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Numero d'incarto:
52.2001.477
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00477-478
Lugano
18 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 20 dicembre 2001 della
contro
la decisione 13 dicembre 2001 (n. __________) del
municipio di Giubiasco, che esclude l'insorgente dai concorsi indetti per le
opere per impianto sanitario (CCC25) e per la distribuzione di calore
(CCC243) relative all'ampliamento della sede scolastica __________;
viste le risposte 11 gennaio
2002 del municipio di Giubiasco;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
ottobre 2001 il municipio di Giubiasco ha indetto due pubblici concorsi per
l'aggiudicazione delle opere per impianto sanitario e per la distribuzione di
calore relative all'ampliamento della sede delle scuole __________;
che la ricorrente __________ ha partecipato
ad entrambi i concorsi con due distinte offerte;
che con risoluzione 13 dicembre 2001 il
municipio ha escluso le offerte della ricorrente, ritenendole prive della
dichiarazione attestante il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in
caso di malattia;
che contro questa risoluzione la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo con due distinti ricorsi,
postulando la riammissione al concorso;
che l'insorgente rileva di aver prodotto una
dichiarazione della Cassa di compensazione __________, che attesta sia il pagamento
dei contributi AVS/AI/IPG, sia il pagamento dei premi cassa malati per perdita
di guadagno in caso di malattia;
che il municipio osserva di aver comunque
preso in considerazione le offerte della ricorrente ai fini della delibera,
effettuate lo stesso giorno a favore delle ditte __________ (impianti sanitari)
e __________ (distribuzione calore), migliori offerenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva della
ricorrente, esclusa dai concorsi ai quali ha partecipato;
che i ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51
PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il municipio ha ammesso, in sede di
risposta, che l'esclusione della ricorrente non è giustificata: con le offerte
la __________ ha in effetti prodotto la dichiarazione ritenuta a torto mancante
dall'autorità comunale;
che, pur avendola esclusa, il municipio ha
valutato le offerte inoltrate dalla ricorrente;
che, nella misura in cui non sono diventati
privi d'oggetto a seguito della valutazione - comunque esperita - delle offerte
inoltrate dalla __________ i ricorsi vanno accolti, annullando il provvedimento
di esclusione;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 13 dicembre 2001
del municipio di Giubiasco n. __________ è annullata nella misura in cui
esclude le offerte inoltrate dalla ricorrente.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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