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Numero d'incarto:
52.2002.124
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00124
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Lino Bonat, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2002 di
contro
la decisione 12 febbraio 2002 con cui il municipio
di __________ ha deciso di non assegnare il 2. e il 3. premio nell'ambito del
concorso per la creazione dello __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 27
novembre 2001 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale e sui
quotidiani ticinesi un concorso per la creazione dello __________;
che le
condizioni del concorso, fissate nell'apposito regolamento allestito dal municipio,
prevedevano l'esame dei lavori da parte di un'apposita giuria da costui designata;
che il
bando di concorso precisava che la commessa non era soggetta alla LCPubb e che
municipio avrebbe deciso l'attribuzione di tre premi di fr. 1'000, fr. 800.-- e
fr. 500.-- ciascuno;
che in
data 6 febbraio 2002, la giuria designata dal municipio di ______ ha esaminato
i bozzetti presentati dai candidati e ha scelto:
-
di
considerare un solo lavoro adatto ad essere usato quale __________, segnatamente
il lavoro n. 13 "intensa funione";
-
di non
potere assegnare il 2. e il 3. premio;
che con
decisione 8 febbraio 2002 il municipio di __________, condividendo la scelta
della giuria, ha deciso di attribuire un primo premio unico al signor
__________ per il bozzetto no. 13 intitolato "intensa funione",
rinunciando ad assegnare il secondo e il terzo premio;
che la decisione impugnata indicava la
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato;
che
contro la predetta decisione, il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo l'attribuzione di tutti e tre i premi come previsto dal bando
di concorso, e avanzando perplessità in merito alla scelta del vincitore;
che
all'accoglimento del ricorso si sono opposti il signor __________ e il
municipio di __________, quest'ultimo avversando le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito;
che con
decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato il predetto ricorso
irricevibile per incompetenza e ha trasmesso gli atti a questo Tribunale, rilevando
che:
considerato, in
diritto
che,
contrariamente a quanto supposto dal committente, la prestazione specifica
posta a concorso rientra nel novero di quelle sottoposte alla LCPubb,
segnatamente agli art. 1 e 4 LCPubb, in quanto trattasi di un concorso di
progettazione con cui si prospetta la conclusione di un contratto oneroso (cfr.
mandato definitivo in punto 5 del regolamento di concorso) fra il committente e
l'offerente per la fornitura di una prestazione di servizio in vista
dell'adempimento di un compito pubblico (adozione dello stemma del Comune,
conformemente all'art. 8 LOC);
che,
ammesse l'applicabilità della LCPubb, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del
ricorso, va rilevato che la decisione di non assegnare il 2. e il 3. premio non
costituisce una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb);
che
impugnabile è soltanto la decisione con cui il committente delibera ad un'offerente
la prestazione di servizio posta a concorso;
che il
ricorso va quindi dichiarato improponibile;
che date le circostanze si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 4, 37 LCPubb; 3, 28, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è improponibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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