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Numero d'incarto:
52.2001.308
Data decisione, Autorità:
30.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00308
Lugano
30 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 settembre 2001 di
contro
la decisione 22 agosto 2001, no. 3794, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 7/19 giugno 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei
mesi;
vista la risposta 18
settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
febbraio 1986 __________, 1967, ha ottenuto la licenza di condurre per la categoria
B; il 15 febbraio 1993 quella per la categoria A2.
Il suo comportamento alla guida è stato
sanzionato in tre occasioni con provvedimenti amministrativi, e segnatamente:
12 aprile 1991 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (122/116 km/h);
18 settembre 1998 ammonimento
per aver superato il limite di velocità di 50 km/h (84/79 km/h);
9 dicembre 1998 revoca della
licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per aver
superato il limite di velocità di 80 km/h (142/136 km/h); il periodo di revoca
è stato scontato dal 12 gennaio all'11 marzo 1999.
B. Il 23
agosto 2000 __________, alla guida del motoveicolo Ducati targato TI
__________, ha circolato in territorio di Lugano ad una velocità accertata con
apparecchio radar di 90 km/h (dedotto il margine di tolleranza), nonostante il
limite vigente di 50 km/h.
C. a) La
Sezione della circolazione, con comunicazione 31 agosto 2000, ha dato avvio
alla procedura di revoca della licenza di condurre. In seguito all'avvio del
procedimento penale, quello amministrativo è rimasto sospeso.
b) Con decreto d'accusa del 9 aprile 2001,
DAP 770/2001, il Procuratore Pubblico ha condannato __________ alla pena di 15
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, nonché alla multa di fr. 1'000.--.
c) Il 7/19 giugno 2001, la Sezione della
circolazione, in considerazione dei precedenti dell'interessato e della gravità
dell'infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di condurre a
scopo di ammonimento per la durata di sei mesi, dal 9 luglio 2001 all'8 gennaio
2002, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
Tale risoluzione è stata resa sulla base
degli art. 16 cpv. 3 lett. a, e 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
D. a) Contro
la predetta decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo l'annullamento della stessa ed affermando di essere "già
stato condannato dal Ministero Pubblico per lo stesso reato".
b) Con giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Il
Governo ha ritenuto necessaria la revoca della licenza di __________ per almeno
sei mesi, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, per aver superato la
velocità massima di ben 40 km/h a meno di due anni dalla precedente revoca.
L'Esecutivo cantonale ha precisato come la procedura penale (conclusasi con il
decreto d'accusa 9 aprile 2001) e la procedura amministrativa (riguardante la
revoca della licenza) siano due procedimenti distinti e diversi, per cui non vi
sarebbe violazione del principio "ne bis in idem".
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e ribadendo
l'argomentazione sollevata dinnanzi all'istanza inferiore, cioè la violazione
del principio "ne bis in idem". A sostegno della propria tesi,
produce la fotocopia di un articolo apparso sul "Corriere del Ticino"
del 20 giugno 2001.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del
provvedimento dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa
di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca
(art. 17 cpv. 1 lett. c).
- Secondo la
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di almeno 25
km/h della velocità massima consentita nelle località comporta il ritiro
obbligatorio della licenza di condurre (DTF 124 II 478, cons. 2a, e riferimenti
ivi citati).
Nel caso in esame, il ricorrente ha superato
di ben 40 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso
la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto
essere obbligatoriamente revocata.
Di conseguenza, __________ è recidivo ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo commesso la suddetta infrazione
a meno di 18 mesi dalla scadenza della precedente revoca della licenza.
- 4.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro
del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale
ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle
risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato
emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un
agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva
o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei
suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la
revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere
nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha
rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che
era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede
penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro
il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non
ha impugnato la decisione di condanna inflittagli in sede penale. Egli non
eccepisce l'irregolarità della notifica del rapporto di contravvenzione né del
decreto di accusa, che, in effetti, hanno esplicato tutti gli effetti di legge,
segnatamente quelli prodotti dalla decorrenza dei termini d'impugnazione.
4.3. Nella presente impugnativa, così come
pure innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente non ha contestato i fatti,
limitandosi ad invocare il principio del "ne bis in idem".
Secondo la giurisprudenza tale principio,
appartenente al diritto penale federale (DTF 125 II 402 cons. 1b; 116 IV 262
cons. 3a), vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per i
medesimi fatti. L'autorità di cosa giudicata ed il principio "ne bis in
idem" presuppongono, tuttavia, non soltanto l'identità della persona
toccata dal procedimento e dei fatti presi in considerazione, ma anche
dell'oggetto del procedimento (DTF 123 II 464 cons. 2b; 120 IV 10 cons. 2b).
Nella fattispecie che concerne __________,
appare del tutto chiaro, così come rilevato dal Consiglio di Stato, che si è
trattato di due procedimenti, uno penale (sfociato nel decreto d'accusa, con relativa
condanna penale) ed uno amministrativo (quello che qui ci occupa, avente per
oggetto la revoca della licenza), assolutamente distinti, per quanto originati
dal medesimo fatto.
Nemmeno
il precedente invocato dal ricorrente (cfr. "Corriere del Ticino", 20
giugno 2001) giova, invero, alla sua tesi. Infatti, nel caso riportato dai
quotidiani, il giudice penale era stato chiamato a pronunciarsi laddove
l'imputato era effettivamente già stato condannato dalla Sezione della
circolazione. Tuttavia, contrariamente a quanto crede il qui ricorrente, la
condanna (penale) già inflitta consisteva soltanto nella multa (di fr.
1'500.--), mentre la revoca della licenza non è una pena (nonostante il
carattere afflittivo, in senso lato, che l'accompagna), bensì una mera misura
amministrativa, inflitta in seguito ad un procedimento amministrativo, e in
quanto tale non può chiamare in causa il principio (penale) del "ne bis
in idem".
-
In sede di
osservazioni alla Sezione della circolazione, l'insorgente aveva fatto valere
la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Premesso
che le necessità professionali in senso stretto possono unicamente incidere
sulla durata della revoca, ma non sulla natura del provvedimento (ammonimento
in luogo della revoca), si osserva che la gravità dell'infrazione commessa è
tale da comportare una revoca necessaria della licenza di condurre (art. 16
cpv. 3 lett. a LCStr); inoltre tale infrazione è stata commessa a meno di due
anni dalla scadenza dell'ultima revoca, per cui s'impone una durata minima del
periodo di revoca di sei mesi (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). Anche ravvisando
una necessità professionale in senso stretto - che nel caso concreto non è
peraltro data - la durata della revoca non potrebbe comunque scendere sotto il
minimo previsto dalla legge (nel presente caso: sei mesi).
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che
gli è imputabile, del fatto che __________ non può invocare una necessità professionale
si guidare veicoli a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è
recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il provvedimento di revoca
di sei mesi, durata corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del
tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali
svizzeri (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
n. 2458), e rispettosa del principio di proporzionalità.
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2,
33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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