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Numero d'incarto:
52.2001.323
Data decisione, Autorità:
04.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00323
Lugano
4 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 2001 della
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 con cui la Fondazione
__________ ha deliberato alla __________ le opere da pittore relative
all'ampliamento ed alla ristrutturazione della casa per anziani di cui è
titolare;
viste le risposte:
-
19 settembre 2001 della
Fondazione __________;
-
24 settembre 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
27 settembre 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 maggio
2001 la Fondazione __________ ha messo a pubblico concorso le opere da pittore
relative ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della casa per anziani di
cui è titolare in quel comune. Il bando indicava che, trattandosi di lavori sussidiati,
la procedura era retta dalla LCPubb.
Alla posizione 321.300 il capitolato
d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni
comprovanti il pagamento dei seguenti contributi di legge:
B. Al concorso
hanno preso parte sette ditte del ramo, fra cui la ricorrente __________ con
un'offerta di fr. 111'787.25 e la __________, con un'offerta di fr. 113'649.30.
La ricorrente ha allegato alla propria
offerta:
·
una dichiarazione della Cassa di compensazione
dell'artigianato svizzero del 9 gennaio 2001, attestante l'avvenuto pagamento
dei contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF;
·
una dichiarazione della SUVA del 1. giugno 2001,
attestante l'avvenuto pagamento dei premi scaduti al 31 dicembre 2000;
·
una dichiarazione della __________ del 1. giugno
2001 attestante il pagamento dei premi LPP sino al 31 luglio 2000;
·
una dichiarazione della __________ dell'8
gennaio 2001, attestante il versamento dei premi per perdita di guadagno al 31
dicembre 2000;
·
una dichiarazione della Commissione Paritetica
cantonale del ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del 1.
giugno 2001, attestante il pagamento dei contributi sino al 31 dicembre 2000;
·
una dichiarazione dell'Ufficio delle imposte
alla fonte di data 1. giugno 2001 attestante il riversamento delle imposte sino
alla fine del 2000;
Il 12 giugno 2001 l'Ufficio lavori
sussidiati e appalti (ULSA) ha chiesto alla __________ di provare entro 5
giorni di aver pagato i premi LPP sino alla fine del 2000, nonché le imposte
cantonali e comunali cresciute in giudicato.
Nel termine assegnatole, la ricorrente ha
ulteriormente prodotto:
·
una dichiarazione della __________ del 15 giugno
2001, attestante che i premi LPP erano stati nel frattempo pagati sino al 31
agosto 2000 e che per il saldo era stato convenuto un piano di pagamento
rateale;
·
una dichiarazione dell'Ufficio cantonale
d'esazione del 18 giugno 2001, che attesta l'inesistenza di debiti a titolo
d'imposta cantonale, rilevando tuttavia di aver concesso una facilitazione di
pagamento per il saldo dell'imposta cantonale 1999;
·
una dichiarazione dell'Ufficio contribuzioni di
__________, attestante l'esistenza di un debito di fr. 6'372.80 a titolo d'imposta
comunale 1999.
Preso
atto di queste ulteriori attestazioni l'ULSA ha scartato l'offerta della
__________ giusta l'art. 25c LCPubb, preavvisando favorevolmente quella della
ditta __________, prima in graduatoria.
Il 28 agosto 2001 la Fondazione __________
ha fatto proprio il preavviso dell'ULSA deliberando i lavori all'impresa
__________.
C. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente le dilazioni di
pagamento accordatale dalla __________, dal comune di __________ e nel
frattempo anche dall'AVS non permetterebbero di dedurre che non garantisce il
pagamento dei contributi alle istituzioni sociali e delle imposte. La sua
esclusione sarebbe quindi ingiustificata.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto l'ULSA, con argomenti che saranno discussi nei
seguenti considerandi.
La committente ha invece sottolineato di
essersi limitata a recepire il preavviso dell'ULSA, mentre l'aggiudicataria si
è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 2 cpv. 1 ultimo comma LCPubb,
che assoggetta ad essa i committenti che deliberano opere sussidiate per le
quali beneficiano di un sussidio cantonale di almeno un milione.
Certa è la legittimazione attiva della
ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, dal quale è stata
estromessa giusta l'art. 25 lett. c LCPubb.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto
del concorso "unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento
degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle
imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri".
Lo scopo di questa disposizione è anzitutto
quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il
cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente
la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principi generali della LCPubb, in RDAT
2001, pag. 246). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende
inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo
loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma
succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb).
In linea di massima, il principio sancito
dall'art. 5 lett. c LCPubb in relazione alla garanzia dell'adempimento degli
obblighi previdenziali e tributari è rispettato allorché il concorrente
dimostra di aver pagato regolarmente i contributi scaduti ed esigibili, nonché
le imposte definite mediante tassazione cresciuta in giudicato.
- Nell'evenienza
concreta, le verifiche esperite dall'ULSA hanno evidenziato che la ricorrente è
in ritardo nel pagamento dei premi per la previdenza obbligatoria e delle
imposte cantonali e comunali 1999. Con il ricorso, l'insorgente ha inoltre
rivelato che la Cassa di compensazione AVS, alla quale è affiliata, le ha concesso
una rateazione di un debito di fr. 25'286.05 per contributi scoperti, maturati
nel corso del 2000.
Fondandosi sulle attestazioni prodotte,
l'autorità cantonale ha ritenuto che la ricorrente non fornisse sufficienti
garanzie di affidamento in ordine ad un puntuale adempimento dei suoi obblighi
contributivi in ambito sociale e fiscale.
La deduzione regge alla critica
dell'insorgente.
Contrariamente a quanto questa assume, i
termini fissati per il pagamento dei contributi AVS e delle imposte erano
scaduti. Le dilazioni di pagamento concesse dalla cassa di compensazione AVS e
dagli uffici di esazione si configurano soltanto come temporanee rinunce del
creditore a sollecitarne l'incasso.
Tali concessioni non impedivano inoltre agli
enti creditori ed al committente di dubitare della solvibilità della debitrice
qui ricorrente. Trattandosi di facilitazioni che per loro natura sono accordate
a debitori in difficoltà economiche, le dilazioni di pagamento legittimano
comunque il dubbio.
L'interpretazione data dall'ULSA all'art. 5
lett. c LCPubb non appare per nulla lesiva del diritto. Oltre a recepire
l'ordinamento sancito dal § 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP, essa risponde in effetti
all'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, evitando
che le dilazioni di pagamento concesse dalle istituzioni sociali o dall'erario
ne avvantaggino alcuni rispetto agli operatori economici che fanno invece
regolarmente fronte ai loro obblighi contributivi.
- In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando la
delibera impugnata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 37 LCPubb, 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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