AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.77
Data decisione, Autorità:
14.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00077
52.2000.00083
Lugano
14 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, presidente
Alessandro Soldini, Efrem Beretta, quest'ultimi in sostituzione dei giudici
Lorenzo Anastasi e Raffaello Balerna, astenutisi;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla domanda di misure provvisionali 10
marzo 2000 e sul ricorso 18 marzo 2000 della
patr. da: Studio legale __________
contro
la decisione 1° marzo 2000 del Consiglio di Stato
(no. 900), che ha annullato la licenza edilizia 30 novembre 1999 rilasciatale
dal municipio di __________ per la posa di una stazione radio base e di tre
antenne per la telefonia mobile sullo stabile "__________" (part.
no. __________ RF);
viste le risposte alla
domanda di misure provvisionali:
-
21 marzo 2000
dell'__________;
-
23 marzo 2000
dell'Ufficio domande di costruzione ed esame d'impatto ambientale;
-
28 marzo 2000 della Sezione
della protezione dell'aria e dell'acqua;
-
31 marzo 2000 del
Presidente del Consiglio di Stato;
viste le risposte al ricorso:
-
21 marzo 2000
dell'__________;
-
23 marzo 2000
dell'Ufficio domande di costruzione ed esame d'impatto ambientale;
-
28 marzo 2000 della
Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
-
05 aprile 2000 di
__________ e llcc, __________;
-
05 aprile 2000 del
Consiglio di Stato;
-
11 aprile 2000 del
Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
ottobre 1998 la __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione
di posare sullo stabile dell'__________ denominato __________ (mapp. __________
RFD; zona residenziale speciale) una stazione radio base per la telefonia mobile,
composta da tre pali dotati di antenne (3) e parabole (4), nonché da sei
armadietti tecnici.
Senza
particolari formalità, il 17 novembre 1998 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta.
Con decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di
Stato ha tuttavia revocato il permesso, intervenendo in qualità di autorità di
vigilanza sui comuni a seguito di un ricorso tardivo presentato avverso il
rilascio della licenza da alcuni inquilini della __________.
B. Il 1°
ottobre 1999 la __________ ha chiesto al municipio la licenza in sanatoria per
l'impianto che aveva istallato verso la fine di dicembre del 1998.
Alla domanda si sono opposti __________ e
l'Associazione per la difesa dalle radiazioni della __________, costituitasi
fra gli inquilini dell'immobile al precipuo scopo di contestare la posa e la
messa in esercizio di impianti ed apparecchiature per la telefonia mobile
suscettibili di emettere radiazioni o campi magnetici. Gli opponenti hanno
eccepito la violazione delle norme di PR sull'altezza massima delle costruzioni,
la difformità dell'impianto per rapporto alla funzione residenziale assegnata
alla zona di situazione e l'inosservanza delle disposizioni legali in materia ambientale
e di protezione dalle radiazioni.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 30 novembre 1999 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
C. Con
giudizio 1° marzo 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo
il ricorso contro di esso inoltrato dagli opponenti.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto che l'impianto non rispettasse le disposizioni dell'ORNI
entrata nel frattempo in vigore, poiché il tetto dell'immobile presenta alcune
prese di luce che attenuano la protezione fornita dalla soletta di cemento
contro le radiazioni. Il difetto potrebbe di per sé essere emendato innalzando
le antenne. Una simile correzione non entrerebbe tuttavia in considerazione,
poiché le antenne, non configurabili come corpi tecnici, supererebbero
l'altezza massima ammessa dalle norme di zona.
Il Governo ha infine accolto la richiesta di
disattivazione dell'impianto avanzata in via cautelare dagli opponenti.
D. a) Il 10
marzo 2000 la __________ ha preannunciato di volersi aggravare avverso la
predetta pronunzia governativa e domandato al Tribunale cantonale
amministrativo di autorizzarla in via cautelare a mantenere in funzione la
stazione radio, con una potenza equivalente irradiata contenuta in 200/400 W,
fino ad evasione dell'impugnativa.
b)
Mediante ricorso 18 marzo 1999 la __________ ha in effetti impugnato il
giudizio del Consiglio di Stato, postulando in via principale la conferma
integrale della licenza edilizia 30.11.1999 e in via subordinata una sua
modifica, nel senso di imporre una riduzione della potenza equivalente
irradiata (ERP) da 710 W a 200 W per le antenne settore 1 e 3 ed a 400 W per
l'antenna settore 2.
Narrati i fatti, la ricorrente si è
lamentata innanzi tutto di una violazione del diritto di essere sentito,
rilevando che a seguito dell'inoltro del gravame alcuni funzionari del
Dipartimento del territorio hanno effettuato un sopralluogo a sua insaputa, in
esito al quale hanno formulato delle osservazioni che il Consiglio di Stato ha
fatto proprie inglobandole nel giudizio impugnato senza procedere ad alcun
contraddittorio, né ad approfondimenti istruttori. Omettendo di verificare la
tesi della SPAA, secondo cui l'impianto - stante la presenza di lucernari sul
tetto dello stabile __________ - rispetterebbe i limiti dell'ORNI solo innalzando
le antenne, il Governo avrebbe inoltre accertato i fatti in modo incompleto e
inesatto; donde la necessità di effettuare una misurazione pratica in loco al
fine di stabilire la conformità dell'impianto originario con la legislazione
ambientale.
Le antenne della stazione radio, ha
soggiunto l'insorgente, rispettano d'altronde il diritto comunale, atteso che
le norme sull'altezza delle costruzioni sancite dai PR mirano a salvaguardare
la vista e l'insolazione e non possono quindi tornare applicabili agli impianti
per la telefonia mobile. Una prassi troppo restrittiva in materia renderebbe
peraltro difficoltosa la realizzazione della rete, un servizio di interesse
pubblico oggetto di concessione federale.
E. All'accoglimento
della domanda di misure provvisionali e del ricorso si è opposto il Consiglio
di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata contestando
in particolare di aver leso il diritto di essere sentito della __________; quest'ultima
ha infatti presenziato al sopralluogo esperito dalla SPAA, ha ricevuto copia
dell'allegato concernente le risultanze della visita e avrebbe potuto benissimo
chiedere di essere ammessa a replicare.
Ad identica conclusione sono giunti
__________ e l'Associazione per la difesa dalle radiazioni della __________, i
quali hanno avversato compatti le tesi della ricorrente con puntuali argomentazioni
che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.
L'__________ ha invece rinunciato a prendere
posizione dichiarandosi estranea al procedimento, mentre il comune di
__________ si è rimesso al giudizio del Tribunale.
La SPAA, dal canto suo, si è limitata a
formulare osservazioni di mera natura tecnica circa gli interventi attuabili al
fine di ottenere il rispetto dei valori limite fissati dall'ORNI.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21
LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione delle
prove (audizione sig. __________, sopralluogo, perizia) notificate dalla ricorrente,
insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta d'altronde
al Tribunale cantonale amministrativo rimediare ad eventuali gravi carenze
istruttorie poste in essere dall'autorità di ricorso di prime cure. Nel caso in
cui il Consiglio di Stato fosse incorso nell'accertamento incompleto dei fatti
denunciato dall'insorgente, la causa gli sarà rinviata per l'integrazione degli
atti e l'emanazione di un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 65 PAmm, p. 332 in
fine).
- Diritto
di essere sentito
La ricorrente si duole apertamente di una
violazione del diritto di essere sentito, ravvisata nel fatto che il Consiglio
di Stato ha raccolto il parere tecnico della SPAA, frutto di un sopralluogo
effettuato a sua insaputa, e l'ha inglobato nel giudizio impugnato senza contraddittorio
e approfondimenti istruttori.
I rimproveri della __________ vanno
esaminati prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una
garanzia di natura formale la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. 1999 e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid.
2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i
punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che
gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109
consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).
La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare
d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di
sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18
cpv. 1 PAmm). D'altro canto, la PAmm consacra esplicitamente il diritto delle
parti di consultare gli atti (cfr. art. 20). In virtù di quest'ultima
prerogativa, l'insorgente riceve le osservazioni al ricorso delle controparti e
degli enti interessati al procedimento. Se le risposte contengono elementi
nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità chiamata a
statuire, può determinarsi a riguardo chiedendo di essere ammesso a replicare
(cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., N. 5 ad art. 20 PAmm).
2.2. Nell'evenienza concreta, il 19 gennaio
2000 alcuni funzionari della SPAA hanno effettuato un sopralluogo a __________
per verificare le affermazioni dei ricorrenti (qui resistenti) in ordine alla
situazione esistente sul tetto della __________. A seguito di questa visita,
che ha permesso di constatare la presenza di alcuni lucernari ed alla quale ha
partecipato un incaricato della __________, la SPAA ha fatto pervenire al
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato un memoriale di osservazioni nel
quale ha suggerito in sostanza di innalzare le antenne per garantire il rispetto
dei valori limite prescritti dall'ORNI. Il 3 febbraio 2000 l'allegato è stato
intimato alla patrocinatrice della __________, unitamente alle altre risposte
presentate dalle parti coinvolte nel procedimento. Il legale è rimasto silente:
non ha domandato di poter replicare, né ha sollecitato l'assunzione di prove o
l'esperimento di approfondimenti istruttori.
Ne consegue che in casu non si concretizza
alcuna lesione dei diritti di difesa dell'insorgente suscettibile di
giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione. La __________
ha infatti presenziato al sopralluogo, è stata informata delle valutazioni
tecniche formulate in esito a detta visita ed ha avuto la possibilità di opporvi
le proprie considerazioni.
Quand'anche fosse sussistita, la
disattenzione del diritto di essere sentito lamentata dall'insorgente è stata
sanata grazie alla presente procedura ricorsuale, nell'ambito della quale essa
ha potuto contestare in modo congruo e completo l'atto reputato lesivo dei suoi
interessi. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel,
Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 114 Ia 18 e 314;
110 Ia 82; 107 Ia 244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418) considerano in effetti
riparata la violazione del diritto di essere udito commessa in primo grado quando
l'insorgente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di pronunciarsi
liberamente davanti ad un'autorità superiore di ricorso.
- Accertamento
incompleto/inesatto dei fatti
La ricorrente rimprovera al Consiglio di
Stato di aver accreditato le tesi contenute nelle risposta della SPAA senza i
dovuti approfondimenti e, quindi, di aver accertato i fatti in modo insufficiente.
3.1. Come accennato in precedenza, il
giudice amministrativo è tenuto ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il
giudizio ed a raccogliere quindi le prove che ritiene necessarie ai fini della
decisione. Nei procedimenti retti dal principio inquisitorio le parti sono
comunque tenute a collaborare con l'autorità nell'accertamento dei fatti e
nell'assunzione delle prove (cfr. art. 13 e 22 LPA; Knapp, op. cit., N. 2021 e
giurisprudenza ivi citata). L'obbligo d'investigazione che ricade sull'autorità
non è infatti infinito. Se una parte, malgrado le indagini intraprese in
applicazione del principio inquisitorio, omette di richiedere l'assunzione di
determinati mezzi di prova o trascura di partecipare all'istruttoria non
riuscendo quindi a comprovare un fatto a proprio vantaggio, deve sopportarne le
conseguenze.
3.2. In ambito edilizio, al Dipartimento del
territorio è dato mandato di applicare il diritto cantonale ed il diritto
federale delegato (cfr. art. 3 LE e 2 RLE), segnatamente la legge sulla
protezione dell'ambiente e le relative ordinanze di applicazione (vedi allegato
1 RLE). L'esame di questioni tecniche viene demandato ai competenti servizi
dell'amministrazione cantonale; agli specialisti della Sezione protezione aria
e acqua (SPAA) spetta il compito in particolare di valutare la conformità degli
impianti di telefonia mobile con le norme sulla protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (cfr. pure art. 12 cpv. 1 ORNI).
3.3. Il ricorso 15 dicembre 1999 con il
quale gli inquilini della __________ hanno impugnato la licenza edilizia rilasciata
alla __________ è stato intimato per la risposta a tutte le parti interessate
(art. 49 cpv. 1 PAmm) e quindi anche al Dipartimento del territorio,
rispettivamente alla SPAA, che a suo tempo aveva preavvisato favorevolmente la
concessione del permesso in base alle direttive emanate dall'Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).
Verificata la situazione in loco, constatata
segnatamente la presenza di alcuni lucernari sul tetto dello stabile
suscettibili di sminuire il grado di attenuazione della soletta, la SPAA ha
presentato le proprie osservazioni al ricorso sottolineando che per poter
rispettare i valori limiti previsti dall'ORNI l'impianto della __________
avrebbe dovuto essere innalzato: le antenne A1 e A3 di almeno 4.2 m, la A2 di
1.7 m.
A fronte di questa presa di posizione
specialistica non confutata dalla __________, il Consiglio di Stato non era
tenuto ad operare ulteriori accertamenti. L'autorità di ricorso di prime cure
era in possesso di tutti gli elementi utili ai fini del giudizio che era chiamato
a rendere. In assenza di contestazioni o proposte alternative da parte della
società resistente, non aveva ragioni per ordinare perizie o altri approfondimenti
di natura tecnica. L'opinione contraria espressa in questa sede dalla
__________ si avvera del tutto infondata.
- ORNI
La ricorrente contesta la tesi del Governo
secondo cui l'impianto - stante la presenza di lucernari sul tetto dello
stabile __________ - rispetterebbe i limiti dell'ORNI solo innalzando le antenne.
4.1. L'ordinanza sulla protezione dalle
radiazioni non ionizzanti entrata in vigore il 1° febbraio 2000 (ORNI) ha per
scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di RNI, nella gamma da 0 Hz a 300
GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art.
2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla
LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato
1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in base alla frequenza
della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in
sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale
per la protezione contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).
Per quanto attiene in particolare alle
stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di
almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.O V/m per
gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli
trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi allegato
1 cifra 64 ORNI); questi valori devono essere rispettati in ogni luogo ad
utilizzazione sensibile (locali destinati regolarmente al soggiorno prolungato
di persone, terreni da gioco per bambini, ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato
di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di conversazioni e di
scambi di dati effettuabili alla potenza massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il
valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è
invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi cifra 11
allegato 2 ORNI: 1.375 . Ö1800); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al
valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle
persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
4.2. Analizzata la documentazione tecnica
allegata alla domanda di costruzione 1° ottobre 1999 della __________,
segnatamente i formulari dell'UFAFP per il calcolo delle immissioni da RNI secondo
il metodo dettagliato, la SPAA ha ritenuto che l'impianto rispettasse i limiti
- da tempo noti - della futura ORNI. E questo anche nei punti più sensibili, in
particolare nell'appartamento immediatamente sottostante alle antenne (punto 1,
sotto le antenne A1 e A3 montate sullo stesso palo).
A seguito del ricorso inoltrato dagli
inquilini della __________ e delle verifiche predisposte in loco, l'autorità
cantonale ha dovuto però modificare le proprie valutazioni. In effetti, la
presenza di alcuni lucernari nei pressi delle antenne l'ha indotta a rivedere i
calcoli tenendo conto di un grado di attenuazione della soletta pari a zero e
ad affermare che l'impianto avrebbe soddisfatto le esigenza dell'ORNI solo
innalzando le antenne A1 e A3 di almeno 4.2 m (per una distanza totale dal
punto 1 di 9 m) e l'antenna A2 di almeno 1.7 m.
In questa sede la __________ ha prodotto
ulteriori calcolazioni volte a dimostrare che l'impianto così come installato
rientrerebbe nei margini dell'ORNI diminuendo la potenza ERP delle antenne A1 e
A3 a 200 W e dell'antenna A2 a 400 W. La SPAA ha confermato la bontà di questi
dati, aggiungendo che l'impianto potrebbe rispettare i valori limite sanciti
dalla nota ordinanza anche schermando le prese luce in modo da ottenere
un'attenuazione di almeno 15 dB corrispondente a quella della soletta integra.
Tre sono dunque le alternative per far sì
che la stazione radio abbia ad ossequiare l'ORNI:
innalzamento delle antenne come proposto dalla
SPAA con le osservazioni al ricorso degli inquilini della __________;
schermatura dei lucernari in modo da
ripristinare l'attenuazione originaria della soletta di circa 15 dB;
riduzione della potenza ERP dell'impianto dagli
originari 710 W a 400, rispettivamente 200 W.
Dal profilo della tutela dell'ambiente, la
licenza potrebbe quindi essere confermata subordinandola al rispetto di una
delle predette condizioni. Sennonché l'impianto è già stato posato in base ad
un ben preciso progetto e non si può di certo pretendere che il conduttore
dell'appartamento posto sotto le antenne abbia a sopportare una schermatura dei
propri lucernari. A mente di questo Tribunale, l'unica soluzione praticabile è
pertanto quella di imporre una riduzione della potenza ERP della stazione radio
nei termini suggeriti dalla ricorrente stessa.
- Conformità
di zona
Innanzi al Consiglio di Stato i qui
resistenti hanno contestato la conformità dell'impianto con la destinazione
abitativa della zona d'utilizzazione ZRS nella quale è inclusa la __________.
5.1. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso
in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso
di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre
parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione
si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le
costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la
destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma
devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento
degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re B. e
llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT,
N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).
Le zone residenziali sono essenzialmente
riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa
funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.
Da queste zone sono di norma bandite le
attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni
incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che
ingenerano ripercussioni che potrebbero pregiudicare il conseguimento delle
finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali.
5.2. La rete per la telefonia mobile
è un'infrastruttura di servizio destinata ad assicurare i collegamenti fra
stazioni telefoniche mobili e stazioni fisse o mobili su tutto il territorio
nazionale. Essa è costituita da una serie di piccole antenne, convenientemente
distribuite sul territorio e destinate, da un lato, a captare i segnali emessi
sotto forma di onde elettromagnetiche dalle stazioni telefoniche mobili
(telefoni cellulari), convogliandoli verso la stazione ricevente attraverso
apposite centrali e, dall'altro, a far pervenire a queste stazioni i segnali
provenienti da altre stazioni fisse o mobili. Le antenne rettangolari
assicurano il collegamento diretto con la stazione mobile, mentre le antenne
paraboliche collegano le antenne fra di loro e verso la centrale. Ogni antenna
ha una specifica direzione di emissione, prevalentemente in orizzontale, e
copre una porzione di territorio che varia a seconda degli ostacoli che le onde
elettromagnetiche incontrano lungo il percorso. La portata utile delle antenne
destinate al collegamento delle stazioni mobili raggiunge in genere i 3 km se
la stazione mobile si trova all'aperto, mentre si riduce ad 1 km se la stazione
mobile si trova all'interno di un edificio. La capacità delle antenne non è
inoltre illimitata. Ogni antenna può stabilire al massimo un centinaio di
collegamenti simultaneamente. L'ubicazione ed il numero delle antenne dipendono
quindi dalla topografia e dal numero di possibili utenti. I punti esatti di
emissione vengono determinati sulla base di una mappatura ottimizzata secondo
le regole tecniche per una copertura massima del territorio. Negli agglomerati
urbani la densità è maggiore a causa della necessità di assicurare i
collegamenti anche all'interno di edifici e di servire un'utenza più numerosa.
A differenza di altre infrastrutture di servizio, destinate
alla distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua potabile o del gas, la
rete di telefonia mobile non è presa in considerazione dalla pianificazione
direttrice e non è nemmeno stata oggetto di una pianificazione settoriale.
L'ammissibilità di questi impianti va quindi esaminata unicamente in base al
quadro normativo definito dai piani di utilizzazione.
A proposito del requisito della conformità di zona, occorre
anzitutto rilevare che la telefonia mobile risponde ad un'esigenza generale,
che si manifesta tanto all'interno, quanto all'esterno delle zone edificabili.
Dal profilo della conformità di zona, non appare di conseguenza fuori luogo
ammettere che la destinazione delle antenne volte ad assicurare il collegamento
diretto con le stazioni telefoniche mobili si concili tanto con la funzione
della zona residenziale, quanto con la funzione di altre zone. A meno di
considerarli neutri dal profilo della conformità di zona, non si può negare che
questi impianti servono in qualche modo anche l'utilizzazione assegnata alla
zona nella quale si situano. In effetti, queste antenne assicurano in primo
luogo il collegamento telefonico con i portatori di stazioni mobili che si
trovano in una determinata zona perché vi abitano o perché vi lavorano o, al
limite, perché sono intenti a godersi un momento di svago. Il fatto che a
fruirne siano anche i portatori di stazioni mobili che si trovano soltanto a
transitare in una determinata zona non basta per ritenerle contrarie alla
funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Parimenti, non è ravvisabile un
contrasto con la destinazione di zona nel fatto che questi impianti servano anche
alla ritrasmissione dei segnali tra di loro. Il concetto della rete di
telefonia mobile esige che le antenne che captano i segnali degli apparecchi
mobili od inviano ad essi i segnali in arrivo dalla centrale siano collegate
tra loro per filo o mediante onde elettromagnetiche. La destinazione delle
antenne non dipende dal mezzo che le collega tra loro. Né appare contrario alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione il fatto che le antenne non si
limitino a servire una singola zona, ma coprano un comprensorio più vasto. La
zona servita in primo luogo resta comunque quella nella quale l'antenna è
ubicata. Esigere che l'antenna serva soltanto la zona di situazione determinerebbe
peraltro una sconveniente proliferazione di questi impianti.
Sotto l'aspetto della conformità di zona
sancita dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, nulla si oppone dunque al rilascio del
controverso permesso (conclusione identica nella sentenza 21 ottobre 1998 del
Tribunale cantonale amministravo del Canton Zurigo, pubblicata in BEZ 1998 N.
21 e, parzialmente, in URP 1999, p. 180). Ammettendo il contrario, si
rischierebbe d'altronde di ledere in modo inammissibile i principi cardine che
informano e garantiscono l'esercizio dell'attività di telecomunicazione nel nostro
Paese (cfr. art. 1 LTC; URP 2000, p. 273/74).
- Altezza
A mente del Consiglio di Stato l'impianto
non potrebbe essere autorizzato, poiché una volta sopraelevate al fine di
rispettare l'ORNI le antenne raggiungerebbero un'altezza di gran lunga superiore
a quella massima prescritta dalle NAPR. La ricorrente ritiene invece che le
norme relative alle altezze delle costruzioni non tornino applicabili agli
impianti della telefonia mobile.
6.1. Le antenne, comprese quelle della
telefonia mobile, si configurano indubitabilmente alla stregua di corpi tecnici
che di principio non soggiacciono ai limiti di altezza delle costruzioni
fissati nell'ordinamento giuridico applicabile (RDAT I-1991 N. 85). Il fatto
che le antenne delle telefonia mobile non presentino l'inscindibile connessione
funzionale con l'edificio che le supporta tipica dei corpi tecnici
"tradizionali" (torrioni degli ascensori, camini, ecc.) non appare
decisivo. Anche le sirene della protezione civile hanno funzioni proprie
rispetto agli stabili che le ospitano e vengono installate in punti precisi,
prescelti in base ad esigenze tecniche, senza necessariamente rispettare i
limiti d'altezza previsti dal diritto autonomo comunale del loro luogo di
situazione.
Il privilegio di cui godono le strutture
tecniche sfuggendo ai limiti di altezza stabiliti per le costruzioni soccombe
evidentemente a fronte di specifiche disposizioni che regolino altezza e
dimensioni massime dei corpi sporgenti (RDAT II-1996 N. 58).
6.2. L'art. 53 cpv. 5 NAPR di ,
disciplinante i parametri edificatori della zona residenziale speciale nella
quale è stato incluso il mapp. __________ dell', stabilisce
un'altezza massima di m 16.50 riferita implicitamente agli edifici. La norma
attribuisce nondimeno al municipio la facoltà di concedere un supplemento di
altezza di m 3 per esigenze di ottima progettazione e ammette una deroga per la
costruzione dei corpi tecnici, senza indicare l'ampiezza massima di questa
prerogativa e fissare condizioni per il suo riconoscimento. L'art. 19 NAPR
relativo ai corpi tecnici conferma semplicemente il principio secondo cui
queste sporgenze vanno considerate "in deroga alle altezze",
limitandosi a specificare che le dimensioni devono essere contenute entro i
limiti indispensabili per la loro funzionalità e l'altezza definita caso per
caso.
In sostanza, le NAPR di __________
affrancano i corpi tecnici dai limiti di altezza previsti per le costruzioni a
prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la concessione di una deroga
vera e propria, riservando nel contempo all'autorità comunale un ampio margine
di apprezzamento circa le dimensioni e le altezze che possono raggiungere
queste strutture.
6.3. La __________ raggiunge un'altezza di m
20.55 e, pur avendo verosimilmente beneficiato del supplemento che l'art. 53
cpv. 5 NAPR accorda alle ottime progettazioni, supera sensibilmente l'altezza
massima di m 19.50 (m 16.50 + 3) fissata dalla medesima normativa. I sostegni
delle antenne posati dalla __________ sul tetto dello stabile __________ solo
alti m 5.34 (quello portante la parabolica m. 2.60) e quindi il complesso, edificio
e antenne, tocca quota + m 25.89.
Stante quanto esposto ai considerandi
precedenti, questa situazione non consente tuttavia di ritenere violate le NAPR
di __________. In mancanza di disposizioni specifiche riferite all'altezza
massima dei soli corpi tecnici o delle costruzioni comprensive di siffatte
sporgenze, l'impianto della __________ non risulta lesivo del diritto autonomo
comunale. Né appare lesiva del diritto sotto il profilo dell'abuso del potere
di apprezzamento che va riconosciuto al municipio di __________ nell'applicazione
dell'art. 19 NAPR, la decisione di autorizzare la posa di tre supporti per antenne
di m 5.34, rispettivamente m 2.60, sul tetto di un edificio di cinque piani
alto oltre 20 m.
Laddove propugna la conformità dell'impianto
con le NAPR, in particolare con le norme disciplinanti le altezze,
l'impugnativa si avvera dunque fondata.
- Ferme
queste premesse il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione
governativa impugnata e ripristinando la licenza in sanatoria rilasciata dal
municipio di __________ alle condizioni indicate in coda al considerando 4.2.
L'evasione del merito della controversia
rende priva d'oggetto la domanda di misure provvisionali introdotta il 10 marzo
2000.
L'accoglimento solo parziale
dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia,
tenendo conto della predominante soccombenza dei resistenti __________ e llcc
(art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue
ripetibili all'insorgente (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 22 LPT; 1 ss. ORNI; 67 LALPT;
3, 21 LE; 2 RLE; 18, 20, 28, 31, 43, 46, 49, 65 PAmm; 19 e 53 NAPR di
__________,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1°
marzo 2000 (no. 900) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza
edilizia 30 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ è confermata alla condizione di ridurre la potenza equivalente
irradiata (ERP) delle antenne settore 1 e 3 da 710 W a 200 W e quella
dell'antenna settore 2 da 710 W a 400 W.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta per 2/3 a carico dei resistenti in solido e
per il resto a carico della __________. I resistenti in solido verseranno alla
__________ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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