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Numero d'incarto:
52.2002.137
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00137
Lugano
20 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 aprile 2002 di
contro
la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1309) del Consiglio
di Stato, la quale ha accolto l'impugnativa di __________ e __________ avverso
la decisione 14 novembre 2001 del municipio di __________ che rilasciava
all'insorgente la licenza edilizia in sanatoria per il cambiamento di
destinazione da pergolato a box del manufatto (sub I) situato sul fondo n.
__________ RF di proprietà di quest'ultimo, limitatamente al dispositivo n. 2
(ripetibili);
viste le risposte:
-
16 aprile 2002 di
__________ e __________,
-
16 aprile 2002 del
municipio di __________,
-
30 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1967
__________ ha eretto un pergolato a confine con la strada comunale, che
costeggia la sua proprietà (sub. I part. n. __________, zona RE) a __________,
costituito di una semplice trabeazione in legno lunga una decina di metri e
larga un paio, sorretta da esili lastre in granito. Il pergolato,
successivamente ricoperto con lastre di eternit, è stato trasformato in locale
con una tettoia chiusa sui lati con pareti di legno, vetrate e con una porta
ribaltabile.
Con sentenza 24 agosto 1981, il Tribunale
cantonale amministrativo ha ordinato a __________ di demolire, entro 30 giorni,
le pareti applicate senza autorizzazione ai lati N, O e S della tettoia in
quanto, essendo a meno di 4 metri dal ciglio esterno della strada, non
rispettavano le norme sulle distanze verso le strade (art. 13 lett. b NAPR).
Solo la facciata E rivolta verso il mappale del ricorrente poteva essere autorizzata.
B. Dopo
vicissitudini che non occorre qui evocare, il 14 novembre 2001 il municipio di
__________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia in sanatoria per il
cambiamento di destinazione del pergolato trasformato in box, rigettando
l'opposizione dei vicini __________ e __________, proprietari del fondo n.
__________.
C. Con
giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta risoluzione,
accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e __________.
Ha posto tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, a carico di
__________ con l'obbligo di rifondere ai vicini un identico importo a titolo di
ripetibili.
Il Governo ha ritenuto che la costruzione,
dopo diversi interventi, presentasse la stessa situazione di quella sancita il
24 agosto 1981 dal Tribunale amministrativo e che violasse pertanto
l'art. 13 lett. b NAPR perché non rispettava
la distanza di 4 m dalla strada antistante.
L'Esecutivo cantonale ha quindi retrocesso
gli atti al municipio, affinché adottasse le necessarie misure di ripristino
come aveva indicato la menzionata sentenza di questo Tribunale.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, limitatamente all'obbligo
di versare un'indennità per ripetibili a __________ e __________. In sostanza,
il ricorrente invoca le sue difficoltà economiche per essere pensionato AVS,
dolendosi inoltre dell'atteggiamento ostruzionistico dei vicini e del loro
legale nel corso della procedura.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato.
__________ e __________ chiedono invece che
la risoluzione governativa venga confermata con argomenti di cui si dirà, se
del caso, in seguito.
Da parte sua, il municipio di __________ non
formula osservazioni al ricorso.
Considerato, in
diritto
- Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine, essendo la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo data e la legittimazione
attiva dell'insorgente certa (art. 21 LE e 43 PAmm).
Il giudizio può inoltre essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale
amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al
pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili). Le ripetibili
vengono assegnate alla parte vincente quando si è avvalsa dell'assistenza di un
legale.
2.2. Nel concreto caso, la soccombenza
dell'insorgente in sede governativa è incontestata. A torto egli chiede ora di
essere esonerato dall'obbligo di rifondere le ripetibili ai resistenti,
assistiti da un avvocato iscritto all'albo.
Egli si è opposto all'accoglimento del
ricorso inoltrato da __________ e __________, postulando senza successo il rigetto
dell'impugnativa. Egli non può quindi sottrarsi al pagamento delle ripetibili a
__________ e __________.
2.3. L'ammontare di fr. 400.– dell'indennità
stabilita dal Consiglio di Stato equivale a nemmeno due ore di lavoro e
rispetta pienamente la tariffa dell'ordine degli avvocati, cui ci ispira per la
determinazione del quantum per le ripetibili (RDAT II-1994 N. 12 consid.
5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 31 N. 3).
Se procede da un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che l'art. 31 PAmm riserva all'autorità decidente ai
fini della sua commisurazione, non è perché tale importo è troppo alto, ma
perché è eccessivamente modesto. Non essendo data la reformatio in peius
(art. 65 cpv. 4 PAmm), esso va quindi confermato.
Infine, le asserite difficoltà finanziarie
del ricorrente, per essere in pensione, non permettono di mutare il giudizio.
2.4. Di conseguenza, la decisione impugnata
non presta il fianco a critiche di sorta.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, senza che sia necessario
esaminare se il gravame contenga toni polemici o aggressivi che offendano le
civili convenienze, come hanno chiesto __________ e __________ nella loro
domanda di intersecazione pedissequa alla risposta al ricorso (v. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 9).
-
Tassa e
spese di giustizia seguono la soccombenza. Il ricorrente dovrà inoltre versare
a __________ e __________ un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 200.–, sono poste a carico del
ricorrente, il quale rifonderà a __________ e __________ fr. 300.– a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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