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Numero d'incarto:
52.2000.99
Data decisione, Autorità:
29.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00099
Lugano
29 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 22 marzo 2000, no. 1119, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
10 novembre 1999, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ è entrato la prima volta in Svizzera nel 1976 e
nel 1979 è giunto in Ticino, per lavorare in qualità di carpentiere in varie
ditte del Cantone. Dal 1981 egli è titolare di un permesso di domicilio, con
ultimo termine di controllo al 3 giugno 1999. La moglie ed i figli hanno sempre
vissuto in Italia. Dopo un periodo di disoccupazione di due anni (dal 1996 al
febbraio 1998), il ricorrente ha trovato diversi lavori temporanei sino alla
fine del 1998, quando a causa di un tumore ha dovuto cessare l'attività. Dopo
un intervento operatorio presso l'ospedale di __________ è seguito un periodo
di convalescenza che egli ha trascorso presso la sua famiglia.
Con decisione 10 novembre 1999 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il permesso di
domicilio dell'insorgente, ritenuto che dal 1996 al febbraio 1998 egli aveva
vissuto in Italia, rientrando in Ticino soltanto due volte al mese per
sottoporsi al controllo della disoccupazione e che alla fine del 1998 si era
stabilito definitivamente nel proprio paese d'origine.
B. Il 22 marzo
2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente
avverso la summenzionata risoluzione. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha
confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett.
c LDDS, avendo lo straniero risieduto per oltre sei mesi all'estero, senza
richiedere una proroga di tale termine.
C. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga
ripristinato il suo permesso di domicilio. Riportati ampi stralci di una
sentenza del tribunale amministrativo del canton Grigioni in materia di Legge
sulla disoccupazione, sostiene di non aver mai risieduto ininterrottamente
all'estero per più di sei mesi. Infatti durante il periodo di disoccupazione
egli trascorreva mensilmente circa otto giorni in Ticino. Ripresa l'attività
lavorativa, ha poi dovuto sospenderla a causa della grava malattia che lo ha
colpito. Tuttavia neppure durante il periodo del ricovero in ospedale e della
relativa degenza in Italia, egli si è allontanato dalla Svizzera per più di sei
mesi. Una volta ristabilitosi, è sua intenzione far ritorno in Ticino per
cercare una nuova occupazione.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con delle
argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse, nel seguito. Ad identica
conclusione è giunto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle tesi
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un tale diritto, per costante
prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è
ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio
o di dimora (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con
riferimenti). Pertanto anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non
appena lo straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente
all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata
prima della scadenza di tale termine, l'autorità può concedere una proroga del
periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Per residenza
effettiva ai sensi della precitata disposizione, s'intende la permanenza
effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri
oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. In effetti, per
facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha
evitato di far capo al principio del trasferimento di domicilio e del centro
d'interessi, viste le difficoltà d'interpretazione che questi concetti
comportano (DTF 112 Ib 1, consid. 2a, 120 Ib 372, consid. 2c). Pertanto il
permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente
all'estero per oltre sei mesi, anche senza aver trasferito al di fuori della
Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di
trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in
Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi, non basta ad
evitare la decadenza del permesso di domicilio e questo anche quando la
presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio
di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 segg.,
consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c
LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto
determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per
oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine.
-
Dalle
dichiarazioni rilasciate da __________ (cfr. verbale d'interrogatorio 19
ottobre 1999), riconfermate pure in questa sede, risulta che durante il periodo
in cui lo straniero era disoccupato, ossia dal 1996 al febbraio 1998, egli ha
vissuto prevalentemente in Italia, rientrando in Ticino soltanto due volte al mese
per sei-otto giorni. Al fine del computo del termine semestrale di cui si è
detto, questi brevi soggiorni sono irrilevanti, in quanto non sono atti ad
interrompere il termine di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (DTF
112 Ib 3 segg.). Ne discende che già durante tale lasso di tempo il permesso di
domicilio dell'insorgente è decaduto.
Egli ha poi ammesso che dall'8 gennaio al 19
ottobre 1999, periodo nel quale si è sottoposto a __________ (I) ad un
intervento chirurgico seguito poi da uno di convalescenza, egli ha fatto ritorno
in Svizzera soltanto in due occasioni per un totale di due giorni. Pertanto
egli è restato lontano dal nostro Paese per oltre nove mesi. Quantunque il
motivo della sua assenza dalla Svizzera possa essere comprensibile, lo stesso
non è tuttavia di rilievo ai fini del presente giudizio. Infatti la decadenza
del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 LDDS interviene con il
semplice decorrere del termine semestrale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto lo straniero ad assentarsi dal nostro territorio. D'altronde va
sottolineato che il ricorrente avrebbe potuto chiedere di prolungare a due anni
tale termine, facoltà che egli non ha tuttavia utilizzato. Pertanto anche se il
suo permesso di domicilio non fosse già decaduto in precedenza, lo sarebbe
stato in tale frangente.
Le argomentazioni contenute nella sentenza
del tribunale amministrativo grigionese citata dal ricorrente non mutano tale
conclusione. Quel giudizio concerneva infatti la determinazione del domicilio
ai sensi della legge sulla disoccupazione e non la validità di un permesso di
domicilio secondo la LDDS; concetti, questi, che vanno tenuti separati. Come ha
giustamente osservato l'autorità dipartimentale il fatto che nel biennio
1996-1998 l'insorgente ha percepito indennità di disoccupazione, non significa
che il permesso di cui era titolare era ancora valido.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve
pertanto essere confermata la decadenza del permesso di domicilio di cui era
titolare __________. La sentenza impugnata non presta il fianco a critiche.
- Il ricorso
va quindi respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).
Con l'intimazione della presente decisione diviene priva d'oggetto la domanda
di concessione dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 600.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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