AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.405
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00405
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
rappr. da: __________ e __________, contitolari
della __________
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato,
no. 4766, che respinge l'istanza di accertamento 24 settembre 2001 inoltrata
dalla __________ in materia di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 6 luglio 2000 l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento istituzioni
ha autorizzato __________, titolare della patente d'esercizio pubblico riferita
alla propria mensa aziendale, ad assumerne anche la gestione, affidata, sino a
quel momento, alla __________;
che contro questa decisione la __________,
titolare della patente di un esercizio pubblico, situato a __________ in prossimità
della suddetta industria, è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che con giudizio 5 dicembre 2000, dichiarato
definitivo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ordine per carenza
di legittimazione attiva dell'insorgente;
che con istanza 24 settembre 2001 la
__________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità del
predetto giudizio;
che con decisione 9 ottobre 2001 il Governo
ha respinto l'istanza per motivi che non occorre qui riassumere;
che contro la predetta risoluzione
governativa __________, amministratrice della __________, è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento di succitati
giudizi governativi;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 48 PAmm "l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo
richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se
esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato";
che, in concreto, l'impugnativa va respinta
in ordine già perché la ricorrente non ha veste di parte nel pregresso
procedimento ricorsuale;
che con il giudizio qui impugnato il
Consiglio di Stato ha, in effetti, respinto un'istanza inoltratagli dalla
__________;
che ricorrente in questa sede è invece
__________, amministratrice della società; non v'è quindi identità fra la parte
soccombente in prima istanza e l'insorgente davanti a questo tribunale;
che il ricorso sarebbe comunque stato
senz'altro respinto nel merito anche se fosse stato ricevibile in ordine;
che è invero di meridiana evidenza che la
decisione 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato non era nulla, ma semmai
soltanto annullabile;
che sconfina nella temerarietà pretendere di
rimediare alle conseguenze della mancata impugnazione di una decisione sfavorevole,
chiedendo, nove mesi più tardi, all'autorità decidente di accertarne la
nullità;
che la tassa di giustizia è a carico della
ricorrente;
visti gli art. 48, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster