AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.312
Data decisione, Autorità:
29.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00312-319
Lugano
29 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 10 settembre 2001 di
__________ tutti patr. da: studio legale __________
b) 11 settembre 2001 del
contro
la decisione 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3764) che annulla la licenza edilizia 17 aprile 2001 rilasciata agli
insorgenti dal municipio di __________ per insediare una falegnameria in uno
stabile situato nella zona residenziale artigianale (part. n. __________ e
__________ RF; zona RAr 3);
viste le risposte:
-
19 settembre 2001 del
municipio di __________;
-
27 settembre 2001 di __________
-
25 settembre 2001 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub. a)
al ricorso sub. b)
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4
gennaio 2001 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di insediare una falegnameria nei locali posti a pianterreno di uno
stabile situato nella zona residenziale artigianale RAr 3 (part. n. __________
e __________ RF), ad W della stazione ferroviaria. Locali, che in passato erano
utilizzati da una fabbrica di camicie.
Alla domanda, corredata da uno studio
d'impatto ambientale, si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando la
conformità dell'insediamento per rapporto alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 aprile 2001 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo le
opposizioni dei vicini.
C. Con
giudizio 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dai vicini opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
falegnameria non potesse essere configurata alla stregua di un laboratorio
artigianale, ammesso dall'art. 28 NAPR. A suo avviso, nello stabilimento
sarebbero ravvisabili le connotazioni di una piccola industria, inconciliabile,
siccome molesta, con la funzione assegnata alla zona.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i beneficiari della licenza annullata ed il municipio
di __________ si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Eccepita l'assenza di qualsiasi
accertamento, gli insorgenti sottolineano le ridotte dimensioni e le
caratteristiche dello stabilimento, ricordando che le maestranze si riducono a
tre addetti, occupati per la maggior parte del tempo sui cantieri esterni.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli
opponenti, che contestano invece dettagliatamente le tesi dei ricorrenti con
argomenti di cui si discuterà qui appresso.
F. Delle
risultanze del sopralluogo esperito da una delegazione del Tribunale cantonale
amministrativo si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
Certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti __________ e __________, titolari della licenza annullata.
La qualità per agire in giudizio va invece
negata al municipio. Legittimato a ricorrere in materia edilizia è in effetti
soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE). Il municipio è unicamente l'organo
esecutivo (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC). Non si identifica con il comune: lo
rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria. Non ha in particolare
capacità di parte. A differenza di altri ordinamenti, quello della LE non
conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde;
DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna; STA 15 giugno 2001 in re municipio
di Tenero Contra; ZBl 1995, 474).
Ricevibile in ordine è dunque soltanto
l'impugnativa tempestivamente inoltrata dai ricorrenti __________ e __________.
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT,
l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad
art. 22, N. 70 seg., Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Le zone residenziali sono
essenzialmente destinate alle costruzioni ad uso abitativo. Questa funzione non
esclude a priori insediamenti destinati ad altre attività, quali negozi ed
esercizi pubblici di quartiere. Per essere autorizzati, questi insediamenti
devono tuttavia apparire subalterni alla funzione residenziale (RDAT 1995 I 89
n. 35; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 130; Scolari, op.
cit., n. 475).
2.3. Le zone artigianali sono riservate agli
insediamenti destinati allo svolgimento di attività produttive su piccola
scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali, che
ingenerano modiche ripercussioni ambientali (Scolari, op. cit., n. 484). Alle
attività produttive su scala più vasta, che provocano immissioni di maggiore
portata, sono invece riservate le zone industriali.
2.4. Le zone miste sono comprensori nei
quali sono ammessi insediamenti di tipo eterogeneo, ma atti a coesistere. Zone
residenziali e artigianali sono zone nelle quali, oltre agli insediamenti
abitativi, sono ammesse - con pari dignità e prerogative - anche costruzioni
destinate allo svolgimento di attività produttive che, pur travalicando i
limiti delle attività tollerabili nelle zone residenziali, rimangono comunque
al di sotto del limite oltre il quale vanno considerate industriali.
2.5. Per caratterizzare meglio la tipologia
degli interventi ammissibili all'interno delle singole zone, numerosi piani di
utilizzazione suddividono le attività connesse all'uso delle costruzioni in tre
categorie, differenziate fra loro in base al grado di molestia.
Non moleste sono le attività che non
ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dalla funzione
abitativa. Poco moleste sono invece considerate le attività che provocano
immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione
residenziale. Moleste sono infine definite le attività che superano questo limite.
Questi concetti sono di natura
pianificatoria e non ecologica, poiché sono essenzialmente volti a precisare la
destinazione degli insediamenti ammissibili. Le norme che vi fanno riferimento
vanno quindi applicate indipendentemente dalle disposizioni del diritto
ambientale, valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni
solitamente derivanti dal genere d'insediamento al quale appartiene quello
concretamente in esame (Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n. 250 ;Zimmerlin,
op. cit., § 130 seg.).
- 3.1.
Giusta l'art. 28 NAPR 77, tuttora applicabile alla fattispecie, nella zona
mista residenziale e artigianale RAr 3, in cui è posto lo stabilimento dei
ricorrenti __________ e __________, "possono essere istallati
laboratori artigianali o piccole industrie non moleste e depositi commerciali,
purché il loro carattere non sia in contrasto con la destinazione della
zona".
Dal testo della norma si evince che la zona
è destinata agli insediamenti artigianali (laboratori), industriali (piccole
industrie non moleste) e mercantili (depositi commerciali). La
funzione residenziale non è esplicitata. La possibilità di insediarvi edifici
con contenuti abitativi può essere dedotta soltanto integrando il testo con il
suo marginale.
Per quanto riguarda la molestia, va rilevato
che, a differenza di altri ordinamenti edilizi comunali, le NAPR di Mendrisio
non contemplano una disposizione volta a classificare le attività in funzione del
relativo grado di immissioni. Si può comunque ammettere che valgano le
definizioni sopra illustrate.
Pleonastica e per certi versi fuorviante è
la condizione che subordina l'ammissibilità degli insediamenti all'assenza di
un contrasto con la destinazione della zona. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT non
si limita in effetti a stabilire che le costruzioni non devono porsi in
contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, ma impone loro
di integrarvisi convenientemente.
3.2. Ferme queste premesse di carattere
generale, va rilevato che nella zona RAr3 qui in esame l'art. 28 NAPR 77
ammette anzitutto i laboratori artigianali, ossia gli stabilimenti
destinati alla produzione di beni e di merci su scala ridotta, con un limitato
impiego di mezzi e di manodopera (RDAT 1996 II n. 28). A dispetto dell'indicazione
risultante dal marginale della norma, la zona non è riservata esclusivamente
agli insediamenti residenziali ed artigianali, ma è aperta anche alle attività
industriali, a condizione che siano inserite in stabilimenti di dimensioni
limitate (piccole industrie) ed appaiano non moleste, ossia non
ingenerino sull'ambiente circostante ripercussioni sostanzialmente diverse da
quelle che derivano dalla funzione residenziale.
Stando al testo della norma, quest'ultima
restrizione, fondata sul grado di molestia, si applica soltanto alle piccole
industrie. In mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso, ad essa non
devono sottostare i laboratori artigianali. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, questi insediamenti sono per principio ammessi indipendentemente
dal grado di molestia attribuibile alle immissioni prodotte dalla loro
attività. Per essere autorizzati, basta che rispettino le prescrizioni della
legislazione ambientale concretamente applicabili.
Nella misura in cui rispettano tali
disposizioni, in questo comparto territoriale sono quindi considerati conformi
alla funzione di zona anche i laboratori artigianali, che dal profilo delle
loro ripercussioni ambientali appartengono alla categoria delle aziende
moleste.
3.3. La nozione di laboratorio
artigianale non è definita con precisione dalle NAPR. Considerato che la
norma distingue questo genere di stabilimenti dalle piccole industrie,
si può comunque ammettere che con questo termine siano designati dei locali attrezzati
per svolgere attività lavorative, che per le loro caratteristiche intrinseche
non possono essere annoverati fra le fabbriche, ovvero fra gli stabilimenti
destinati alle attività industriali. Laboratorio artigianale è quindi
un'officina destinata ad attività lavorative su piccola scala, con l'impiego di
limitate risorse personali ed infrastrutturali, che ingenerano modiche
ripercussioni ambientali.
Trattandosi di una nozione che rileva da una
disposizione del diritto autonomo comunale, nell'ambito del controllo di
legalità l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare quella latitudine di giudizio
che dev'essere riconosciuta al municipio nell'applicazione di tale diritto.
Essa può quindi censurare soltanto interpretazioni palesemente insostenibili,
siccome procedenti da considerazioni estranee alla materia, illogiche o fondate
su argomenti contrari al comune buon senso (cfr. Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d in fine).
- Senza
esperire alcun accertamento, il Consiglio di Stato ha in concreto ritenuto che
il controverso stabilimento non potesse rientrare nel novero dei laboratori
artigianali, ma fosse da configurare alla stregua di una piccola industria non
molesta. Non si tratterebbe quindi di un'officina, ma di una fabbrica.
La deduzione non può essere condivisa,
perché il municipio, attribuendo all'insediamento in esame la qualifica di laboratorio
artigianale non ha certamente abusato della latitudine di giudizio che
gli dev'essere riconosciuta nell'interpretazione del diritto autonomo comunale.
Considerando artigianale e non industriale
l'attività produttiva che verrebbe svolta dalla falegnameria, il municipio è
rimasto nei limiti di un'interpretazione sostenibile del concetto di
laboratorio artigianale sotteso dall'art. 28 NAPR.
4.1. Dal profilo infrastrutturale, occorre
anzitutto considerare le dimensioni piuttosto esigue (426 mq) dello
stabilimento, oggettivamente inferiori a quelle che di solito presentano le fabbriche
adibite alla lavorazione del legno ed alla produzione su vasta scala di mobili
e serramenti.
I macchinari che vi verrebbero istallati
(una sega a nastro, una sega circolare, una sezionatrice a parete, una
piallatrice, una levigatrice ed una macchina per praticare incavi nel legno)
non consentono d'altro canto lo svolgimento di attività produttive su scala
industriale, secondo processi lavorativi standardizzati. Tutto sommato, questi
macchinari sono quelli tipici di una qualsiasi officina attrezzata per eseguire
lavorazioni particolari, individualizzate in funzione delle esigenze specifiche
dei clienti.
La presenza di un impianto per l'aspirazione
del pulviscolo e l'uso di colle non permettono di giungere a diversa
conclusione. Da questo profilo, non si può di certo considerare lesiva
dell'art. 28 NAPR la qualifica di laboratorio artigianale attribuita dal municipio
allo stabilimento.
4.2. Dal profilo della manodopera impiegata,
non si può d'altronde ignorare che la falegnameria darebbe lavoro soltanto a
tre dipendenti, peraltro occupati soprattutto sui cantieri esterni. Anche dal
profilo delle maestranze, non è quindi dato di ravvisare nello stabilimento un
aspetto tipico delle attività industriali che permette di distinguerle da
quelle artigianali. Tanto meno si può ravvisare una violazione del diritto nella
deduzione del municipio di classificarlo fra i laboratori artigianali.
4.3. Ritenuto che l'esiguità dello spazio a
disposizione non permette nemmeno di ipotizzare potenziamenti dell'attività lavorativa,
suscettibili di alternare in misura significativa le caratteristiche dello
stabilimento, la qualifica di laboratorio artigianale, attribuitagli dal
municipio in base all'art. 28 NAPR, appare perfettamente sostenibile. Non
possono quindi essere accreditate le conclusioni tratte al riguardo dal
Consiglio di Stato, poiché eccedono i limiti del potere di cognizione
attribuitogli dalla legge nell'ambito dell'applicazione del diritto autonomo
comunale.
Il fatto che l'attività dello stabilimento
in discussione, dal profilo delle immissioni prodotte, non possa essere
annoverata fra le attività non moleste non permette di ravvisarvi una
piccola industria. Né giustifica il diniego della licenza, poiché l'art. 28
NAPR assoggetta soltanto le piccole industrie a restrizioni riferite al grado
di molestia.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso di __________ e di
__________ va quindi accolto, mentre quello del municipio di Mendrisio
dev'essere dichiarato irricevibile.
Di conseguenza, la decisione governativa
impugnata va annullata, ripristinando la licenza edilizia siccome immune da
violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22 LPT, 28 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
di __________ e __________ è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 2001 del Consiglio
di Stato (n. 3764) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 17 aprile 2001 è confermata.
-
Il ricorso
del municipio di __________ è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei resistenti in solido.
-
I
resistenti rifonderanno fr. 1'500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
Il comune
di __________ rifonderà fr. 300.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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