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Numero d'incarto:
52.2000.97
Data decisione, Autorità:
23.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00097
Lugano
23 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 aprile 2000 di
contro
la decisione 22 marzo 2000 (n. 1143) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso 21 febbraio 2000 concernente
l'affitto dell'alpe __________, di proprietà del patriziato di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________ è stato affittuario per svariati anni e sino al 1998 dell'alpe di
__________, di proprietà del patriziato di __________.
b)
Nell'autunno 1998 l'ufficio patriziale di __________ ha indetto un concorso per
l'affitto dell'alpe in rassegna durante il periodo 1999-2005. Con decisione 3
febbraio 1999 esso ha deliberato l'affitto a G. e F. L.. Dietro ricorso di
__________, con risoluzione 26 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha annullato
l'aggiudicazione, per il motivo che l'ufficio patriziale non aveva preventivamente
fatto accertare dalla sezione dell'agricoltura il canone d'affitto massimo
autorizzato (cfr. art. 7 e 12 LCAA).
c) Il 15 dicembre 1999 l'ufficio patriziale
di __________ ha pertanto indetto un nuovo concorso volto all'affitto dell'alpe
in rassegna per il periodo 1999-2005.
B. Con ricorso
21 febbraio 2000 __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro
l'operato dell'ufficio patriziale. L'insorgente si è anzitutto lamentato che
detto organo non lo aveva informato circa la messa a concorso del bene nella
sua veste di titolare di un diritto preferenziale di affitto sullo stesso riconosciutogli
dall'art. 6 LCAA. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di aver sollecitato
l'ufficio patriziale, non appena era venuto a conoscenza della procedura di
concorso, di indicargli le condizioni cui era eventualmente stato deliberato a
terzi l'affitto dell'alpe, per poter esercitare il menzionato diritto
preferenziale, senza però ottenere risposta.
C. Con
risoluzione 22 marzo 2000, emessa in applicazione dell'art. 48 PAmm, il Consiglio
di Stato ha respinto in ordine l'impugnativa, adducendo che l'insorgente non
poteva esercitare l'asserito diritto preferenziale, non avendo partecipato al
concorso volto all'affitto dell'alpe. L'ufficio patriziale non era inoltre
tenuto ad informarlo personalmente dell'avvio della relativa procedura.
D. __________
si è aggravato innanzi a questo Tribunale con impugnativa 3 aprile 2000 contro
il giudicato governativo. Il ricorrente ribadisce il suo diritto ad essere informato
circa la messa a concorso dell'alpe, di cui è stato affittuario per 15 anni, e
contesta altresì l'aggiudicazione dell'affitto che, secondo informazioni in suo
possesso, ha avuto luogo a favore di persona settantaduenne, residente in
Italia.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio patriziale
di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP; 7 in fine LCAA). Il
ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'insorgente è inoltre abilitato a
dolersi del diniego di legittimazione oppostogli dal Governo nel giudizio
impugnato (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può
inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
-
Gli alpi
di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico
concorso, secondo la procedura istituita dalla LOP, indicandone le condizioni e
il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell'anno della scadenza del
contratto (art. 7, 8 cpv. 3 LCAA). Per questi alpi l'art. 6 cpv. 1 LCAA
istituisce, a parità di condizioni e nei limiti del canone massimo approvato,
un diritto preferenziale di affitto con le seguenti priorità: a) a favore
dell'affittuario precedente, domiciliato nella regione di montagna e gestore di
un'azienda agricola con bestiame, che non abbia mancato gravemente ai propri
doveri di conduzione, o - in caso di sua rinuncia - a favore di un suo
discendente, pure domiciliato nella regione di montagna e gestore di un'azienda
agricola con bestiame, che risulti idoneo alla conduzione dell'alpe; b) a
favore di singoli proprietari di bestiame che gestiscano un'azienda che si
trova nel comune di sede del proprietario dell'alpe o in comuni viciniori. Il
locatore comunica agli interessati l'esito della delibera (art. 8 cpv. 1 LCAA),
che può essere contestato dai titolari del diritto preferenziale che hanno
partecipato al concorso dinanzi al Consiglio di Stato (art. 8 cpv. 2 LCAA) e,
successivamente, al Tribunale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOP via l'art. 8
cpv. 3 LCAA).
-
3.1. Nel
concreto caso il ricorrente, affittuario dell'alpe __________ per 15 anni e che
vanta un diritto preferenziale di affitto su tal bene, non ha partecipato al
concorso relativo all'affitto dell'alpe in rassegna per il periodo 1999/2005. A
giusta ragione il Governo ha pertanto negato all'insorgente la legittimazione
ad impugnare l'eventuale delibera disposta in merito dall'ufficio patriziale.
Giusta l'art. 8 cpv. 2 LCAA il diritto di contestare l'aggiudicazione
dell'affitto appartiene esclusivamente agli "aventi diritto che hanno
concorso": requisito che il ricorrente, però, non adempie.
Invano l'insorgente rimprovera all'ufficio
patriziale di non averlo informato della messa a concorso dell'alpe. Nessuna
disposizione legale obbligava difatti l'autorità a metterlo al corrente dell'avvio
di tale procedura. L'ufficio patriziale ha inoltre riservato alla stessa
un'ampia pubblicità, andando ben oltre gli obblighi legali prescritti all'art.
12 cpv. 2 e 3 a LOP: il bando di concorso è difatti stato annunciato sul foglio
ufficiale n. __________ del __________ (pag. __________), agli albi comunali di
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, ,
ed inoltre sull'.
Sia inoltre soggiunto che la sussistenza di
un diritto preferenziale di affitto sul bene in esame a favore del ricorrente
dovrebbe essere ad ogni buono conto ancora verificata. Questa prerogativa
spetta difatti solo a chi è gestore di un'azienda agricola con bestiame (cfr.
art. 6 cpv. 1 lett. a e b LCAA), ossia a chi è titolare di un'azienda agricola
e proprietario di bestiame (cfr. il messaggio 26 marzo 1991 proponente la
modifica dell'art. 6 LCAA proprio per far chiarezza su questo aspetto in RVGC,
sessione ordinaria primaverile 1991, vol. 2, pag. 684 segg., e il relativo
rapporto 17 luglio 1991, ibidem, pag. 688 segg.). Ora, dall'esame degli atti
della presente procedura e di quella pregressa, in cui il Consiglio di Stato ha
annullato la delibera dell'affitto a G. e F. L., risulta che il ricorrente si
occupa - non è però dato di sapere in che misura (esclusiva, principale od
accessoria) - di animali di terzi: non è pertanto certo che egli possa essere
considerato titolare di un'azienda agricola con bestiame giusta la surricordata
disposizione legale.
3.2. Nelle osservazioni al ricorso l'ufficio
patriziale ha precisato di aver frattanto deciso di rinunciare ad affittare
l'alpe e di gestirla in prima persona, assumendo come dipendente il cittadino
italiano A.B. di __________, unico partecipante al concorso per l'affitto. Il
difetto di delibera su questo oggetto costituirebbe un ulteriore motivo di
irricevibilità del ricorso in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LCAA. Non avendo
partecipato al concorso per l'aggiudicazione dell'affitto al ricorrente è
inoltre preclusa la possibilità di censurare l'abbandono della relativa
procedura ad opera dell'autorità patriziale.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio
deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 8 LCAA; 12, 146 LOP; 3, 18, 28,
43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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