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Numero d'incarto:
52.2001.326
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00326
Lugano
24 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2001 di
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3801, del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso 11 giugno 2001 presentato
dalla ricorrente in materia di revoca della tutela;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 dicembre 1998 la Sezione degli
enti locali su istanza del padre dell'interessato ha pronunciato l'interdizione
di __________, figlio dell'insorgente;
che il 30 marzo 1999 la Delegazione tutoria
di Bellinzona ha quindi nominato un tutore a __________;
che il 6 aprile seguente l'insorgente ha
succintamente chiesto la revoca della misura in questione;
che l'Ufficio di vigilanza sulle tutele le
ha quindi assegnato un termine per completare e sostanziare il gravame affinché
potesse adempiere i requisiti minimi di ricevibilità;
che tale invito è rimasto lettera morta,
l'insorgente essendosi limitata a riconfermarsi nella propria istanza
presentando reclamo contro di esso davanti al Consiglio di Stato;
che pertanto l'Autorità di vigilanza sulle
tutele con decisione 11 maggio 2001 ha dichiarato l'istanza irricevibile
stralciando la procedura dai ruoli;
che contro tale decisione la ricorrente è
insorta davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento;
che il 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato
ha dichiarato il gravame irricevibile in quanto l'art. 48 LTut stabilisce che
contro le decisioni dell’autorità di
vigilanza sulle tutele è dato appello entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale d’appello, da cui l'incompetenza del Consiglio di Stato, che non ha
trasmesso d'ufficio il gravame alla Camera civile del Tribunale d'appello in
quanto l'art. 4 PAmm prevede una tale trasmissione unicamente tra autorità
amministrative;
che tale decisione era
esplicitamente dichiarata definitiva;
che contro tale decisione
__________, indicando di avere parallelamente presentato ricorso anche alla
Camera civile del Tribunale d'appello, insorge ora davanti a questo tribunale
cantonale amministrativo chiedendo di nominarle un difensore d'ufficio e di
essere messa a beneficio del gratuito patrocinio per potere motivare il proprio
gravame;
considerato, in
diritto
che prima
di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla
legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio
di Stato;
che, notoriamente, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema
enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina
la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se
lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale
cantonale amministrativo (DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N 465);
che la decisione impugnata si fonda sulla
legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (LTut; RL 4.1.2.2);
che giusta l'art. 48 LTut le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle
tutele sono impugnabili unicamente davanti alla Camera civile del Tribunale
d’appello;
che tale legge non conferisce pertanto
nessuna competenza al Tribunale cantonale amministrativo di chinarsi su
decisioni come quella in rassegna;
che il ricorso va quindi respinto in ordine
per manifesta incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che pertanto non vi è neppure luogo di
esaminare la domanda di nomina di un difensore d'ufficio e di concessione del
gratuito patrocinio;
che viste le particolarità del caso si
prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg., 3, 60 PAmm; 48 LTut;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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