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Numero d'incarto:
52.2001.10
Data decisione, Autorità:
29.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00010
Lugano
29 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la deliberazione 18 dicembre 2000 del __________,
che assegna alla ditta __________ le opere da pittore relative all'aula
polivalente;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
ottobre 2000 la __________ (__________) ha messo a pubblico concorso le opere
da pittore interne ed esterne dell'aula polivalente (concorso no. 24). Richiamato
il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e le relative
direttive d'esecuzione (DirCIAP), il capitolato stabiliva, fra l'altro, che le
opere sarebbero state deliberate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti
criteri di aggiudicazione (elencati in ordine di priorità):
-
il committente si riserva un margine di delibera tra l'importo del-
l'offerta minore (100 %) e l'offerta minore più 5 % (105 %);
-
attendibilità e convenienza dell'offerta;
-
struttura e organizzazione dell'azienda.
Ai concorrenti era chiesto, fra l'altro, di
fornire indicazioni sui quadri e sulle maestranze dell'intera ditta, nonché
sulla manodopera che sarebbe stata impiegata sul cantiere.
B. Al concorso
hanno preso parte 15 ditte, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di
fr. 33'627.70 e la resistente __________ con un'offerta di fr. 44'980.75.
La ditta ricorrente ha dichiarato di essere
composta da:
La __________ ha invece indicato di disporre
del seguente personale:
-
personale
amministrativo: 1 unità
-
personale tecnico
1 unità
-
operai
domiciliati 2 unità
-
operai esteri 10
unità
La __________ ha previsto di impiegare sul
cantiere il capocantiere e l'operaio, mentre la __________ ha previsto di
effettuare i lavori con un capocantiere e 4 operai.
C. Con
decisione 15 dicembre 2000, il Consiglio della __________ ha escluso la __________
e deliberato i lavori alla ditta __________. L'esclusione della ricorrente è
stata giustificata dal mancato adempimento dei criteri di idoneità richiesti (§
23 cpv. 1 lett. a DirCIAP) e dal fatto che al momento della pubblicazione del
concorso la ditta non sarebbe stata firmataria del CCL (§ 23 cpv. 2 DirCIAP).
D. Contro la
predetta deliberazione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta di non rispondere ai
criteri di idoneità richiesti. Al riguardo, la delibera impugnata sarebbe
carente di motivazione. Allega inoltre di aver sottoscritto il CCL prima dell'aggiudicazione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la __________, riconoscendo l'infondatezza del motivo di
esclusione riferito al CCL, ma confermando quello relativo all'inidoneità. Il
personale a disposizione, afferma, non sarebbe sufficiente per dipingere 690 mq
di soffitto a 6 - 9 m dal suolo, 1250 mq di pavimenti e 2580 mq di pareti di
pareti e soffitto a 3 - 6 m dal suolo.
Ad identica conclusione perviene
l'aggiudicataria __________ con argomenti che saranno discussi in seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP (RL 7.1.4.1.4).
La legittimazione attiva della ricorrente,
concorrente eslcusa dalla gara per inidoneità, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Secondo il
§ 23 cpv. 2 DirCIAP, nell'ambito dell'aggiudicazione si tiene conto esclusivamente
delle offerte che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le
condizioni di lavoro, dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle
norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d'esecuzione dei lavori.
A differenza dell'art. 14 cpv. 1 lett. c
LApp, che abilita a concorrere unicamente le imprese firmatarie del CCL di
categoria, la norma in esame si limita ad esigere il rispetto delle condizioni
dei CCL e dei contratti normali di lavoro. Non esige che il concorrente abbia
sottoscritto il CCL del ramo. Se ne dovrebbe dedurre che per partecipare al
concorso è sufficiente che il concorrente assicuri ai suoi dipendenti le
condizioni di lavoro minime previste dal CCL indipendentemente dal fatto che
l’abbia sottoscritto o meno.
La questione non deve tuttavia essere
ulteriormente esaminata, poiché la ricorrente ha comunque sottoscritto tale
contratto prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non
essendovi motivo per ritenere che non vi si attenga, da questo profilo, il
ricorso va quindi accolto.
- 3.1. A
norma del § 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove
da produrre per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Questi criteri
d'idoneità concernono, in particolare, l'efficienza finanziaria, economica,
tecnica ed organizzativa.
La norma impone al committente di
predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare
in considerazione ai fini di un’aggiudicazione, quanto le prove che devono
produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere
stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente
distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare
se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di
fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare
l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Lo scopo dei criteri di idoneità
è soltanto quello di permettere al committente di verificare preventivamente la
bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento, questo,
che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si conclude con
l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei
concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso
secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase
(art. 12 cpv. 1 lett. a CIAP). Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo
di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l’idoneità dei
concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di
concorso (§ 19 DirCIAP), in modo da escludere (§ 23 cpv. 1 lett. a DirCIAP)
quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una
corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che
non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta
dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal
bando (§ 28 DirCIAP; cfr. H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im
öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000, pag. 242).
3.2. Nel caso concreto, il bando del
concorso indetto dalla __________ non stabilisce alcun criterio di idoneità.
Esso è silente in merito ai requisiti che i concorrenti dovevano soddisfare
affinché la loro offerta fosse presa in considerazione in sede di
aggiudicazione. Il capitolato al quale rinvia il bando si limita in effetti a
fissare i criteri di aggiudicazione di cui si è detto in narrativa. Vero è che
i concorrenti erano chiamati a fornire indicazioni sulla struttura e
sull'organizzazione della ditta, precisando la manodopera che prevedevano di
impiegare sul cantiere. Stando al capitolato, che annovera la struttura e
l'organizzazione dell'azienda fra i criteri di aggiudicazione, queste
indicazioni erano tuttavia destinate a fungere da criterio di scelta
dell’offerta più vantaggiosa. Non erano destinate ad una verifica preventiva dell'idoneità
dei concorrenti da esperire sulla base di parametri prestabiliti. Non
trattandosi di indicazioni richieste al fine di permettere alla committente di
effettuare un accertamento preventivo delle attitudini dei concorrenti, la
mancata indicazione dei criteri di idoneità da parte del bando di concorso si
appalesa come un difetto al quale non può essere posto rimedio.
3..3. Il Consiglio della __________ ha
escluso la ricorrente dall’aggiudicazione, ritenendo in sostanza che non
disponesse di manodopera sufficiente ad assicurare una corretta esecuzione del
lavoro messo a concorso. Lavoro, che consiste nel tinteggio di ampie superfici
(4520 mq), poste in larga misura ad una non trascurabile altezza dal suolo.
L’esclusione non può essere avallata,
poiché, dal profilo della manodopera a disposizione del concorrente, il bando
di concorso non fissava alcun requisito minimo, che i concorrenti dovevano
soddisfare, affinché la loro offerta potesse entrare in considerazione in sede
di aggiudicazione. Né un simile requisito può essere altrimenti dedotto dagli
atti del concorso. Dal bando di concorso, dal capitolato e dalle norme
richiamate si può tutt'al più dedurre che le ditte concorrenti dovevano essere
attive nel ramo.
Anche da questo profilo, il ricorso risulta
pertanto fondato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la delibera impugnata va quindi
annullata, siccome preceduta dall’ingiustificata esclusione della ricorrente.
Non essendo dati i motivi di esclusione
menzionati dal provvedimento censurato, gli atti vanno di conseguenza rinviati
alla __________ affinché proceda ad una nuova delibera, valutando le offerte
rimaste in gara sulla base dei criteri di aggiudicazione.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
suddivise in parti uguali fra le resistenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 12 CIAP, 4 DLALCIAP, § 19, 23 DirCIAP;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la delibera 18 dicembre 2000 della
__________ è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla __________ per
nuova delibera.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- e le ripetibili di fr. 900.-- sono a carico della
__________ e della __________ in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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