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Numero d'incarto:
52.2001.269
Data decisione, Autorità:
09.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00269
Lugano
9 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 luglio 2001 delle
entrambe patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 16 luglio 2001 della __________, che
delibera alla __________, le opere da impresario costruttore per la
ristrutturazione della seggiovia __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con avviso
apparso sul FU dell'__________ (n. __________) la __________ ha indetto un
pubblico concorso, assoggettato alla LCPubb, per le opere da impresario
costruttore inerenti al risanamento della seggiovia __________, parte
integrante delle infrastrutture turistiche, di cui la committente è
proprietaria.
B. In tempo
utile sono pervenute alla committente le offerte della __________ (fr.
982'169.95) e del consorzio formato dalle ditte __________ e __________
(__________ + __________: fr. 964'916.50).
C. Nell'ambito
del preavviso che era chiamato a rendere, l'Ufficio lavori sussidiati e appalti
(ULSA) ha postulato l'estromissione dell'offerta del consorzio qui ricorrente,
in quanto mancante dell'indicazione, alla posizione 222.100 (pag. 36), della
percentuale di ribasso sui salari accordato dall'imprenditore e del relativo
fattore di calcolo.
D. Facendo
proprio il preavviso dell'ULSA, con decisione 16 luglio 2001, la __________ ha
deliberato i lavori alla __________.
E. Contro
questa aggiudicazione il consorzio __________ + __________ è insorto davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente la mancata indicazione
del ribasso sarebbe da attribuire ad un semplice errore di trascrizione, che
potrebbe tuttavia essere rettificato, senza possibilità di equivoco, facendo
capo alla posizione seguente (223.001), relativa al calcolo, ove viene esposto
un fattore di riduzione di 0.90, corrispondente alla concessione di un ribasso
del 10%.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono la __________ e la __________ con argomenti, che per
quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 37
lett. b LCPubb.
La commessa in oggetto, di natura edile
(art. 4 cpv. 1 LCPubb), è sussidiata dal Cantone per oltre un milione di
franchi. Soggiace pertanto alla legge sulle commesse pubbliche (art. 2 cpv. 1
ultimo comma LCPubb).
La legittimazione attiva del consorzio
ricorrente, partecipante escluso dal pubblico concorso indetto dalla
__________, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Date le circostanze, può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'assunzione dei testi
genericamente indicati dal ricorrente non appare invero idonea a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente",
soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte
tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti". La
disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti
pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla
procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti".
2.2. Le offerte devono, per principio,
essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, in modo da permettere al
committente di procedere all'aggiudicazione senza dover preventivamente
sollecitare il singolo concorrente a fornire chiarimenti, completazioni o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata. Atto, questo, che si tradurrebbe,
in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento
tra i concorrenti, sancito dall'art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una
disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza
dei termini fissati dal bando di concorso. Correzioni di errori entrano in
considerazione soltanto in caso di sviste manifeste, rettificabili senza
sovvertire la suddivisione dei ruoli delle parti, tipica del pubblico concorso
(RDAT 1997 I n. 2 consid. 4.1).
Di principio, le offerte incomplete vanno
quindi escluse dall'aggiudicazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità
introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art.
19 cpv. 3 LAPub: Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 407). Resta riservato il caso in cui l'esclusione
costituirebbe un eccesso di formalismo (DTF 118 Ia 241 seg.; Galli, Lehmann,
Rechsteiner, op. cit., n. 323).
- Nell'evenienza
concreta, il consorzio ricorrente ha omesso di compilare la seguente posizione
del capitolato d'appalto e modulo d'offerta:
222 Ribasso accordato dall'imprenditore
.100 Calcolo fattore
Ribasso
%……..
Fattore
= 100 - ribasso
100
Fattore = ……..
La controversa posizione chiedeva in
sostanza ai concorrenti di indicare la percentuale di ribasso concessa
dall'imprenditore sui salari per i lavori a regia.
L'insorgente attribuisce quest'omissione ad
una semplice svista, alla quale potrebbe essere facilmente posto rimedio,
facendo capo alla posizione seguente 223.001, relativa al calcolo, che indica
chiaramente la concessione di un ribasso del 10 %.
L'eccezione è fondata.
Le posizioni da 220 a 223 costituiscono, in
effetti, un complesso unitario, in cui l'ultima posizione:
- Calcolo
up = fattore; somma dei salari da inserire nella
colonna
prezzo unitario
.001 Somma dei salari TS: 8350 up 0.90
7'515.-
BS: 8350 up 0.90
7'515.-
PL: 16650 up 0.90 14'985.-
CAN: 8350 up 0.90
7'515.-
IE: 8300
up 0.90 7'470.-
non è
altro che la risultante della posizione:
221.100 Importo stimato dei salari (per opere a
regia):
fr. 50'000.-
suddivisa fra
le diverse componenti della commessa (TS: opere inerenti alla stazione di
partenza; BS: opere inerenti alla stazione d'arrivo; PL: opere inerenti ai
plinti di fondazione; CAN: opere inerenti alle canalizzazioni; IE:
infrastrutture elettriche), rapportate alla percentuale di ribasso che il
ricorrente ha omesso di specificare alla posizione 222.100.
Dall'insieme delle circostanze, appare
evidente come l'omissione rimproverata al consorzio __________ + __________ sia
priva di rilievo. La percentuale di ribasso accordata dall'imprenditore sui
salari per le opere a regia emerge invero chiaramente dal fattore 0.90,
esposto alla posizione 223.001, l'unica che conti realmente ai fini della
determinazione dell'ammontare dell'offerta.
Non trattandosi di una lacuna formale
rilevante ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, l'omissione non era atta a
giustificare l'esclusione dell'offerta del ricorrente. La delibera impugnata
appare pertanto lesiva del diritto, in particolare del divieto di formalismo
eccessivo.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro accolto, annullando
la delibera censurata e rinviando gli atti alla committente, affinché statuisca
nuovamente sulle offerte pervenutele.
Essendo il ricorso rivolto contro un
provvedimento di esclusione di un'offerta, questo tribunale deve per principio
limitarsi a riammettere il concorrente estromesso, annullando la delibera censurata
e rinviando gli atti al committente per nuova aggiudicazione, senza verificare
se sulla base dei criteri di aggiudicazione quest'ultima possa eventualmente
essere identica a quella annullata.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra la committente
e l'aggiudicataria qui resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 26, 36, 37 LCPubb, 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la delibera 16 luglio 2001 della __________
è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati alla committente per
nuova aggiudicazione sulla base delle due offerte pervenutele.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e le ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti
uguali fra la committente e la __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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