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Numero d'incarto:
52.2001.101
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00101
Lugano
16 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1216) del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame della decisione
16 gennaio 2001 della medesima autorità in materia di rinnovo di un permesso
per confinanti;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
ottobre 1997, il cittadino italiano __________ ha ottenuto un permesso per confinanti,
valido fino al 6 ottobre 1998, per lavorare come direttore presso la __________
a __________. Dopo vicissitudini che non occorre qui ricordare, il permesso
annuale del frontaliero è stato in seguito rinnovato, l'ultima volta con scadenza
il 6 ottobre 2000.
B. Il 21
settembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata da __________ volta ad
ottenere il rinnovo del suo permesso per confinanti, fissandogli un termine con
scadenza il 31 ottobre 2000 per cessare la sua attività professionale in
Svizzera. L'interessato non aveva prodotto, nonostante diversi solleciti,
l'estratto del suo casellario giudiziale e delle procedure penali pendenti a
suo carico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4, 12 e 16
LDDS; 8 ODDS; 43 OLS.
C. Con
giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ per violazione
dei doveri di collaborazione. In quella sede, il frontaliero aveva invero
versato agli atti - tra l'altro - il suo certificato penale, da cui risultava
che nell'ottobre 1996 egli era stato condannato dalla Corte di Appello di Milano
a una multa di Lit. 1'000'000 e a due mesi di reclusione, quest'ultima pena
infine sostituita con una multa di Lit. 1'500'000, per aver violato le
disposizioni sulla previdenza ed assistenza obbligatorie. Il Governo ha
tuttavia ritenuto che la produzione dell'estratto del casellario penale non
permettesse di mutare il giudizio: sottacendo fatti di rilevanza essenziale, ha
soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'insorgente aveva commesso una grave scorrettezza
dal punto di vista della polizia degli stranieri.
D. a) Il 22
febbraio 2001, __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di riesaminare il
suo caso, invocando fatti e mezzi di prova nuovi. L'interessato ha asserito che
nel gennaio 2001, dopo la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra il nostro
Paese e l'Unione Europea (in seguito: UE), l'Ufficio federale degli stranieri
(UFDS) aveva emanato una direttiva, secondo la quale i divieti di entrata in
Svizzera per le persone straniere dovevano essere pronunciati esclusivamente
per i casi di estrema gravità. Ha inoltre rilevato che, sempre nell'ottica dei
menzionati accordi bilaterali, non era più necessario produrre il certificato
penale all'autorità competente. Il frontaliero ha inoltre ritenuto che la risoluzione
dipartimentale fosse contraria al principio della proporzionalità. In
particolare, egli ha minimizzato la sua condanna penale in quanto lontana nel
tempo ed emanata nel contesto dello scandalo di Tangentopoli e ha rilevato che
il mancato rinnovo del suo permesso per confinanti metteva in pericolo numerosi
posti di lavoro in Ticino nelle diverse società in cui egli possedeva una quota
sociale. Ha infine invocato la parità di trattamento con casi analoghi.
b) Con decisione 13 marzo 2001, il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame, in quanto non vi
erano elementi nuovi e rilevanti rispetto a quelli trattati nella precedente risoluzione.
Il Governo ha rilevato che __________ non era stato oggetto di un divieto d'entrata
in Svizzera e che non poteva pertanto prevalersi delle non meglio precisate
direttive dell'UFDS, le quali non conferivano in ogni caso il diritto a un
permesso di lavoro. Per quanto concerne gli accordi settoriali tra la Svizzera
e l'UE, l'Esecutivo cantonale ha sottolineato come gli stessi non fossero
ancora entrati in vigore. Alla cifra 3 del dispositivo, il Consiglio di Stato
ha indicato che la decisione era definitiva.
E. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa
all'autorità inferiore, affinché si pronunci nel merito della domanda di riesame.
In sostanza, il ricorrente ribadisce gli
argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito. Dal canto suo, il dipartimento osserva di non
poter prendere posizione sulla vertenza, in quanto non era stato consultato
nell'ambito della domanda di riesame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
D'altro canto, l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove
tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o
di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. In concreto, __________ non può
prevalersi di un trattato internazionale per ottenere il rinnovo del suo
permesso per confinanti. In particolare, quale cittadino italiano, egli non può
desumere un eventuale diritto appellandosi all'Accordo fra la Svizzera e
l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964,
entrato in vigore il 22.04.1965 (RS 0.142.114.548), segnatamente all'art. 11
del medesimo, in quanto i presupposti temporali previsti da quest'ultimo disposto
(cinque anni di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera) per poter ottenere
la proroga del suo permesso rilasciatogli nell'autunno del 1997 non sono manifestamente
adempiuti. Inoltre, come ha pertinentemente ricordato il Consiglio di Stato, il
frontaliero non può invocare neppure norme di diritto interno, segnatamente le
misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS, in
quanto non gli conferiscono il diritto all'ottenimento o alla proroga del suo
permesso di lavoro (v. risoluzione governativa, ad D pag. 6, e la
giurisprudenza ivi citata). Non è inoltre necessario chinarsi sugli accordi
settoriali sottoscritti con l'UE invocati dal ricorrente, gli stessi non
essendo ancora entrati in vigore. Non permettono infine di mutare il giudizio
le asserite direttive UFDS richiamate dall'insorgente, dal momento che non conferiscono
alcun diritto al rilascio o alla proroga di un permesso di lavoro.
- Sulla
scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è irricevibile e non
merita ulteriore disamina. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4 LDDS; l'Accordo fra la Svizzera e
l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del
10.08.1964; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 23 cpv. 1 bis OLS; 10 LALPS; 3, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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