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Numero d'incarto:
52.2001.281
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2001.00281
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2001 della
contro
la decisione 20 giugno 2001, no. 003/2001, con cui
la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio
della professione di impresario costruttore (__________) le ha inflitto una
multa di fr. 6'000.-- per esercizio abusivo della professione di impresario
costruttore;
vista la risposta 29 agosto
2001 della __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
maggio 2001 la __________ ha intimato alla __________ di sospendere i lavori da
impresario costruttore che stava eseguendo nell'ambito della riattazione e
dell'ampliamento della casa unifamigliare sita al mappale no. __________ RF
__________. L'ordine è stato impartito in quanto l'insorgente non è iscritta
all'albo cantonale delle imprese di costruzione e quindi non è abilitata ad
eseguire lavori di costruzione giusta l'art. 4 LEPIC. Contemporaneamente e per
lo stesso motivo è stato aperto un procedimento contravvenzionale a suo carico.
B. Con
osservazioni 30 maggio 2001 la ricorrente ha chiesto l'abbandono del procedimento
contravvenzionale. A propria giustificazione ha asserito che all'inizio dei lavori
nel 2000 essa aveva la propria sede in Ticino ed era regolarmente iscritta
all'albo delle imprese. Dall'inizio del 2001 l'insorgente si sarebbe invece limitata
a svolgere l'attività di impresa generale e non di impresario costruttore, che
avrebbe lasciato eseguire alla __________, con cui intrattiene un rapporto di
collaborazione.
C. Il 20
giugno 2001 la CV LEPIC ha inflitto alla ricorrente una multa di
fr. 6'000.- per violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa
in considerazione del fatto che la __________ non è mai stata iscritta all'albo
delle imprese, che i lavori ad essa deliberati superavano ampiamente l'importo
di fr. 30'000.-- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC, che l'insorgente impiegava
personale senza permesso e che operava senza garantire la sicurezza sul
cantiere. La decisione è stata spedita per raccomandata il giorno seguente
all'indirizzo di __________.
D. Contro
questa decisione il 31 luglio 2001 la __________ è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto che la risoluzione
in parola sarebbe arbitraria, lesiva della parità di trattamento e della libertà
di commercio. In via subordinata, ha postulato la riduzione della multa, avendo
eseguito solo lavori di modesta importanza, quantificabili in poche migliaia di
franchi.
E. La CV LEPIC
ha eccepito la tardività del gravame, chiedendone comunque anche la reiezione
nel merito sulla base delle risultanze degli atti. Degli ulteriori argomenti si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 14
novembre 2002 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha
invitato la __________ a provare l'entità dei lavori svolti dall'insorgente.
L'autorità cantonale ha prodotto l'incarto concernente il rilascio della
licenza edilizia. Presone atto, la ricorrente non ha formulato osservazioni al
riguardo.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è certa (art. 17 LEPIC) come
pure la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm).
1.2.
Preliminarmente va verificata la tempestività del presente gravame. L'art. 46
cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine di 15 giorni per inoltrare ricorso
decorre dalla data dell'intimazione della decisione impugnata. Se non viene
ritirato, un atto è considerato notificato al destinatario l'ultimo dei sette
giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (v. cifra.
2.3.7 lett. b 1. periodo delle Condizioni generali della posta, stato al
gennaio 2003; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza
1 della Legge federale sul servizio delle poste; Praxis 2/2001 n. 21; v.
analogamente Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n.
1b ad art. 14 PAmm con rif.). Se l'ultimo giorno del termine cade in sabato, in
domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm). Nelle
procedure di ricorso i termine stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non
decorrono dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 cpv. 1 lett. b 1. periodo
PAmm).
1.3. La decisione 20 giugno 2001, inviata
per lettera raccomandata, non è stata ritirata durante il periodo di giacenza
di 7 giorni intercorso dal 22 al 29 giugno 2001 (v. busta di intimazione originale,
in atti). Il termine ricorsuale ha pertanto iniziato a decorrere il 30 giugno
2001 ed è giunto a scadenza il 14 luglio seguente. Essendo un sabato, il
termine va riportato al primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 16 luglio
2001 e quindi, per effetto delle ferie giudiziarie, a giovedì 16 agosto 2001.
Seppure per motivi diversi da quelli addotti dall'insorgente, il ricorso è
pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.
1.4. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito (art. 18
PAmm). Giova tuttavia osservare che non è compito specifico di questo tribunale
di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori. Lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmm, che in caso di accertamenti
incompleti gli consente di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa
per nuovo giudizio all'istanza inferiore.
-
Sono
considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone
e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono
lavori di sopra- e sottostruttura. Non sono ritenute tali le professioni
artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L'esercizio della
professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2
LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio
della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate
condizioni stabilite dalla legge (v. art. 3 e rel. LEPIC). Sono abilitate ad
eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4
cpv. 1 LEPIC). Non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC,
l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o
particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza
particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature
importanti. Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi
preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-- (art. 4 cpv. 2 e 3
LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla __________
con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o la radiazione dall'albo
(art. 16 LEPIC).
-
Nell'evenienza
concreta la __________ ha punito l'insorgente per aver esercitato abusivamente
la professione di impresario costruttore lavorando sul cantiere concernente la
riattazione e l'ampliamento della casa d'abitazione sita alla particella no.
__________ di __________. Le deduzioni della commissione si fondano essenzialmente
sulle constatazioni operate dalla polizia, la quale ha accertato la presenza in
loco di tre operai della ricorrente, ciò che è pure stato ammesso dal titolare
della società __________. Al di là di queste risultanze, gli atti non
forniscono alcuna indicazione utile a stabilire quali lavori ha effettivamente
eseguito la __________ e l'entità degli stessi. Al proposito la __________ non
ha esperito alcun accertamento: non ha interpellato né il progettista, né i
proprietari della casa, né il responsabile della DL, né altri che potessero
fornire indicazioni utili a dimostrare il fondamento degli addebiti rivolti
all'insorgente, né ha prodotto il contratto d'appalto sottoscritto con
quest'ultima. L'incarto concernente il rilascio della licenza edilizia nulla
muta alla fattispecie. Dallo stesso è solo possibile evincere che i costi per
l'intervento in questione erano stati preventivati in fr. 465'000.--. Non è
tuttavia dato sapere se i lavori da capomastro sono stati interamente appaltati
ed eseguiti dalla ricorrente oppure solo parzialmente. Non è dunque possibile
accertare se la tesi ricorsuale, secondo la quale la __________ avrebbe
eseguito delle opere per poche migliaia di franchi, è fondata.
Siffatto modo di procedere, manifestamente
lesivo dei più elementari principi che regolano l'attività giurisdizionale in
ambito amministrativo e penale, non merita alcuna tutela. In virtù del
principio "in dubio pro reo" si giustifica pertanto prosciogliere la
ricorrente dall'addebito che le è stato mosso.
Il ricorso va pertanto accolto, annullando
la decisione impugnata. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 60,
61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 giugno 2001,
no. 003/2001, della Commissione di Vigilanza per l'applicazione della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV LEPIC è
annullata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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