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Numero d'incarto:
52.2001.283
Data decisione, Autorità:
04.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00283-288
Lugano
4 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 7 agosto 2001 del
b) 16 agosto 2001 di
contro
la decisione 24 luglio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3560), che annulla la licenza edilizia 30 aprile 2001 rilasciata dal
municipio di __________ ai ricorrenti __________ per la costruzione di una casa
d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
14 agosto 2001 di
__________;
-
16 agosto 2001 della
__________;
-
28 agosto 2001 del
Consiglio di Stato;
al ricorso di cui sub a)
-
22 agosto 2001 del
municipio di __________;
-
28 agosto 2001 del
Consiglio di Stato;
-
29 agosto 2001 della
__________;
al ricorso di cui sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
gennaio 2001 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località
__________, su un terreno in pendio, situato all'intersezione di due strade
secondarie (part. no. __________ RF; zona R 2).
L'edificio, strutturato su tre livelli,
verrebbe disposto perpendicolarmente al pendio. La facciata rivolta verso valle
(S), lunga m 23.40, risulterebbe alta m 8.60 rispetto al terreno sistemato mediante
formazione di un terrapieno, il cui ciglio si situa a m 1.60 dal piede della
stessa e ad un'altezza di m 1.30 per rapporto al terreno naturale.
Alla domanda si è opposta la __________,
proprietaria di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello in esame,
contestando l'altezza della facciata S, superiore al limite di m 7.50 fissato
dall'art. 46 NAPR.
B. Con
decisione 30 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione della vicina.
C. Con
giudizio 24 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che
l'altezza della facciata S fosse da misurare aggiungendovi quella del
terrapieno sottostante, largo meno di 3 m dal piede della facciata. Negata
l'applicabilità del supplemento d'altezza di un metro, previsto dall'art. 46
NAPR per la formazione di accessi ai piani sotterranei o seminterrati, il
Consiglio di Stato ne ha quindi dedotto che l'altezza della costruzione verso
valle superasse quella massima ammessa dalle NAPR.
D. Contro il
predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo tanto il comune di __________, quanto i coniugi __________, chiedendo
il ripristino del provvedimento annullato.
a. Il comune di __________ afferma di aver
tenuto conto della forte pendenza del terreno e del fatto che l'ingombro
dell'edificio sarebbe stato ben maggiore se la facciata più alta fosse stata
posta a monte. Nega poi che l'altezza dello zoccolo sia da aggiungere a quella
dell'edificio sovrastante. Contesta infine che l'art. 46 NAPR vieti la
formazione di tetti ad una sola falda.
b. Analoghe contestazioni vengono addotte
dai ricorrenti __________, che eccepiscono in limine la capacità di rappresentanza
di __________, comparente in lite a nome e per conto della __________.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e
la __________ che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo oggetto possono essere
decisi con un unico giudizio (51PAmm).
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza procedere al sopralluogo sollecitato dai ricorrenti, del
tutto inidoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti. La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani.
Non v'è alcun bisogno di prenderne visione. Oggetto della lite sono peraltro
l'altezza dell'edificio e i criteri di misurazione. Determinanti ai fini del
giudizio sono di conseguenza soltanto i piani.
1.3. Destituite di qualsiasi fondamento sono
le eccezioni sollevate dai ricorrenti __________ con riferimento alla capacità
di rappresentanza del procuratore della __________. La procura speciale
rilasciatagli dall'amministratore unico della società lo abilita a comparire in
giudizio per tutelarne gli interessi. Trattandosi di una procura speciale, non
occorre che sia iscritto a RC.
- 2.1.
L'altezza degli edifici è misurata a partire dal terreno sistemato al punto più
alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv.
1 LE).
La sistemazione del terreno può essere
ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50
dal terreno naturale (art. 41 cpv. 1 LE). Verso gli edifici la lunghezza del
terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri
(art. 41 cpv. 2 LE).
L'art. 41 LE è da intendere nel senso che
l'altezza del terrapieno non è aggiunta a quella dell'edificio sovrastante in
quanto non superi il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal piede della
facciata. Contrariamente ad un'opinione assai diffusa, la norma non vieta la
formazione di terrapieni di altezza maggiore. Essa stabilisce soltanto un
criterio di misurazione. Terrapieni di altezza maggiore possono essere realizzati,
ma l'eccedenza va aggiunta all'altezza dell'edificio (RDAT 1996 I n. 38; Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1222 seg.).
2.2. L'altezza degli edifici va misurata in
corrispondenza delle singole facciate. Se l'edificio è coperto da un tetto ad
una sola falda l'altezza si misura in corrispondenza della facciata che sorregge
il colmo (cfr. Scolari, op. cit., n. 1238).
2.3. Supplementi d'altezza per costruzioni
su terreni in pendio possono essere concessi soltanto se sono esplicitamente
previsti dalle NAPR. Lo esige il principio di legalità. Nel silenzio della
legge non può essere accordato alcun supplemento.
2.4. L'art. 46 NAPR di Dalpe limita a m 7.50
l'altezza massima degli edifici della zona R2.
Per la creazione di accessi a locali
interrati o seminterrati, quali porte d'entrata, cantine, autorimesse, ecc, è
inoltre concesso un supplemento d'altezza di un metro su una lunghezza non superiore
a metà della facciata.
La norma si riallaccia alla prassi che
esclude dal computo delle altezze le escavazioni del terreno praticate per
formare un'area di disimpegno, come l'accesso a locali sotterranei o ad autorimesse
(cfr. Scolari, op. cit., n. 1229).
- Nell'evenienza
concreta, la facciata S del controverso edificio verrebbe ad insistere su un
terrapieno largo m. 1.60 (escluse le lesene verticali) ed alto m 1.30 in corrispondenza
del suo ciglio. Non raggiungendo la larghezza minima di 3 fissata dall'art. 41
cpv. 2 LE, l'altezza del terrapieno va quindi aggiunta a quella dell'edificio
sovrastante anche se non supera il limite di m 1.50 fissato da tale norma.
Prive di qualsiasi fondamento sono le invero
poco comprensibili contestazioni che i ricorrenti sollevano nei confronti delle
chiare, corrette e pertinenti considerazioni sviluppate al riguardo dal
Consiglio di Stato.
Misurata in corrispondenza del colmo
(sporgente oltre il piede della facciata) per rapporto al terreno naturale,
l'altezza dell'edificio è di circa m 9.80 (misura dedotta dai piani). Superando
manifestamente il limite di m 7.50, fissato dall'art. 46 NAPR, non può quindi
essere approvata.
Invano pretendono i ricorrenti di escludere
l'altezza del terrapieno dal computo. Lo zoccolo non è di certo un'escavazione
destinata a permettere l'accesso a locali sotterranei. Estendendosi inoltre su
tutta la lunghezza dell'immobile non può pertanto giustificare la concessione
del supplemento di un metro previsto dall'art. 46 NAPR.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi senz'altro respinti,
siccome palesemente infondati.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti __________ e __________, in solido, ritenuto che il comune ne va
esente in quanto insorto a tutela di un provvedimento adottato dal suo municipio
nell'interesse di quest'ultimi.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 46 NAPR di __________;
3, 18, 28, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.-- è a carico dei ricorrenti __________ in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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