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Numero d'incarto:
52.2001.242
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
n.
52.2001.00242
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 di
patr. da: dr.iur. __________
contro
la decisione 6 giugno 2001 del municipio di
__________ che affida alla __________ il servizio di smaltimento degli scarti
vegetali raccolti nel comune;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Sino al
1999 a __________ il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali era appaltato ad
una ditta, che li depositava nell’apposito centro comunale di compostaggio. In
seguito alla soppressione di questo centro, a partire da quell’anno si è reso
necessario appaltare anche lo smaltimento. Previa licitazione privata tra la
ditta ricorrente e la __________, per l’anno 2000 il municipio ha assegnato
questo servizio alla prima.
B. Il 13
luglio 2000 il municipio ha nuovamente invitato la ditta __________ e la
__________ ad inoltrare un'offerta per il servizio di smaltimento degli scarti
vegetali anche per l'anno 2001.
Valutate le offerte pervenutegli, il 12
settembre 2000 l'autorità comunale ha nuovamente affidato il servizio alla
prima.
La delibera è stata tuttavia annullata dal
Consiglio di Stato, che con risoluzione 23 gennaio 2001 ha accolto il ricorso
contro di essa inoltrato dalla __________. Gli atti sono stati rinviati al municipio
affinché indicesse un nuovo concorso (pubblico) o prescindesse da ogni
aggiudicazione.
Nell’attesa di dar seguito al giudizio
governativo, il municipio ha prorogato temporaneamente l'appalto assegnato alla
ditta __________ per l’anno 2000.
C. Analogamente
interpellata, il 15 maggio 2001 la SPAA ha comunicato al municipio di
__________ i nominativi delle uniche tre ditte autorizzate nel Cantone a
trattare e smaltire gli scarti vegetali sino al compostaggio finale. In quello
scritto, l'autorità cantonale ha reso noto che il 20 aprile 2001 l'Ufficio
domande costruzione (UDC) aveva invitato il municipio di __________ ad ordinare
alla ditta __________ di cessare le attività di smaltimento degli scarti
vegetali, che questa aveva avviato presso il suo centro di demolizione degli
autoveicoli di __________.
D. Richiamandosi
a questa comunicazione della SPAA, il 6 giugno 2001 il municipio ha deciso di
affidare il servizio in oggetto alla ditta __________, a partire dal 1. luglio
e sino alla fine del 2001.
Contro questa decisione, la ditta __________
insorge davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento. La ricorrente
contesta la delibera richiamandosi in sostanza alle sentenze 4 luglio 1989 del
Tribunale cantonale amministrativo in re P.M. e 29 novembre 1994 del Tribunale
della Pianificazione del Territorio in re G., che documenterebbero l'illegittimità
dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti vegetali realizzato dalla
__________ in località __________.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio di __________, rilevando di aver affidato il
servizio alla __________ per i prossimi 6 mesi in considerazione del fatto che
la ditta __________ eserciterebbe questa attività abusivamente. Trattandosi di
una prestazione di servizio di valore inferiore a fr. 50'000.-, che risponde ad
una necessità urgente, sarebbero date le premesse per l'incarico diretto.
Ad identica conclusione perviene la
__________, che contesta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva della ricorrente e le censure sollevate dall'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 2, 4, 36 e
37 LCPubb, che permettono di dedurre direttamente davanti ad esso le decisioni
di aggiudicazione di commesse per prestazioni di servizio adottate da
committenti assoggettati a tale legge.
La decisione del municipio di __________ di
affidare per incarico diretto alla __________ il compito di trattare e smaltire
i rifiuti vegetali raccolti nel comune costituisce in effetti un atto di aggiudicazione
(art. 12 LCPubb) di una commessa di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb) resa da un
ente pubblico assoggettato alla LCPubb (art. 2 cpv. 1).
La ricorrente, assuntrice del servizio in
oggetto, è direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato. La
potestà ricorsale non può quindi esserle negata.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm).
- Le
commesse pubbliche sono per principio aggiudicate nell'ambito di una procedura
pubblica, libera (art. 8 LCPubb) o selettiva (art. 9 LCPubb). In casi
particolari ed a determinate condizioni, il committente ha inoltre la
possibilità di aggiudicare la commessa nell'ambito di procedure prive di
pubblicità, ad invito (art. 10-11 LCPubb) o per incarico diretto (art. 12-13
LCPubb).
La possibilità di aggiudicare una commessa
nell'ambito di una procedura per incarico diretto è data quando la spesa
prevista non supera determinati valori soglia (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb)
ed è, nel contempo, soddisfatta una delle condizioni poste dall'art. 13 cpv. 1
lett. b-g LCPubb.
L'incarico diretto per commesse relative a
prestazioni di servizio è ammissibile solo se la spesa prevista non supera
l’importo di fr. 150'000.-. Fra i vari motivi che abilitano il committente ad
esperire questa procedura di aggiudicazione va ricordato l'art. 13 cpv. 1 lett.
d LCPubb, a norma del quale, è possibile conferire un incarico diretto quando
"a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tale punto
urgente che non può essere esperita un'altra procedura". Disposizione,
questa, che riprende testualmente il § 8 cpv. 1 lett. d DirCIAP.
- Nel caso
in esame il valore della commessa, stando alle indicazioni del committente, si
aggira attorno a fr. 50'000.-. Da questo profilo, l'incarico diretto è conforme
al diritto, segnatamente all’art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb.
Resta da verificare se sia dato il requisito
dell'urgenza.
Orbene, la necessità di assicurare lo
smaltimento dei rifiuti vegetali, raccolti nel comune dall'assuntore del
relativo servizio, è incontestabile. Nulla permette tuttavia di affermare che a
causa di eventi imprevedibili la commessa sia divenuta a tale punto urgente da
rendere inesigibile lo svolgimento della procedura di pubblico concorso.
Dopo il giudizio 23 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato, di cui si è detto in narrativa, il municipio di __________
ha infatti temporaneamente prorogato l’appalto che aveva assegnato alla ditta
__________ per il 2000. Il relativo contratto, che si riduce alla semplice
decisione di delibera, non è mai stato disdetto. La ricorrente continuava
pertanto a svolgere il servizio affidatole ed avrebbe sicuramente continuato a
svolgerlo, almeno fintanto fosse stato disdetto o che il municipio di
, dando seguito all’invito rivoltogli dall’, non le avesse
eventualmente ordinato di cessare le attività di smaltimento di questo genere
di rifiuti, avviate presso il suo centro di distruzione degli autoveicoli di
__________.
Assicurando la ricorrente il corretto
funzionamento del servizio in oggetto, non v'era alcuna impellente necessità di
affidarlo ad altri. Non si è in particolare verificato alcun evento
imprevedibile che ha reso indifferibile l’esigenza di procedere ad un'aggiudicazione
immediata della commessa. Né sono subentrate circostanze che impedivano al
municipio di far capo alla procedura del pubblico concorso per appaltare con la
dovuta sollecitudine il servizio di smaltimento degli scarti vegetali.
Non è di conseguenza soddisfatta la
condizione dell'urgenza impellente posta dall'art. 13 cpv. 1 lett. d LCPubb.
- Indipendentemente
dalla questione relativa alla legittimità delle attività svolte dalla
__________ e dalla ricorrente, il ricorso va quindi accolto, annullando la
delibera impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del comune e della resistente in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 6 giugno 2001 del
municipio di __________ che affida alla __________ lo smaltimento dei rifiuti
vegetali sino al 31 dicembre 2001 è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del comune e della resistente in ragione di
metà ciascuno, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 600.- alla
ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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