AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.57
Data decisione, Autorità:
15.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00057
Lugano
15 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 gennaio 2001, no. 484, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione
22 dicembre 2000 (DIM 328), con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha respinto la domanda di rilascio di un'autorizzazione d'entrata in favore
del figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina dominicana __________ è entrata per la prima volta in Svizzera nel
1989 ottenendo vari permessi di dimora temporanei per lavorare quale ballerina.
A seguito del matrimonio contratto nell'ottobre 1990 con il cittadino italiano
__________ residente nel nostro paese, sciolto poco tempo dopo per divorzio, la
straniera è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio. Nel 1992 la
ricorrente si è trasferita per motivi di lavoro a __________, dove ha
instaurato una relazione con il connazionale __________, dalla quale è nato il
figlio __________. Il __________ la coppia è convolata a nozze e l'anno
seguente si è trasferita in Ticino, dove la ricorrente ha dato alla luce il
figlio __________.
B. La
straniera ha lasciato in patria il figlio __________, nato il __________, ma
riconosciuto dalla madre soltanto il 3 aprile 1991.
Il 27 ottobre 1999 __________ ha chiesto di
poter raggiungere la madre nel nostro paese. Con decisione 23 novembre 1999 la
domanda è stata respinta dall'autorità dipartimentale, ponendo in evidenza che
la ricorrente aveva atteso ben nove anni prima di postulare il ricongiungimento
con il figlio. La risoluzione è stata confermata dal Consiglio di Stato (cfr.
sentenza 22 marzo 2000, no. 1122). Nel proprio giudizio il Governo ha
sottolineato la lunga durata della separazione, che la domanda è stata
presentata proprio quando il figlio si trovava ormai prossimo ad entrare nel
mondo del lavoro, che a Santo Domingo risiedevano ancora la zia e la nonna di
__________ e che non era stato provato che quest'ultima non era più in grado di
occuparsi del nipote per ragioni di salute. La risoluzione non è stata contestata.
Con istanza 27 ottobre 2000 __________ ha
chiesto nuovamente il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Il 22 dicembre
2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda
ribadendo le argomentazioni già espresse in occasione della precedente
richiesta, alla quale si è richiamata. La decisione è stata fondata sugli art.
4, 16 e 17 LDDS ed 8 ODDS.
C. Con
giudizio 30 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato dall'insorgente, trattato alla stregua di una domanda di riesame,
ritenendo che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure non
violasse gli art. 17 LDDS ed 8 CEDU. Posta in evidenza la durata della
separazione tra madre e figlio e che la stessa era stata volontaria,
l'Esecutivo cantonale ha rilevato che dalla crescita in giudicato della
decisione 22 marzo 2000 le circostanze non erano mutate a tal punto da giustificare
il rilascio dell'autorizzazione richiesta. L'asserita impossibilità di entrambi
i nonni a causa del loro stato di salute ad occuparsi del nipote non è stata ritenuta
provata. La madre non aveva infine saputo dimostrare di aver mantenuto uno
stretto legame con il figlio.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le
richieste formulate in precedenza. Ritiene che la decisione impugnata sia
contraria all'art. 17 LDDS. Sostiene di aver mantenuto uno stretto legame con
__________ malgrado la lunga separazione, recandosi frequentemente in patria e
versando dei soldi per il suo mantenimento. Il precario stato di salute dei
suoi genitori sarebbe dimostrato dai certificati medici in atti, che a torto il
Consiglio di Stato ha ritenuto non probanti. La loro impossibilità ad occuparsi
del nipote avrebbe modificato in modo tale la situazione preesistente, che si
imporrebbe il rilascio del permesso postulato.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione con delle argomentazioni, di cui si dirà all'occorrenza.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
svizzera e la Repubblica dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno nel nostro paese dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento
famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi.
L'insorgente è domiciliata in Svizzera
dall'ottobre 1990. La domanda di ricongiungimento famigliare è stata depositata
il 27 ottobre 2000, quando __________ aveva __________ anni: conformemente alla
norma menzionata, di principio, egli dispone di un diritto al permesso
sollecitato. Se quindi la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse
sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto
amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione
dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche
davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
1.5. La legittimazione della ricorrente è
certa (art. 43 PAmm; cfr. pure DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è pertanto ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. A
determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro
decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da
una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al
riesame, dedotto dall'art. 29 Cost. (cfr. art. 4 vCost.), nella misura in cui
le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione
o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non
conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della
procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti
amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. In
particolare, il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente
in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i
termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi
negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il
rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le
enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178).
2.2. La domanda in esame volta al rilascio
di un'autorizzazione d'entrata in favore di __________ è del 27 ottobre 2000.
Essa è pertanto di appena sette mesi e mezzo posteriore alla decisione 22 marzo
2000 con cui il Consiglio di Stato ha respinto per la prima volta l'analoga
richiesta formulata il 27 ottobre 1999. A tal punto che nella decisione 22
dicembre 2000 l'autorità dipartimentale, che pur ha dato seguito completo anche
a questa nuova pratica, si è limitata sostanzialmente a rinviare ai motivi addotti
nella precedente risoluzione. L'Esecutivo cantonale ha tuttavia omesso di
esaminare la portata di tali eventi procedendo direttamente ad una verifica di
merito completa della nuova decisione dipartimentale. La decisione del
Consiglio di Stato non va esente da critiche: nel caso concreto non erano dati
gli estremi per accogliere una domanda di riesame, in quanto nella situazione
famigliare dell'insorgente non erano intervenuti mutamenti di rilievo tra la presentazione
della prima domanda d'entrata e quella successiva del 27 ottobre 2000 (cfr.
consid. 4). La nuova domanda avrebbe dovuto essere respinta già per questo
motivo.
Ad ogni buon conto, la richiesta di rilascio
di un permesso di soggiorno per il figlio __________ andava respinta anche nel
caso di un riesame completo della fattispecie, come si illustrerà nei seguenti
considerandi.
-
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non
è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle
famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il
citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i
genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua
applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera
famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati o comunque non vivono
assieme. In questo caso i figli hanno diritto di essere inclusi nel permesso
del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno
le relazioni famigliari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve
tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali
cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b).
Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai
genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di
conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il
caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e
poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese.
Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un
ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Va osservato che
per giurisprudenza, anche qualora uno dei genitori viva in Svizzera e il figlio
sia restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro
famigliare che non sia né il padre né la madre, valgono per analogia i principi
testé menzionati (RDAT II-1998 N. 41 pag. 151). Una situazione di questo genere
denota di norma una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi
circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid.
3b).
-
4.1.
__________ è entrata per la prima volta in Svizzera nel 1989, lasciando volontariamente
__________ nel suo paese d'origine, allorquando egli aveva appena quattro anni.
Nell'ottobre 1990 la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di
domicilio. A partire da tale data essa aveva la possibilità di chiedere il
ricongiungimento con il figlio, il quale aveva appena compiuto cinque anni.
Tuttavia è solo nove anni dopo (27 ottobre 1999) che la ricorrente ha postulato
un'autorizzazione d'entrata in suo favore. Si deve ammettere che la separazione
è stata particolarmente lunga. A giustificazione di tale fatto, l'insorgente
sostiene che difficoltà economiche le hanno impedito di intraprendere prima
tale passo. Innanzitutto l'argomentazione non è corredata da alcun supporto
probatorio. Inoltre se il legame tra madre e figlio fosse stato davvero intenso
e prioritario su qualsiasi altra relazione, la madre avrebbe dovuto tentare di
ottenere ben prima il ricongiungimento famigliare, dal momento che il bambino
aveva un'età in cui necessitava maggiormente della sua presenza. Non è dunque
dimostrato che essa abbia intrapreso tutti gli sforzi possibili per concretizzare
il ricongiungimento. Neppure appare provato che la straniera abbia mantenuto
con la propria prole una relazione preponderante rispetto a quelle intrattenute
in patria dagli altri famigliari. Non porta a diversa conclusione il fatto di
aver versato del denaro per il mantenimento di __________ (v. documentazione in
atti) e di avergli reso visita regolarmente. È del tutto naturale che madre e
figlio mantengano dei rapporti durante i periodi di separazione. Tuttavia ciò
non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente su
quelle esistenti nel proprio paese d'origine, segnatamente con i nonni che si
occupano della cura e dell'educazione del ragazzo e con la zia rispettivamente
i cugini. Inoltre non si può certo sostenere che la madre abbia dimostrato di essersi
assunta la responsabilità dell'educazione del figlio a distanza, né, d'altra
parte, essa lo ha mai affermato.
4.2. Dalle tavole processuali non risulta
nemmeno che rispetto al passato l'attuale situazione famigliare di __________
abbia subìto delle modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nella
Repubblica dominicana ed imporgli di risiedere in Svizzera dalla madre, unico
legame che ha nel nostro paese. Durante gli anni di separazione da quest'ultima
__________ è stato accudito dai nonni materni. Nel primo gravame 6 dicembre
1999 inoltrato davanti al Consiglio di Stato, la ricorrente ha sostenuto che la
nonna non era più in grado di occuparsi del nipote per ragioni di salute (osteoporosi
ed artrosi alle anche), senza tuttavia dimostrare quanto affermato. Il Governo
ha respinto l'impugnativa, sottolineando tale circostanza ed osservando, tra
l'altro, che in patria vi erano ancora la zia ed il nonno che potevano
occuparsi del ragazzo. Soltanto nella seconda impugnativa (9 gennaio 2001) l'insorgente
ha sostenuto che entrambi i nonni versavano in uno stato di salute precario,
tale da non permettere loro di prendersi cura del nipote. Secondo i certificati
medici 29 settembre 2000 la madre dell'insorgente sarebbe affetta da una
malattia cardiaca iperpressiva e da iperpressione arteriale stadio IV, mentre
il padre da malattia cardiaca iperpressiva ed ischemia in fase dilatata,
iperpressione arteriale ed angina pectoris. Rispetto al primo gravame la nonna
soffrirebbe dunque di tutt'altro genere di malattie e lo stato di salute del
nonno sarebbe improvvisamente peggiorato (nel lasso di tempo di un anno ed un
mese). Sebbene corroborata da attestazioni mediche, questa seconda versione
appare addotta a meri fini processuali. Infatti soltanto dopo aver preso conoscenza
delle argomentazioni poste a fondamento della prima decisione di diniego del
Consiglio di Stato (23 novembre 1999), la straniera ha illustrato un quadro
clinico della propria madre ben più grave che in precedenza ed ha sostenuto che
anche il padre non poteva più occuparsi del nipote per ragioni di salute.
D'altra parte, come ha giustamente osservato l'Esecutivo cantonale, dai
certificati medici prodotti nulla trapela in merito ai disturbi accusati, né
sulle terapie che i genitori della ricorrente dovrebbero seguire. Neppure la
documentazione prodotta in questa sede giova alle richieste dell'insorgente. La
stessa attesta soltanto l'età dei genitori della straniera e che la madre si è
sottoposta ad una mammografia presso un ospedale del New Jersey. Non va infine
dimenticato che __________ grava sempre meno sulle spalle dei nonni, avendo
raggiunto un'età ed una maturità che gli permettono maggiore indipendenza.
La ricorrente non ha dunque provato che i
nonni non possano più occuparsi della crescita del nipote. Malgrado le varie
argomentazioni sollevate nel gravame, l'insorgente non ha saputo dimostrare
l'esistenza di interessi preponderanti che impongano una modifica delle
relazioni famigliari esistenti, potendo il figlio continuare a vivere presso
chi se ne occupa nella Repubblica dominicana. Nazione dove __________ ha
trascorso la propria vita fino ad ora, ha frequentato le scuole ed in cui si
trovano da sempre i suoi legami sociali principali, culturali ed affettivi. In
simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibile
origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro
paese, esso dev'essere considerato giustificato. Questa soluzione s'impone a
maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato poco sopra,
sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del ragazzo
non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma
risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura economica,
come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più
favorevole.
Visto quanto precede, ritenuto che la
ricorrente nemmeno adduce di aver incontrato ostacoli di rilievo recandosi nel
proprio paese d'origine per render visita al figlio, si deve concludere che le
autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un'autorizzazione d'entrata a
__________, non hanno violato l'art. 17 LDDS.
- Sulla
scorta di queste considerazioni, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 29 Cost.; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG; 4, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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