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Numero d'incarto:
52.2000.71
Data decisione, Autorità:
18.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00071
Lugano
18 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 marzo 2000 di
contro
la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 788) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 1. marzo 1999 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la riattazione dei fabbricati che sorgono sulle part. n.
__________, __________, __________ RF;
viste le risposte:
-
21 marzo 2000 del
municipio di __________;
-
26 marzo 2000 di
__________;
-
29 marzo 2000 del Consiglio
di Stato;
viste la replica 3 aprile 2000 e le dupliche:
-
7 aprile 2000 del municipio di __________;
-
19 maggio 2000 di __________;
-
23 maggio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di tre vecchie stalle contigue,
adibite a deposito e situate nel nucleo di __________, sul lato a valle della
strada che l'attraversa (part. n. - RF).
Il ricorrente __________ è invece
proprietario di una casetta di vacanza (part. n. __________ RF), situata oltre
un vicolo largo da m 1.75 a m 2.20, di fronte al fabbricato (part. n.
__________ RF), posto all’estremità NW del gruppo di stalle.
Il 4 marzo 1998 __________ ha chiesto al
municipio il permesso di ristrutturare gli stabili, innalzandoli di un piano e
trasformandoli in un unico edificio ad uso abitativo.
Alla domanda si è opposto il vicino qui
ricorrente, contestando l'intervento dal profilo delle distanze verso la sua
casa di vacanza, inferiori a quelle prescritte dall'art. 3 NAPR.
Nel corso della procedura d'esame della
domanda, __________ ha inoltrato una variante, che limitava la sopraelevazione
alle due stalle (part. n. __________ e __________ RF) più distanti dalla casa
dell'opponente, lasciando immutata la struttura dell'edificio più vicino (part.
n. __________ RF). __________ si è opposto anche a questa variante.
Il 1. marzo 1999 ha rilasciato la licenza
per l'intervento ridimensionato, respingendo l'opposizione del vicino qui
ricorrente.
B. Con giudizio
23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'opponente.
Disattese le censure d'ordine, il Governo ha
in sostanza ritenuto che la variante inoltrata in corso di procedura avesse
sanato la difformità denunciata dall'opponente. La sopraelevazione, limitata a
due stabili più distanti, rispetterebbe ora compiutamente le norme
disciplinanti l'attività edilizia nel nucleo, in particolare l'art. 3 NAPR, che
fissa in m 4 la distanza minima verso edifici con aperture.
C. Contro il
predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza edilizia.
L'insorgente ripercorre l'intera vicenda
formulando una serie di critiche, che spaziano da un'asserita prevenzione della
giurista del Consiglio di Stato incaricata dell'istruttoria alle infermità che
l'affliggono, passando attraverso le irregolarità di cui il qui resistente si
sarebbe reso autore, innalzando abusivamente di almeno m 1.50 anche l'edificio
che fronteggia la sua proprietà.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, contestando in dettaglio le
tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione sono pervenuti il
municipio di __________ ed il beneficiario della licenza edilizia con argomenti
di cui semmai si dirà più avanti.
In sede di replica e di dupliche le parti
hanno precisato le rispettive posizioni, riconfermandosi nelle tesi svolte in
precedenza.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente, già opponente, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Una ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio di
Stato non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di fatto, rilevanti per il giudizio. I piani, integrati dalle fotografie
scattate dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, permettono di
statuire sul gravame con piena cognizione di causa (art. 18 PAmm).
- Oggetto
del presente giudizio è unicamente la licenza edilizia con cui il municipio di
__________ ha autorizzato il resistente a ristrutturare il complesso formato
dai tre edifici di cui è proprietario nel nucleo del paese, innalzando i due
stabili più distanti dalla casa del ricorrente (part. n. __________ e
__________ RF). La domanda di costruzione presentata in un primo tempo, che prevedeva
di sopraelevare anche lo stabile più vicino alla sua abitazione (part. n.
__________ RF), sfugge all'esame di questo tribunale, poiché non ha mai formato
oggetto di decisione da parte del municipio. Esulano pertanto dai limiti del
presente giudizio le sopraelevazioni che, stando alle affermazioni del
ricorrente, sarebbero state realizzate in passato su tale fabbricato.
Prive di rilievo sono pure le gratuite
illazioni che l'insorgente formula all'indirizzo della giurista del servizio
dei ricorsi che ha esperito il sopralluogo. L'accusa di parzialità è destituita
di qualsiasi fondamento.
Irrilevante è infine lo stato di salute del
ricorrente. La legittimità della licenza edilizia non dipende dalla situazione
personale del vicino opponente, ma dalle normative edilizie concretamente applicabili.
3.3.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 NAPR nella zona del nucleo di
__________:
“le nuove costruzioni, le ricostruzioni e i
riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche edilizie ed
architettoniche degli edifici tradizionali”.
Sono inoltre applicabili le norme sulle
distanze far edifici (art. 3 NAPR) e da confine (art. 4 NAPR). Per l'altezza fa
stato il limite di 8 m sancito dall'art. 8 NAPR.
Secondo l'art. 13 cpv. 2 NAPR:
"ampliamenti più sostanziali di quelli
previsti dall'art. 3 cpv. 2 NAPR possono essere concessi per edifici di volume
manifestamente inferiore rispetto a quelli circostanti".
L'art. 3 cpv. 2 NAPR stabilisce a sua volta
che:
"gli edifici preesistenti possono
essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando" le distanze minime tra edifici fissate dal
cpv. 1 "non sono rispettate, purché il loro volume
non venga aumentato in maniera apprezzabile".
L'art. 13 cpv. 2 NAPR non va intesa come una
disposizione volta a limitare le possibilità di ampliamento, ma come una
prescrizione destinata ad estendere la facilitazione sancita dall'art. 3 cpv. 2
a favore degli edifici preesistenti in contrasto con le norme sulle distanze,
permettendo ampliamenti sostanziali di edifici esistenti nella zona del nucleo
in contrasto con le norme sulle distanze tra edifici, che presentano una
volumetria manifestamente inferiore rispetto a quelli circostanti. Per questa categoria
di edifici viene, in altri termini, a cadere il limite fissato dall'art. 3 cpv.
2 che subordina le possibilità di ampliamento alla condizione che il volume di
questi fabbricati non venga aumentato in maniera apprezzabile. L'art. 13 cpv. 2
NAPR non è quindi applicabile agli altri edifici, conformi alle NAPR. Per
questi edifici, gli ampliamenti verticali ed orizzontali devono unicamente
rispettare l'altezza massima e le distanze prescritte dagli art. 3, 4 ed 8
NAPR.
Non sarebbe invero logico escludere la
possibilità di ampliare in modo sostanziale gli edifici esistenti alle distanze
prescritte soltanto perché non rispondono ai criteri volumetrici stabiliti
dagli art. 13 cpv. 2 e 3 cpv. 2 NAPR. Non è in particolare dato di vedere per
qual motivo si dovrebbe negare il permesso per un ampliamento sostanziale di un
edificio la cui volumetria non è manifestamente inferiore rispetto a quella
degli edifici circostanti, allorché l’edificio potrebbe comunque essere
realizzato ex novo, come nuova costruzione.
3.2. Nell'evenienza concreta, il resistente
ha inizialmente inteso ristrutturare il complesso formato dai tre fabbricati di
cui si è detto in narrativa, innalzandolo di un piano e trasformandolo in casa
d'abitazione. Nella misura in cui aveva per oggetto un fabbricato (part. n.
__________ RF) posto a circa 2 m dalla casa del ricorrente, la trasformazione
andava qualificata come un intervento su una costruzione esistente in contrasto
con la distanza minima di 4 m, prescritta dall'art. 3 NAPR verso edifici con
aperture. Se fosse ammissibile o meno è questione che deve essere lasciata indecisa,
poiché il resistente ha comunque modificato la domanda, limitando l'ampliamento
ai due stabili più lontani (part. __________ e __________ RF) dalla casa del
ricorrente. Questa variante, contrariamente a quanto assume il Consiglio di
Stato, non costituisce più un intervento riferito ad un edificio esistente in
contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, ma rappresenta un
semplice ampliamento di edifici conformi alle NAPR. Verso la casa del
ricorrente, gli stabili che verrebbero sopraelevati rispettano infatti
compiutamente la distanza minima di 4 m sancita dall'art. 3 NAPR. Non occorre
quindi far capo all'art. 39 RLE, che disciplina le trasformazioni degli edifici
esistenti in contrasto con il diritto posteriore. Basta che l'ampliamento risulti
conforme all'art 13 NAPR.
Orbene, da questo profilo, la prevista
sopraelevazione, pur costituendo un ampliamento sostanziale di edifici che non
presentano una volumetria manifestamente inferiore a quella degli stabili
circostanti, rispetta compiutamente i parametri edilizi applicabili alla zona
del nucleo. Essa si adegua infatti alle caratteristiche edilizie ed architettoniche
degli edifici tradizionali (art. 13 cpv. 1 NAPR), rientra nei limiti d'altezza
fissati dall'art. 8 e si conforma alla distanza di 4 m prescritta dall’art. 3
cpv. 1 NAPR verso edifici con aperture.
La licenza in contestazione va quindi confermata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi parzialmente diversi
da quelli indicati dal giudizio impugnato, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono a
carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 4, 8, 13 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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