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Numero d'incarto:
52.2001.332
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00332
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(no. 3945) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 18 giugno 2001 con cui il municipio di __________ ha ordinato il
risanamento dell'impianto per lo smaltimento delle acque luride sito sulla
part. no. __________ RF, di loro proprietà;
viste le risposte:
-
20 settembre 2001 della
Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
-
1° ottobre 2001 del
municipio di __________;
-
2 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono comproprietari della part. no. __________ RF di __________ su
cui, nel corso del 1994, hanno edificato la loro casa d'abitazione primaria,
realizzando un pozzo perdente per lo smaltimento delle acque di scarico.
Con scritto 15 marzo 2001 il municipio di
__________ ha invitato __________ e __________ a verificare il suddetto
impianto di smaltimento delle acque luride, onde rimediare alla fuoriuscita di
liquami riscontrata sulla sottostante part. no. __________ RF. Constatata
l'inadempienza degli interessati, l'Esecutivo comunale, previa nuova sollecitazione
il 20 aprile, con decisione formale 18 giugno 2001 ha ordinato il risanamento
dell'installazione entro 10 giorni.
B. Con
pronuncia 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto
inammissibile per ragioni igienico-sanitarie che gli inconvenienti
riconducibili al malfunzionamento del pozzo perdente vengano tollerati sino
all'autunno 2002, quando l'abitazione dei coniugi __________ potrà essere
allacciata alle canalizzazioni pubbliche.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al
controverso ordine di risanamento.
Rilevato che la tracimazione dell'impianto
si verificherebbe solo in caso di precipitazioni straordinarie, gli insorgenti
ne attribuiscono la causa a presunte carenze delle infrastrutture comunali, con
conseguente eccessivo deflusso d'acqua verso il loro fondo.
Tra gli altri, l'ingiunzione in esame
violerebbe inoltre il principio di proporzionalità, visto, in particolare,
l'ormai prossimo allacciamento alla rete fognaria pubblica.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono sia la SPAA sia il municipio di __________, con
argomentazione che, per quanto necessario, verranno riprese qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dai combinati disposti
degli art. 124 lett. a LALIA e 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva degli insorgenti,
destinatari del provvedimento impugnato, è certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Per i motivi meglio esposti nel seguito, il
giudizio viene inoltre reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1. Giusta
l'art. 15 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS
814.20), i detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di
scarico provvedono affinché l'impiego, la manutenzione e la riparazione degli
stessi siano effettuati a regola d'arte. L'autorità cantonale, soggiunge il
cpv. 2 della predetta norma, assicura il controllo periodico di tali installazioni.
La Legge cantonale d'applicazione della LPAc (LALIA, RU 9.1.1.2) recepisce tale
principio, demandando ai municipi i compiti di vigilanza degli impianti privati
e attribuendo loro la facoltà di provvedere direttamente alla manutenzione a
spese del proprietario renitente (art. 62 cpv. 1 e 3 LALIA).
2.2. Al pari di qualsiasi provvedimento
amministrativo, le specifiche misure adottate dagli enti pubblici nell'ambito
che ci occupa devono fondarsi su una base legale, rispondere ad un interesse
pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Ciò implica, in
particolare, che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo d'interesse
pubblico perseguito, rispettando il più possibile la libertà individuale, e che
sussista un rapporto ragionevole tra il risultato auspicato e le restrizioni
imposte agli interessati (cfr., per tutti, Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, N. 171).
- Nel caso
di specie, controversa risulta, in particolare, la proporzionalità del provvedimento.
È infatti pacifico che l'avversata decisione municipale trova fondamento nelle
norme di legge sopra ricordate e, d'altro canto, che è sorretta da un evidente
interesse pubblico, prefiggendosi di salvaguardare la salute collettiva e la salubrità
dei luoghi. Ben si comprende in effetti quali rischi sanitari e ambientali può
comportare il reflusso in superficie di acque di scarico provenienti da
economie domestiche.
3.1. La verifica della proporzionalità
dell'ordine di risanamento impone la ponderazione dell'interesse pubblico sopra
evidenziato e dei contrapposti interessi privati degli insorgenti, alla luce
delle concrete circostanze del caso. All'uopo, agli atti figurano unicamente
due fotografie raffiguranti dettagli del terreno a ridosso del muro di confine,
in cui sono riconoscibili segni di umidità. Inoltre, sia il municipio
__________ sia la SPAA si sono limitati ad osservare, a più riprese ed in forma
alquanto generica, di aver constatato delle fuoriuscite di liquami maleodoranti
e di ritenere proporzionato l'intervento di risanamento. Entrambe le autorità
non hanno tuttavia preso partitamente posizione sulle censure sollevate dai
ricorrenti.
3.2. Con tutta evidenza, le citate emergenze
processuali non permettono di trarre indicazioni sufficienti per la valutazione
della proporzionalità della misura.
In particolare, dagli atti non emerge, in
primo luogo, alcun apprezzamento, perlomeno sommario, dell'entità e della
frequenza della fuoriuscita di liquami, a fronte delle obiezioni dei ricorrenti,
secondo cui tale fenomeno si manifesterebbe solo in caso di eventi
meteorologici straordinari. Per la verità, non è neppure dato di sapere quante
ispezioni e in quali condizioni atmosferiche siano state effettuate. In ogni
caso non risulta che siano stati esperiti sopralluoghi in contraddittorio.
Anzi, i proprietari confinanti, che patirebbero direttamente i disagi, non
hanno avuto modo di pronunciarsi davanti alle istanze inferiori.
In secondo luogo, non sono definite, nemmeno
a grandi linee, le misure di risanamento concretamente ipotizzabili né,
tantomeno, i relativi costi. È comunque dubbio che si tratti di misure di ordinaria
amministrazione. A tal proposito appare significativo che né l'autorità
comunale né la SPAA abbiano contestato le allegazioni dei ricorrenti, laddove
affermano che sarebbe stato loro imposto il rifacimento e lo spostamento del
pozzo perdente (cfr. ricorso al Consiglio di Stato). Ad analoga conclusione
sembra inoltre condurre la disponibilità offerta dal municipio per un'eventuale
consulenza tecnica (cfr. scritto di sollecito del 20.4.2001).
In siffatte circostanze, non è possibile
trarre un giudizio definitivo sulla proporzionalità dell'ordine di risanamento
impartito, soprattutto se si considera che, fra pochi mesi, l'abitazione degli
insorgenti potrà essere allacciata alla rete delle canalizzazioni pubbliche. È,
del resto, proprio per tale motivo che, nella fattispecie, i suddetti accertamenti
s'impongono con particolare rigore.
- È pur vero
che la situazione in esame potrebbe anche rivestire una certa urgenza, poiché
gli inconvenienti potrebbero risultare parecchio problematici, soprattutto per
i vicini. Tuttavia, non è compito del Tribunale cantonale amministrativo
sobbarcarsi l'onere di accertamenti che il Consiglio di Stato elude. Lo si deduce
dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, che permette a questo Tribunale di rinviare la causa
all'istanza inferiore per nuovo giudizio, qualora quest'ultima abbia accertato
i fatti in modo incompleto. Nella fattispecie, il rinvio risulta imprescindibile,
alla luce delle manifeste lacune istruttorie rilevate.
Non è dunque necessario esaminare in questa
sede le ulteriori censure addotte dagli insorgenti, segnatamente in relazione a
presunti difetti delle infrastrutture pubbliche di smaltimento delle acque
meteoriche.
- Il ricorso
va dunque accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completata
l'istruttoria, statuisca nuovamente sull'impugnativa.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese. Le ripetibili
vanno invece poste a carico del comune di __________ (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 15 LPAc; 62 e 124 LALIA; 208 LOC; 3,
18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 28 agosto 2001 (no. 3945) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti,
renda una nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Il comune
di __________ rifonderà ai ricorrenti, in solido, fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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