AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.254
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00254
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2929) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 24 settembre 1999, rilasciata in variante a __________ e
__________, __________ e __________, __________ e __________, __________ e
__________, per la sopraelevazione del tetto delle loro case a schiera (part.
n. __________ e __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 4
settembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato ai resistenti
__________ e __________, __________ e __________, __________ e __________,
__________ e __________ il permesso di costruire 4 case a schiera sulle part.
__________ e __________ RF;
che il
progetto approvato prevedeva di coprire gli edifici con un tetto per metà piano
e per l'altra metà costituito da una falda, il cui colmo avrebbe dovuto
appoggiare su una parete alta m 1.50 dal tetto piano, eretta perpendicolarmente
alla mezzaria delle facciate laterali degli edifici;
che, in sostanza, le facciate laterali
avrebbero dovuto essere configurate come segue:
m 1.50
m 9.90
m
8.40
che in sede di realizzazione dell'opera la
parete eretta al centro del tetto per sostenere la falda è stata sopraelevata
sino ad un'altezza di m 10.25;
che il colmo della falda del tetto invece di
coincidere con la sommità di questa parete è stato inoltre realizzato in modo
da sporgere per circa 40 cm oltre il filo della stessa, situandosi ad
un'altezza di circa m 2.00 sopra la parte piana del tetto, rispettivamente di m
10.50 rispetto al terreno sistemato;
che con decisione 28 settembre 1999 il
municipio ha rilasciato ai resistenti il permesso chiesto in sanatoria per la
variante d'opera, respingendo l'opposizione del vicino qui ricorrente;
che con giudizio 19 giugno 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto
applicabile l'art. 11 NAPR, entrato in vigore il 30 maggio 2001, che permette
al municipio di concedere un supplemento di m 1.50 sull'altezza massima delle
costruzioni (m 9.00) al fine di consentirne una migliore disposizione;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
contestando l'applicabilità della norma entrata in vigore in corso di causa e
rimproverando al municipio di non essere intervenuto tempestivamente ad
ordinare la sospensione dei lavori;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono
il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare particolari
osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti
che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che certa è la legittimazione attiva del
ricorrente, proprietario di un fondo contiguo e già opponente;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non occorre procedere ad un
sopralluogo, perché la situazione dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dai piani; non v'è inoltre contestazione sulle misure indicate dai
piani;
che l'altezza delle costruzioni è misurata
dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del
parapetto (art. 40 cpv. 1 LE);
che, riservato il caso degli attici (art. 43
RLE), l'altezza delle costruzioni si misura in corrispondenza dei muri
perimetrali (facciate): determinanti, dal profilo della polizia delle
costruzioni sono infatti gli ingombri;
che ove l'altezza del colmo dei tetti a
falde non sia limitata direttamente (mediante parametri metrici) o indirettamente
(mediante pendenze massime), le parti di costruzione che oltrepassano il filo
di gronda (timpani del tetto, abbaini, corpi tecnici) non soggiacciono a
restrizioni d'altezza;
che l'art. 9 NAPR di __________ fissa a m
9.00 l'altezza massima delle nuove costruzioni, riservando la concessione di un
supplemento di m 1.50 per la formazione di uno zoccolo destinato a migliorarne
la disposizione;
che le NAPR non limitano invece, né
direttamente, né indirettamente, l'altezza del colmo dei tetti a falde;
che nell'evenienza concreta, il muro posto
al centro del tetto, che si innalza di circa m 2.00 oltre la parte piana per
sorreggere la falda che ricopre l'altra metà degli edifici, non fa stato ai
fini della misurazione delle altezze; determinanti, da questo profilo, sono le
facciate esterne, che sono state realizzate conformemente ai piani approvati;
che il fatto che questo muro sia risultato
leggermente più alto (+ 35 cm) di quello previsto dai piani approvati è
rilevante soltanto dal profilo formale (costruzione non conforme ai piani
approvati); dal profilo del diritto materiale la difformità è invece sostanzialmente
irrilevante;
che, per principio, l'altezza del colmo dei
tetti ad una falda fa stato ai fini della misurazione delle altezze soltanto
quando appoggia su un muro perimetrale, ossia su una facciata (RDAT 1991 I 89
n. 36; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE n. 1238): ipotesi,
questa, che in concreto manifestamente non si realizza;
che del tutto inconferenti sono di conseguenza
le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in merito all'applicabilità del
supplemento di m 1.50, che il municipio può concedere sull'altezza delle
costruzioni giusta l'art. 11 NAPR, entrato recentemente in vigore;
che, seppur per motivi completamente diversi
da quelli addotti dal Governo nel giudizio impugnato, il ricorso va quindi
respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del soccombente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster