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Numero d'incarto:
52.2001.200
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00200
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 maggio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 8 maggio 2001, n. 2182, del Consiglio
di Stato che ha respinto in ordine il ricorso degli insorgenti avverso la
decisione 18 gennaio 2001 con cui il municipio di __________ ha dichiarato
irricevibile l'iniziativa popolare "Per mantenere viva __________
";
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
giorno 15 dicembre 2000 __________, __________, __________ e __________ hanno
depositato alla cancelleria di comunale di __________, in veste di promotori,
il testo di un'iniziativa popolare intitolata "Per mantenere viva
__________ ", attraverso la quale veniva formulata la seguente
proposta:
"La segnaletica stradale all'incrocio
tra via __________ e __________ viene modificata togliendo il cartello di
divieto di svoltare a destra, permettendo quindi lo svoltare a destra in quel
punto".
b) Il testo della predetta iniziativa è
stato pubblicato all'albo comunale il giorno stesso ed il termine per la
raccolta delle firme è stato fissato al 13 febbraio 2001.
c) L'8 gennaio 2001 sono stati consegnati
alla cancelleria comunale i formulari dell'iniziativa con le firme dei
cittadini che la sostenevano. Con risoluzione del 18 gennaio successivo il
municipio di __________ ha dichiarato l'iniziativa irricevibile, poiché non
formulava proposte su di un oggetto di competenza del consiglio comunale
contemplato all'art. 76 cpv. 1 LOC. Essa mirava ad una modifica della
segnaletica stradale, di competenza del municipio. La decisione è stata
pubblicata l'indomani, 19 gennaio 2001, all'albo comunale. Essa è altresì stata
intimata, con invio raccomandato 22 gennaio 2001, al comitato dell'iniziativa.
B. a) Con
ricorso 7 febbraio 2001 l'associazione Società dei commercianti di __________,
__________, __________ e __________ hanno impugnato la predetta risoluzione
municipale innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo la proponibilità dell'iniziativa
in discussione.
b) Con giudizio 8 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'impugnativa. Esso ha
considerato che il termine di ricorso doveva essere calcolato a partire dalla
data di pubblicazione della decisione municipale all'albo comunale e non, come
avevano creduto gli insorgenti, da quella di intimazione della decisione al
comitato dell'iniziativa.
C. Con impugnativa
28 maggio 2001 gli insorgenti indicati in ingresso si aggravano innanzi a
questo Tribunale avverso la risoluzione governativa predetta, postulando il suo
annullamento e la retrocessione degli atti al Governo affinché entri nel merito
del loro ricorso 7 febbraio 2001. I ricorrenti contestano la dichiarazione di
irricevibilità di quest'ultimo pronunciata dall'istanza inferiore, ribadendo il
loro diritto di far decorrere il termine per interporre ricorso dalla data di
notifica al comitato dell'iniziativa della risoluzione municipale; essi si
appellano, segnatamente, all'art. 76 cpv. 2 LOC, secondo cui i promotori
designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni
ufficiali, e al divieto di formalismo eccessivo.
Il Consiglio di Stato e il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione dei gravami.
Delle rispettive tesi si dirà più in
dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione di __________, __________ e __________
è certa (art. 209 lett. a LOC). Non è pertanto necessario verificare se anche
l'associazione Società dei commercianti di __________ disponga della necessaria
potestà ricorsuale in applicazione dell'art. 209 lett. b LOC. L'impugnativa è
pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Nei
comuni ove è stato istituito il consiglio comunale 1/5 dei cittadini possono
presentare sottoforma di iniziativa popolare delle proposte su taluni oggetti
di competenza del Legislativo: più precisamente su quelli contemplati all'art.
13 cpv. 1 lett. a, d, e, g, h ed i LOC ed inoltre nei casi stabiliti da leggi
speciali (art. 76 cpv. 1, 3 e 4 LOC).
2.2. Entro un mese dalla presentazione il
municipio esamina se la domanda di iniziativa popolare è regolare e ricevibile
e pubblica all'albo la sua decisione (art. 76 cpv. 5 LOC). La LOC non precisa che
cosa si intenda con regolarità e ricevibilità (sino al 31 dicembre 1999 la
legge parlava, a quest'ultimo riguardo, di proponibilità) di un'iniziativa
popolare. Un'iniziativa popolare deve tuttavia essere considerata regolare
quando soddisfa i presupposti formali per la sua riuscita: segnatamente la
sottoscrizione da parte di almeno 1/5 dei cittadini nel termine di 60 giorni
dal suo deposito. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha invece già
avuto modo di stabilire che un'iniziativa popolare deve essere considerata
ricevibile quando, oltre ad concernere un oggetto definito all'art. 76 cpv. 1
LOC, è formulata con chiarezza, ossequia i principi dell'unità della materia e
della forma, è compatibile con l'ordinamento giuridico federale, cantonale e
comunale e si presta infine a realizzazione (cfr. RDAT II-1995 N. 4, consid.
3.2., con rinvii; inoltre STA inedita 2 febbraio 1998 in re M. P.R e llcc,
consid. 2.2.).
- 3.1. In
concreto, con risoluzione 18 gennaio 2001, il municipio di __________ ha dichiarato
irricevibile l'iniziativa popolare "Per mantenere viva __________
" in quanto non formulava proposte su oggetti di competenza del
consiglio comunale enumerati all'art. 76 cpv. 1 LOC. Essa proponeva invece una
modifica della segnaletica stradale, di competenza del municipio. Adito dai qui
insorgenti, che contestavano tale interpretazione, il Consiglio di Stato ha
respinto in ordine il loro gravame, in quanto tardivo.
3.2. Giusta l'art. 76 cpv. 5 LOC la
decisione del municipio circa la regolarità e la ricevibilità di un'iniziativa
popolare dev'essere pubblicata all'albo comunale. Il termine di ricorso contro
tale decisione, di 15 giorni, decorre pertanto dalla data di pubblicazione
(art. 213 cpv. 2 LOC). E' inoltre applicabile, a titolo sussidiario, la PAmm
(art. 213 cpv. 3 LOC). Questo significa che il primo giorno della pubblicazione
non dev'essere computato ai fini del calcolo del termine quindicinale di
ricorso, trattandosi del giorno in cui il termine comincia a decorrere (art. 10
cpv. 1 PAmm; RDAT I-1995 n. 1, consid. 2.3.). Del pari, se l'ultimo giorno del
termine di ricorso cade di sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto
festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art.
10 cpv. 3 PAmm). Poiché dunque l'avversata decisione del municipio di
__________ è stata pubblicata all'albo comunale il giorno 19 gennaio 2001, il
termine per impugnarla è venuto a scadenza lunedì 5 febbraio 2001. Rettamente
pertanto il Governo ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame
inoltratogli il 7 febbraio successivo.
3.3. I ricorrenti contestano la
dichiarazione di irricevibilità, affermando il loro diritto di far decorrere il
termine per interporre ricorso dalla data di notifica al comitato dell'iniziativa
della risoluzione municipale, che ha avuto luogo il 23 gennaio 2001, appellandosi
all'art. 76 cpv. 2 LOC e al divieto di formalismo eccessivo. La loro tesi non
può tuttavia essere tutelata. A tenore dell'art. 76 cpv. 2 LOC, i promotori di
un'iniziativa popolare devono designare un loro rappresentante autorizzato a
ricevere le comunicazioni ufficiali. Giusta l'art. 76 cpv. 5 LOC la decisione
del municipio circa la regolarità e la ricevibilità di un'iniziativa popolare
deve invece essere pubblicata all'albo comunale. E' pertanto, in primo luogo,
lecito chiedersi se, alla fin fine, il municipio era tenuto a notificare la
decisione 18 gennaio 2001 con cui aveva pronunciato l'irricevibilità
dell'iniziativa popolare in rassegna al comitato promotore dell'iniziativa a
titolo di "comunicazione ufficiale": non l'avesse fatto, il
problema circa la tempestività del gravame inoltrato dai qui insorgenti dinanzi
al Consiglio di Stato non si sarebbe nemmeno posto. Il quesito non dev'essere
ad ogni buono conto risolto, poiché - in ogni caso - l'art. 76 cpv. 2 LOC non
permette di mutare il computo del termine di ricorso per impugnare una
decisione che dev'essere pubblicata all'albo comunale. In concreto, lo scritto
accompagnatorio 19 gennaio 2001, con cui il municipio di __________ ha
trasmesso al comitato dell'iniziativa - del quale fa parte un avvocato - copia
della pubblicazione della decisione di irricevibilità dell'iniziativa popolare,
non lasciava poi spazio ad equivoci circa il termine per interporre ricorso
contro quest'ultima, dal momento che rinviava semplicemente all'avviso di
pubblicazione. L'anzidetta conclusione è inoltre conforme alla giurisprudenza
di questo Tribunale, che non riconosce al promotore di un'iniziativa popolare o
di un referendum una posizione diversa da quella degli altri cittadini (cfr.
STA inedita 15 febbraio 2001 in re C.): anche il primo deve pertanto ossequiare
lo stesso termine di ricorso di cui dispongono i secondi per impugnare le
decisioni degli organi comunali pubblicate all'albo. Ciò premesso la decisione
con cui il Governo ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame
inoltratogli dagli insorgenti indicati in ingresso, non disattende in alcun
modo il divieto di eccesso di formalismo.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio
deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 76, 208, 209, 213 LOC, 3, 10, 18,
28, 31, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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