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Numero d'incarto:
52.2001.146
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00146
Lugano
3 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3/4 maggio 2001 della
contro
la decisione 3 aprile 2001 (n. 1761) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso 26 febbraio 2001 dell'insorgente avverso
la decisione 8 febbraio 2001 con cui il dipartimento del territorio ha rilasciato
in suo favore un'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico
cantonale in corrispondenza del mapp. __________ di __________ ed ha fissato
le relative tasse;
viste le risposte:
-
21 maggio 2001 dell'Amministrazione
immobiliare e delle strade nazionali, Ufficio del demanio;
-
22 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
__________ (__________) __________, con sede a __________, è una società anonima
iscritta a registro di commercio il 21 giugno 2000, che ha come scopo di
produrre, trasportare, distribuire e vendere energia ad enti pubblici, società
e privati. La società ha ripreso attivo, passivo ed i servizi dell'omonima
azienda municipalizzata della città di __________; fa eccezione il servizio
dell'acqua potabile, per il quale la società dispone solo di un mandato di
gestione. Il capitale azionario, di fr. 70'000'000.--, è interamente detenuto
dalla città di __________.
b) Con
decisione 8 febbraio 2001 il dipartimento del territorio, ufficio del demanio,
ha rilasciato a favore della __________, sezione elettricità, l'autorizzazione
a posare 2 tubi per una lunghezza di 230 m, oltre alle necessarie camere, sotto
la strada al mapp. __________ di __________, appartenente al demanio pubblico
cantonale. L'autorizzazione, di durata decennale a partire dal 1 gennaio 2001,
è stata assoggettata ad una tassa di fr. 15.--/m, dunque a fr. 3'450.--, oltre
ad una tassa di esame della domanda di fr. 100.--. La decisione precisava che
la trasformazione delle aziende industriali in una società di diritto privato
comportava la decadenza dell'esenzione dal pagamento del tributo, di cui queste
avevano usufruito fino a quel momento in quanto azienda municipalizzata.
B. La
__________ è insorta innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione dipartimentale
con impugnativa 26 febbraio 2001. Malgrado il passaggio all'organizzazione di
diritto privato, essa ha sostenuto di aver mantenuto lo scopo di interesse pubblico.
Ha pertanto postulato, in via principale, l'esenzione dal pagamento della tassa
d'uso del demanio pubblico, al pari di altri fornitori di servizi come
__________ e __________ ed analogamente a quanto prevede, nei suoi confronti,
la legge federale sulle tasse di bollo. In via subordinata l'insorgente ha
sollecitato una riduzione del tributo.
C. Con
risoluzione 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, argomentando
che, giusta l'art. 23 cpv. 1 LDP, è esente da tassa solo l'uso speciale del demanio
pubblico effettuato senza fini economici, mentre che __________ persegue
indiscutibilmente tale fine. L'esenzione dal pagamento del tributo di
__________ e __________ è invece prescritta direttamente dal diritto federale;
così com'è quest'ultima legislazione a prevedere l'esenzione dell'insorgente
dalla tassa di bollo. Il Governo ha infine ritenuto adeguato l'importo della
tassa fissato dall'autorità inferiore.
D. Con gravame
3 maggio 2001, spedito il giorno successivo, la __________ ha impugnato innanzi
a questo Tribunale la pronuncia suddetta, ribadendo gli argomenti e le domande
sottoposti al giudizio all'istanza inferiore.
Il
Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno sollecitato la
reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 30 cpv. 2 LDP), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il gravame, ricevibile in ordine, può inoltre essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico è ammissibile
solo se è conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso
speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione; tale atto può inoltre
essere sostituito da un contratto di diritto amministrativo (art. 10 cpv. 2
LDP). Giusta la modifica 4 ottobre 1999 dell'art. 11 cpv. 1 LDP, in vigore dal
1 gennaio 2000, le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio di Stato; in
precedenza tale competenza era attribuita dalla menzionata disposizione legale
al dipartimento. Attraverso l'art. 8 cpv. 1 RDP 30 agosto 1994, in vigore dal 2
settembre successivo, il Governo aveva tuttavia già delegato questa competenza
direttamente all'ufficio catasto e proprietà dello Stato e, dopo la modifica 8
aprile 1997, in vigore dall'11 aprile successivo, all'ufficio del demanio del
dipartimento del territorio.
2.2. L'uso speciale del demanio pubblico è di regola sottoposto al pagamento
di una tassa (art. 10 cpv. 3 LDP). L'art. 20 cpv. 1 LDP ne fissa l'importo
massimo, a seconda della costruzione o dell'impianto: per la posa di condotte
dell'acqua potabile, canalizzazioni, cavi aerei o sotterranei e simili il
tributo può arrivare sino a fr. 20.-- per metro lineare, da pagare una volta
tanto (lett. e). Le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri
commerciali, tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico
per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune (art. 21
LDP). Giusta l'art. 23 cpv. 1 LDP è tuttavia esente da tassa l'uso speciale
effettuato a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici. L'esenzione
è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo
i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla
destinazione generale dell'area demaniale occupata (art. 23 cpv. 3 LDP).
2.3. L'insorgente ha come scopo la
produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia ad enti
pubblici, società e privati, in luogo e vece della cessata omonima azienda
municipalizzata. Essa persegue dunque uno scopo di pubblica utilità. La società
ricorrente si prefigge tuttavia, nel contempo, un fine economico: tale decisiva
caratteristica non è, d'altra parte, nemmeno contestata dall'insorgente. La
__________ non soddisfa pertanto le condizioni poste dall'art. 23 cpv. 1 LDP
per potere essere esentata dal pagamento delle tasse per d'uso speciale del demanio
pubblico in relazione alla posa di tubi, condotte o cavi che essa deve
effettuare per lo svolgimento della sua attività. Non appare pertanto nemmeno
necessario di dovere verificare se siano soddisfatti gli ulteriori requisiti
posti, a questo scopo, dall'art. 23 cpv. 3 LDP.
2.4. L'insorgente si appella alla situazione in cui versano
__________ e __________, che sono sollevati dall'obbligo di versamento delle
tasse d'uso speciale del demanio pubblico. Ora, tuttavia, l'esenzione delle
menzionate società discende direttamente dal diritto federale (art. 35 cpv. 4
della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997, RS 784.1,
rispettivamente art. 40 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione del
21 giugno 1991, RS 784.40). Tali regolamentazioni federali non pregiudicano
tuttavia minimamente la facoltà, per il Cantone, di imporre delle tasse per
l'uso speciale del demanio pubblico nei confronti di altri fornitori di
servizi. Facoltà che non può essere nemmeno messa in forse dal fatto che la
ricorrente è esentata dall'assoggettamento alla tassa federale di bollo in
applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. a della relativa legge federale del 27
giugno 1973 (RS 641.10). D'altra parte, va semmai piuttosto rilevato che le
società anonime attive nel settore della distribuzione dell'energia sono tenute
a pagare le tasse fissate all'art. 20 cpv. 1 LDP per l'uso speciale del demanio
pubblico: risparmiare questo aggravio alla ricorrente per il solo motivo che
tutte le sue azioni appartengono ad una corporazione pubblica costituirebbe, di
conseguenza, un illegittimo privilegio, lesivo della libertà economica degli
altri concorrenti e del principio di uguaglianza.
2.5. La ricorrente si chiede, indi, per
quale motivo era stata esentata dal pagamento delle controverse tasse sintanto
che era un'azienda municipalizzata. Essa si richiama anche all'art. 13 lett. b
RDP, nella versione in vigore dal 1 gennaio 2000. Ora, alla prima domanda non
dev'essere data una risposta: oggetto di ricorso è difatti l'imposizione della
ricorrente in quanto società anonima del diritto privato. Il nuovo testo
dell'art. 13 lett. b RDP prevede invece l'esenzione dal pagamento delle tasse
per l'uso speciale del demanio pubblico per "gli impianti e le
attrezzature di pubblica utilità", come "condotte pubbliche
per l'acqua e il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici". Questo
disposto deve tuttavia essere interpretato conformemente all'art. 23 cpv. 1
LDP: assodato il fine economico della posa della condotta o del cavo,
l'esenzione dal pagamento della relativa tassa per l'uso speciale del demanio
pubblico è esclusa. Per questo motivo, contrariamente a quanto si potrebbe
dedurre dalla semplice consultazione dell'art. 13 lett. b RDP, anche la posa di
condotte o cavi pubblici - al pari di quelli privati, com'è il caso in concreto
- dev'essere assoggettata al pagamento della tassa per l'uso speciale del
demanio pubblico se, tramite la stessa, vengono perseguiti fini economici.
2.6. Dev'essere, da ultimo, disattesa anche
la contestazione del quantum della tassa. L'insorgente adduce, al riguardo, che
l'importo dalla stessa sborsato dovrebbe alla fin fine essere sopportato
dall'utenza. L'argomento non è tuttavia pertinente; esso esprime difatti una
semplice, logica conseguenza dell'imposizione del tributo: non riguarda invece i
criteri per la sua commisurazione fissati all'art. 21 LDP.
- Sulla
scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto e la tassa di giudizio
posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 11, 20, 21, 23, 30 LDP, 13 RDP, 18,
28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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