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Numero d'incarto:
52.2001.90
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00090
Lugano
25 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la decisione 13 marzo 2001 (n. 1191) con cui il
Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso 2 agosto 2000
dell'insorgente contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti e di quella d'uso delle canalizzazioni relative
al 2000 concernenti l'immobile al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
domiciliata a __________, è proprietaria di un immobile al mapp. __________ di
__________. Il 17 luglio 2000 il municipio di __________ ha emesso nei
confronti dell'interessata la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti e di quella d'uso delle canalizzazioni relative
all'anno in corso concernenti il predetto immobile. Le tasse sono state
calcolate partendo dal principio che questo fosse composto di due appartamenti.
La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è pertanto
stata fissata in fr. 200.-- (= fr. 100.-- per economia domestica), quella d'uso
delle canalizzazioni in fr. 50.-- (= fr. 25.-- per elemento allacciato).
B. Con ricorso
2 agosto 2000 __________ è insorta al Consiglio di Stato richiamando la
contestazione sollevata contro le tassazioni degli anni precedenti, ossia che
l'edificio al mapp. __________ costituiva un'unica entità abitativa, non due
appartamenti separati. L'insorgente ha pertanto contestato la doppia
imposizione dei tributi.
C. Con
risoluzione 13 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa.
Dall'istruttoria esperita a tal fine era difatti risultato che l'immobile al
mapp. __________ era costituito di un solo grande appartamento. Per questo
motivo il Governo ha ridotto la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti a fr. 100.--. Esso ha invece ridotto quella d'uso
delle canalizzazioni a fr. 46.--, dopo aver accertato che questa doveva essere
determinata in applicazione del nuovo regolamento delle canalizzazioni,
adottato dal legislativo il 26 febbraio 1999 ed approvato dalla sezione degli
enti locali il 17 gennaio 2000.
D. Con ricorso
17 febbraio 2000 __________ è insorta davanti a questo Tribunale contro il
giudicato governativo. La ricorrente chiede una ulteriore riduzione della tassa
d'uso delle canalizzazioni: da un lato perché il municipio aveva emesso di proposito
quel tributo nei confronti di tutti gli utenti fondandosi sull'abrogato
regolamento 1981/1984, la cui applicazione le è più favorevole; dall'altro
perché il calcolo effettuato dal Consiglio di Stato in applicazione del nuovo
regolamento non tiene conto dalla riduzione del 30% della stima ufficiale
dell'edificio disposta all'art. 47 della legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del 13 novembre 1996. Riallacciandosi alle contestazioni
sollevate a partire dal 1998 in merito alla doppia imposizione delle tasse in
rassegna e di quelle d'uso dell'acqua potabile, culminate nell'accoglimento
della sua tesi attraverso il giudizio impugnato, l'insorgente chiede che il
comune di __________ le versi fr. 10'000.-- di ripetibili e che il municipio
venga ritenuto responsabile dall'omessa impugnazione delle relative tassazioni.
Il Consiglio di Stato sollecita la reiezione
del gravame, mentre il municipio di __________ è d'accordo di ridurre
l'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni a fr. 32,20 per tenere
conto della riduzione del 30% sul valore della stima ufficiale dell'edificio al
mapp. __________.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa
(art. 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine; può inoltre essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
L'insorgente contesta anzitutto l'importo della tassa d'uso delle
canalizzazioni definito dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 38
cpv. 3 del nuovo regolamento delle canalizzazioni, adottato dal consiglio
comunale il 26 febbraio 1999 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 17
gennaio 2000. Essa sostiene che il municipio aveva emesso quel tributo nei
confronti di tutti gli utenti fondandosi sull'abrogato regolamento 1981/1984,
la cui applicazione le è più favorevole, poiché non era in grado di applicare
subito, per motivi organizzativi, la nuova regolamentazione. La ricorrente afferma,
in secondo luogo, che il calcolo effettuato dal Consiglio di Stato in
applicazione del nuovo regolamento non tiene conto dalla riduzione del 30%
della stima ufficiale dell'edificio disposta all'art. 47 della legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996.
2.2. Il municipio, che postula
l'applicazione del nuovo diritto, ammette di aver emesso le tasse d'uso delle
canalizzazioni relative all'anno 2000 sulla base del previgente regolamento,
poiché l'inserimento nel programma informatico dei valori di stima degli
edifici, su cui poggia il sistema di calcolo adottato nel nuovo regolamento,
avrebbe precluso una puntuale emissione dei tributi. Esso concorda invece sulla
riduzione discendente da una corretta applicazione del nuovo regolamento, la
quale impone di tener conto del fatto che il valore della stima ufficiale
dell'edificio dev'essere ridotto del 30%.
2.3. Il Tribunale non può che condividere
integralmente la risposta del municipio.
In primo luogo, il principio della legalità,
che impone di applicare il nuovo regolamento, prevale su quello della parità di
trattamento. D'altra parte l'art. 47 cpv. 3 dell'abrogato regolamento sulle
canalizzazioni fissava la tassa d'uso delle stesse in almeno lo 0,5%o del
valore della stima ufficiale dell'elemento allacciato (contro lo 0,2%o dell'art.
38 cpv. 3 del regolamento vigente): una tassazione correttamente calcolata sulla
scorta del diritto previgente potrebbe pertanto condurre solamente ad una maggior
imposizione dell'insorgente che non applicando il nuovo diritto.
La tassa d'uso delle canalizzazioni per
l'anno 2000 relativa al mapp. __________ deve pertanto essere calcolata in
applicazione diretta dell'art. 38 cpv. 3 del nuovo regolamento sulle canalizzazioni:
in assenza di un'ordinanza municipale che determini il tasso esatto di
imposizione muovendosi entro i limiti fissati dalla detta disposizione, fa
difatti stato quello minimo previsto dalla stessa, dello 0,2%o del valore della
stima ufficiale dell'elemento allacciato. Ora, in applicazione dell'art. 47
della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre
1996, il valore della stima ufficiale dell'edificio al sub A del mapp.
__________ dev'essere considerato, ai fini dell'imposizione, nella misura del
70%, ossia per fr. 161'000.--, anziché per fr. 230'000.--. Ne discende che la
controversa tassa corrisponde a fr. 32,20 (= 0,2%o di fr. 161'000.--).
-
Riallacciandosi
alle contestazioni sollevate a partire dal 1998 in merito alla doppia
imposizione delle tasse in rassegna e di quelle d'uso dell'acqua potabile,
culminate nell'accoglimento della sua tesi attraverso il giudizio impugnato,
l'insorgente chiede inoltre che comune di __________ le versi fr. 10'000.-- di
ripetibili e che il municipio di quel comune venga ritenuto responsabile dell'omessa
impugnazione delle precedenti tassazioni. Tali censure non appaiono tuttavia
ricevibili nella presente sede, ove l'oggetto della contestazione è
circoscritto alla sola tassa d'uso delle canalizzazioni riferita all'esercizio
-
L'unica pretesa ammissibile è costituita dalla richiesta di ripetibili
per la contestazione in esame e in questa sede, che può essere fondata
sull'art. 31 PAmm. Tale domanda va tuttavia respinta, poiché la giurisprudenza
di questa Camera non riconosce, di principio, ripetibili a chi procede senza
l'assistenza di un patrocinatore.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente la quale, se si eccettua
la riduzione della tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 13,80, risulta
totalmente soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 13 marzo 2001 (n. 1191) del
Consiglio di Stato è modificato nel senso che la tassa d'uso delle
canalizzazioni è ridotta a fr. 32,20.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 100.--, è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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