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52.2001.234 ΓÇó Interlocutory disciplinary decision not appealable
52.2001.234Autre juridiction22 juin 2001Inadmissible
The Ticino Administrative Court held that the State Council's refusal to obtain the criminal file and hear witnesses in a disciplinary case was an interlocutory evidentiary order and not one of the disciplinary decisions directly appealable under the LOrd. It also found that the order caused no irreparable harm because any breach of the duty to establish the facts or of the right to be heard could be raised later against the final disciplinary decision. The appeal was therefore inadmissible. The appellant was ordered to pay a court fee of CHF 100, reduced in view of the State Council's erroneous indication of appealability.
Art. 67 LOrd; Art. 44 PAmm; appealability of an interlocutory evidentiary order in disciplinary proceedings. Only the disciplinary decisions exhaustively listed in Art. 67 LOrd are directly appealable; a refusal to admit evidence or to call witnesses is an incidental procedural ruling that is, as a rule, not separately challengeable. Such a ruling is exceptionally reviewable under Art. 44 PAmm only if it causes irreparable prejudice. A mere violation of the duty to establish the facts or of the right to be heard does not suffice, since these grievances may be invoked against the final decision (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.234
Data decisione, Autorità: 22.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00234
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2001 di
contro
la decisione 6 giugno 2001 (no. 2605) con cui il Consiglio di Stato, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente, ha respinto l'istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di testi formulata durante l'udienza 22 maggio 2001;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha comunicato al Consiglio di Stato di aver aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente, affidando l'inchiesta al Cancelliere dello Stato e al Consulente giuridico del Governo medesimo;
che in occasione dell'audizione dell'insorgente del 22 maggio 2001 svolta dagli incaricati dell'inchiesta questi ha formulato istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di alcuni testi;
che con decisione 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, respinto tale istanza (dispositivo n. 2), indicando la facoltà di impugnazione dinanzi a questo Tribunale e disponendo nel contempo la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo n. 3);
che con ricorso 19 giugno 2001 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione, chiedendo il suo annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che non appare necessario riassumere i motivi addotti dall'insorgente;
che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati;
considerato, in diritto
che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;
che la decisione censurata, di natura incidentale, non è inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18 n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14);
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente, la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale;
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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