confirming the absence of tax debts.

Question juridique clé

Whether older tax attestations concerning withholding tax and federal direct tax of the parent company could cure the defect.

Solution extraite

No. Those attestations concerned different taxes and the parent company, not the appellant's own cantonal and communal tax situation.

Motifs extraits

Because the required declarations had to show compliance with the conditions of the tender and relate to the relevant taxes, documents about the parent company's withholding tax and federal direct tax were not equivalent substitutes.

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