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Numero d'incarto:
52.2001.324
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00324
Lugano
15 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 2001 di
contro
la decisione 22 agosto 2001 (n. 3772) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso 20 dicembre 2000 dell'insorgente contro
la deliberazione 11 dicembre 2000 con cui il consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione del piano regolatore;
viste le risposte:
-
24 settembre 2001 di
__________;
-
25 settembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
9 ottobre 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
consiglio comunale di __________, riunito in seduta l'11 dicembre 2000, ha adottato
la revisione del piano regolatore (PR). La relativa deliberazione è stata pubblicata
aIl'albo comunale dal suo presidente l'indomani.
B. Con ricorso
20 dicembre 2000 __________ ha impugnato la menzionata deliberazione innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha
contestato, in primo luogo, alcune scelte operate nel documento. Esso ha
altresì eccepito che gli atti alla base della deliberazione erano identici a
quelli che erano serviti per la precedente decisione di revisione del PR,
adottata il 10 aprile 2000 e tuttavia annullata dal Governo con risoluzione del
14 giugno successivo per assenza di coinvolgimento della commissione delle
petizioni. Da ultimo il ricorrente ha evocato la possibilità di sussistenza di
un caso di collisione, in quanto i membri della commissione edilizia del
consiglio comunale durante il quadriennio precedente (1996/2000), ove era stata
adottata la prima decisione di revisione del PR, poi annullata, erano nel
contempo membri della commissione municipale del PR nel periodo di gestazione
della revisione (1992/2000). Uno di essi era inoltre stato incaricato dai
proprietari interessati di allestire lo studio di un piano particolareggiato
(PP4) previsto dal PR.
C. Con
risoluzione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso
ha in primo luogo considerato che le censure relative al contenuto della
revisione del PR non erano proponibili. Il Governo ha per contro respinto la
sussistenza di una collisione di interessi dei consiglieri comunali
interessati.
D. Con ricorso
12 settembre 2001 __________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso il
giudicato governativo, del quale chiede l'annullamento insieme a quello della
deliberazione del consiglio comunale che esso ha tutelato. L'insorgente
ribadisce le censure sottoposte all'esame dell'autorità inferiore.
Il Consiglio di Stato e il municipio di
__________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa. Il Presidente del
consiglio comunale ha rinunciato a formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC).
L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il
ricorrente si duole, in primo luogo, delle scelte operate attraverso l'adozione
della revisione del PR.
2.1.
Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica
all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto
di referendum. Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2
LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione
presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio
effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e
nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione,
effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo,
è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale,
l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del
diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale
amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC,
ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire
alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da
eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza
inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è
invece volta a permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima
ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del
contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23
consid. 3; inoltre STA inedite 15 marzo 2000 in re P. B. e llcc, 12 giugno 1998
in re comune di Giornico e, quando il PR era regolamentato a livello di LE, STA
inedite 11 febbraio 1980 in re comune di __________ e lc; 20 settembre 1984 in
re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di __________, parzialmente pubbl. in
RDAT 1985 n. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT
con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA
citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).
2.2. Alla luce delle considerazioni appena
svolte, le censure sollevate dall'insorgente circa le scelte pianificatorie
operate dal consiglio comunale appaiono improponibili a questo stadio della
procedura. A giusta ragione, pertanto, il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile, su questo punto, il ricorso.
-
Il
ricorrente ribadisce in seguito l'esistenza di un caso di collisione, in quanto
i membri della commissione edilizia del consiglio comunale durante il
quadriennio precedente (1996/2000), ove era stata adottata la prima decisione
di revisione del PR, poi annullata, erano nel contempo membri della commissione
municipale del PR nel periodo di gestazione della revisione (1992/2000). Uno di
essi, l'arch. __________, era inoltre stato incaricato dai proprietari
interessati di allestire lo studio di un piano particolareggiato (PP4) previsto
dal PR. Tale censura, che concerne la procedura prescritta dalla LOC per
addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo, appare invece
proponibile. Va dunque esaminata. Essa deve tuttavia essere respinta. La
deliberazione di revisione del PR qui impugnata è difatti stata adottata l'11
dicembre 2000 e, pertanto, dal consiglio comunale eletto il 16 aprile
precedente per il quadriennio 2000/2004. I membri del legislativo erano
pertanto mutati rispetto al periodo amministrativo precedente. In quest'ultimo
consesso, segnatamente, non sedevano più quattro dei cinque membri della commissione
municipale del PR che aveva assistito l'esecutivo nell'allestimento di questo
strumento pianificatorio nel quadriennio precedente: __________, __________,
__________ e __________. Solo __________ versava in questa situazione; egli era
nel contempo membro della commissione edilizia del legislativo che aveva
preavvisato favorevolmente l'avversata revisione. Anche per esso, tuttavia, non
sussisteva un motivo di astensione, in quanto non previsto dalla legge. L'art.
32 LOC, che regolamenta la partecipazione all'assemblea comunale e che è
applicabile via l'art. 64 della stessa legge al consigliere comunale, si limita
difatti a prescrivere che il cittadino non può prendere parte alla discussione
ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei
suoi parenti indicati all'art. 83 LOC (cpv. 1), con l'eccezione altresì della
procedura di approvazione (recte: adozione) del PR (cpv. 2; cfr. sulla portata
della disposizione, diffusamente, RDAT II-2000 n. 2). Inoltre - sia soggiunto
per completezza - la carica di consigliere comunale è compatibile con quella di
membro di una commissione municipale (art. 43 cpv. 2 e 3 LOC e contrario;
inoltre il __________, Il comune, vol. II, pag. 997, che consiglia comunque
prudenza nel cumulo di tali cariche, per motivi di opportunità). La circostanza
quindi che __________ avesse seduto, in precedenza, nella commissione
municipale del PR non gli precludeva la possibilità di partecipare ai lavori ed
alle deliberazioni del consiglio comunale concernenti l'adozione della
revisione di questo documento. Il fatto, infine, che dopo l'annullamento della
prima deliberazione di adozione del PR (del 10 aprile 2000) da parte del
Consiglio di Stato, per mancato coinvolgimento della commissione delle petizioni,
il municipio abbia riproposto lo stesso strumento e che il nuovo rapporto della
commissione edilizia abbia fatto suo quello precedente non permette di mutare
il giudizio.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio
dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm), il quale dev'essere
altresì tenuto a rifondere delle adeguate ripetibili al comune di __________,
assistito da un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 64, 208, 209, 212 LOC; 3, 18, 28,
31, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico del ricorrente, il quale dev'essere
altresì tenuto a versare identico importo per ripetibili al comune di
__________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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