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Numero d'incarto:
52.2001.366
Data decisione, Autorità:
20.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00366
Lugano
20 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 4411) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 17 luglio 2001 con cui la delegazione
del Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni ha deliberato alla ditta
__________ il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il periodo
2001-2004;
viste le risposte:
vista l'istanza di misure
cautelari e supercautelari 18 ottobre 2001 della __________ e le risposte:
-
22 ottobre 2001 del
Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni;
-
24 ottobre 2001 del
Presidente del Consiglio di Stato;
-
24 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
2 novembre 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
novembre 2000 (FU n. __________) il Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni
(CRRRD) ha indetto un pubblico concorso per il servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti per il periodo 2001-2004;
che al concorso hanno partecipato otto
ditte, fra cui la __________ e la ditta individuale __________;
che il 3 luglio 2001 è stata costituita la
__________, che ha ripreso l'attivo ed il passivo della ditta individuale
__________;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 17 luglio 2001 la delegazione del CRRRD ha deliberato il servizio
alla __________;
che contro questa risoluzione la __________
è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi
che non mette conto di illustrare;
che con giudizio 8 ottobre 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto l'impugnativa dichiarandola irricevibile per carenza di
legittimazione attiva, in considerazione del fatto che l'insorgente non avrebbe
interesse all'esito di un concorso, al quale non ha partecipato;
che contro questo giudizio la __________ si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
annullarlo e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel
merito;
che l'insorgente rivendica la legittimazione
attiva negatale dal Consiglio di Stato sottolineando di essere subentrata a
titolo particolare con effetto universale nei diritti e negli obblighi della cessata
ditta individuale __________, che ha partecipato al concorso;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e la __________,
che contesta invece in dettaglio le tesi dell'insorgente;
che la delegazione del CRRRD dal canto suo
si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 2
lett. g LCCom, 208 LOC e 47 LCPubb;
che nella misura in cui contesta il giudizio
di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, la legittimazione attiva della
__________ è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 43 PAmm hanno diritto di
ricorso le persone e gli enti direttamente lesi nei loro interessi legittimi
della decisione impugnata;
che il riconoscimento della legittimazione
attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata
cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto particolare, atto a distinguere la loro situazione da quella degli
altri membri della collettività e che sia nel contempo portatore di un
interesse attuale, diretto e concreto a dolersi dell'atto censurato per il
pregiudizio che questo effettivamente gli arreca;
che alla ricorrente, subentrata alla ditta
individuale __________, di cui ha rilevato attivi e passivi, andava senz'ombra
di dubbio riconosciuta la legittimazione attiva a contestare l'esito del concorso
indetto dal CRRRD;
che, essendo succeduta in diritto alla
predetta ditta individuale, l'insorgente, pur non avendo partecipato al
concorso, appartiene chiaramente a quella limitata e qualificata cerchia di
persone legate all'oggetto della delibera da un rapporto particolare, atto a
distinguere la sua situazione da quella degli altri membri della comunità;
che non si può d'altro canto negare che la
ricorrente, attuale assuntrice del servizio messo a concorso, sia portatrice di
un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento
impugnato per il pregiudizio effettivo che questo le arreca;
che il giudizio impugnato va quindi annullato
siccome manifestamente lesivo del diritto;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratale dalla
__________ (65 PAmm);
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico della __________ secondo soccombenza;
visti gli art. 21 LCCom; 208 LOC; 47 LCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 settembre 2001 del
Consiglio di Stato (n. 4411) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso 6 agosto 2001 inoltratogli
dalla __________.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della __________, che rifonderà fr. 900.--
alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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