AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.52
Data decisione, Autorità:
20.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00052
Lugano
20 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 449), che respinge l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
decisione 23 luglio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata
di 19 mesi;
vista la risposta 23 febbraio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 10
agosto 1977 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di
categoria B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti
amministrativi, segnatamente:
22 settembre 1989 ammonimento,
per aver circolato a 139/133 km/h (limite 100 km/h);
29 luglio 1993 revoca
della licenza di condurre della durata di un mese, per aver circolato alla
velocità di 132/126 km/h (limite 80 km/h);
24 giugno 1994 ammonimento,
per aver circolato a 109/103 km/h (limite 80 km/h);
14 dicembre 1994 revoca
della licenza di condurre della durata di un mese e 15 giorni, per aver
circolato a 136/130 km/h (limite 100 km/h);
12 ottobre 1995 revoca
della licenza di condurre della durata di sei mesi, per aver circolato in stato
di ebrietà;
21 novembre 1995 revoca
della licenza di condurre della durata di 15 giorni, per aver circolato a
126/120 km/h (limite 100 km/h);
23 maggio 1997 ammonimento
per aver circolato a 127/121 km/h (limite 100 km/h).
b) L'11 aprile 1998, verso le ore 07.20,
__________ è stato trovato addormentato al volante della sua vettura
posteggiata nel mezzo del piazzale della posta di __________. Il tasso di concentrazione
alcolica nel sangue non è tuttavia stato determinato, poiché il ricorrente si è
opposto al prelievo del sangue ed alla prova con l'etilometro.
B. a) In
seguito a questi fatti, il 23 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha
revocato a __________ la licenza di condurre (già ritirata al momento
dell'accertamento dell'infrazione) a scopo di ammonimento dall'11 aprile 1998
al 10 novembre 1999, negando altresì l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
b) Contro la predetta decisione di revoca
della licenza __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato con ricorso
31 luglio 1998. In quella sede ha in buona sostanza contestato di aver
circolato in stato di ebrietà. Ha inoltre chiesto l'annullamento della
decisione impugnata adducendo di aver bisogno della licenza di condurre per
motivi professionali.
L'11 agosto 1998 il ricorrente ha inoltre
presentato alla Presidente del Consiglio di Stato un'istanza di misure
provvisionali volta a restituire al ricorso l'effetto sospensivo. Tale
richiesta è stata accolta con risoluzione 18 agosto 1998.
C. Con
decisione 4 maggio 1999 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha inflitto
al ricorrente 30 giorni di detenzione e una multa di fr. 1'500.-- per i reati
di circolazione in stato di ebrietà e di opposizione alla prova del sangue.
Contro tale decisione __________ ha ricorso
dapprima alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
e successivamente alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. Entrambe
le istanze hanno respinto il gravame.
D. Con
decisione 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto dal ricorrente, confermando il provvedimento di revoca pronunciato
dalla Sezione della circolazione.
Il Governo ha ricordato innanzi tutto che
__________ è stato condannato per guida in stato di ebrietà e che in virtù del
principio dell'unità e della sicurezza del diritto non poteva scostarsi dalla
decisione penale cresciuta in giudicato con la quale era stato accertato quel
titolo di reato generatore di una revoca obbligatoria della licenza di
condurre.
Evocati i precedenti dell'insorgente e
negata la sussistenza, in capo a quest'ultimo, di un bisogno professionale di
condurre veicoli a motore, l'Esecutivo ha stabilito per finire che la durata
della revoca era adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità.
E. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando in via
provvisionale che al ricorso venga concesso effetto sospensivo. Nel merito
chiede in via principale che la decisione venga annullata ed in via subordinata
che la durata della revoca della licenza venga ridotta al minimo legale.
Adduce in buona sostanza che lo stato di
ebrietà rimproveratogli risulta suffragato unicamente dalla visita medica
effettuata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________,
poiché non esiste agli atti nessuna determinazione precisa del tasso alcolico:
a suo dire, manca pertanto qualsiasi prova concreta. Per quanto concerne la
durata del provvedimento, sostiene nuovamente di aver bisogno della licenza di
condurre al fine di potersi recare presso i vari centri scolastici da lui
diretti e ubicati oltre Gottardo.
F. Il
Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare
la risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. L'insorgente detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi
dell'art. 43 PAmm, essendo personalmente e direttamente toccato dalla decisione
impugnata. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf
Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce perciò sul ricorso in rassegna con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
- In primo
luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la
decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data
nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm.
Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio non
dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 15
febbraio 2000 possiede già ex lege effetto sospensivo e quindi la
domanda del ricorrente si avvera priva di oggetto.
- La licenza
di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere revocata se il
conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La durata
della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è
stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno un anno
se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver
guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato
(art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr).
La revoca
della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
- Il
ricorrente contesta il provvedimento impugnato asserendo di non aver circolato
in stato di ebrietà debole-medio.
4.1. A questo proposito occorre rilevare che
secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158
consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e
seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli
accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
4.2. Nel caso in esame, come già accennato
in narrativa, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di aver circolato in
stato di ebrietà e di essersi opposto alla prova del sangue dalla Corte delle
Assise correzionali di Mendrisio in data 4 maggio 1999. Tale decisione è
inoltre stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello ed in seguito dalla Corte di cassazione penale del
Tribunale federale.
In siffatte evenienze, questo Tribunale non
può scostarsi dagli accertamenti e dalle conclusioni di colpevolezza contenuti
nei predetti giudizi penali quo al reato di circolazione in stato di ebbrezza.
Le tesi opposte addotte dall'insorgente vanno disattese.
4.3. Per quanto concerne la perizia del
STCA, va ricordato che il referto è stato commissionato allo scopo di escludere
l'esistenza di un caso di etilismo tale da giustificare l'adozione di una
misura amministrativa di sicurezza. A dispetto di quanto auspica il ricorrente,
le sue risultanze non servono ad evitargli la revoca di ammonimento per aver
guidato in stato di ebrietà, né possono condizionare la durata del
provvedimento, stabilita in funzione dei soli criteri indicati all'art. 33 cpv.
2 OAC.
- 5.1. La
legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave
minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di
comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di
condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva
(Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
n. 2457).
Di norma si ammette che il rischio (anche
solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per
questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del
periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffauser,
op. cit., vol. III, n. 2458).
5.2. La colpa del ricorrente, che ha
circolato in stato di ebrietà debole-medio è indubbiamente grave, a maggior
ragione se si considera che non è la prima volta che viene colto e sanzionato
per questa infrazione.
__________ è in effetti recidivo ai sensi
dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, avendo guidato in stato di ebrietà a poco
più di due anni dalla scadenza della precedente revoca della patente che gli
era stata inflitta per ebbrezza al volante.
5.3. Oltre ad essere recidivo, il ricorrente
ha alle sue spalle degli importanti precedenti. Nello spazio di 8 anni è stato
in effetti colpito da numerosi provvedimenti amministrativi (quattro revoche e
tre ammonimenti) e ciò malgrado persiste in comportamenti contrari alla legge.
Giusta l'art. 33 cpv. 2 OAC si giustifica perciò di estendere il periodo di
revoca oltre il minimo legale di un anno fissato dall'art. 17 cpv. 1 lett. d
LCStr.
- Invano
allega l'insorgente, direttore di una scuola di lingue, di aver assolutamente
bisogno della licenza di condurre per motivi professionali e precisamente per
recarsi presso i vari centri scolastici ubicati oltre S. Gottardo.
Per __________ tale necessità è ben lungi
dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. Non è
certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di
conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come
potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
In quanto esposto dal ricorrente si possono
unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole
comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione
anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per
dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali
inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso
per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici
oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg.,
consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29
ottobre 1993 in re D.S.).
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli
è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e
del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a
motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato
nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi
normalmente adottata dai Tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della
revoca in 19 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio
della proporzionalità.
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1
lett. d, 30 cpv. 2 OAC; 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché
fissi un nuovo periodo di revoca.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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