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Numero d'incarto:
52.2000.45
Data decisione, Autorità:
23.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00045
Lugano
23 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di
contro
la decisione 25 gennaio 2000 (n. 293) con cui il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 15
dicembre 1999 dall'insorgente contro le deliberazioni adottate dall'assemblea
parrocchiale di __________ nella seduta del 2 dicembre 1999;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'assemblea
parrocchiale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 2
dicembre 1999 per deliberare su preventivo 1999, consuntivo 1998, nomina del
consiglio parrocchiale (membri e supplenti) e dei revisori.
B. Con ricorso
15 dicembre 1999 __________ è insorto contro le menzionate deliberazioni e
contro quella di approvazione del verbale della seduta innanzi al Consiglio di
Stato, al quale ha domandato di annullarle.
C. Con
risoluzione 25 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato tutte le deliberazioni
per violazione delle disposizioni relative al contenuto del verbale, tranne
quella concernente la nomina del consiglio parrocchiale, che ossequiava tali
disposti.
D. Con ricorso
8 febbraio 2000 __________ si è aggravato al Tribunale amministrativo contro il
giudicato governativo. Poiché le disposizioni relative al contenuto del verbale
erano state violate anche per quanto concerneva la deliberazione circa la sua approvazione,
l'insorgente chiede che tutte le decisioni adottate dall'assemblea nella seduta
del 2 dicembre 1999, senza eccezioni, vengano annullate.
Il Consiglio di Stato e il consiglio
parrocchiale di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Con atto 10 marzo 2000 il ricorrente ha
chiesto al Tribunale di poter replicare.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale
del 10 marzo 1987 [LOC] attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC).
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
ricorrente, cittadino attivo cattolico apostolico domiciliato nel territorio
della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa è
dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). In applicazione dell'art. 49
cpv. 3 PAmm il Tribunale ritiene di non dover concedere all'insorgente il
diritto, eccezionale, di replicare.
-
2.1.
Giusta l'art. 20 § LLCC la convocazione e la tenuta dell'assemblea parrocchiale
sono rette dalle norme della legge organica comunale. Il Consiglio di Stato ne
ha dedotto un tassativo rinvio agli art. 24 seg. e 29 cpv. 2 LOC, che
regolamentano il contenuto e l'approvazione del verbale da parte dell'assemblea
comunale. Esaminando la sola censura mossa dal ricorrente contro tale
documento, ossia quella che fosse stato approvato in maniera illegale, il
Governo ha accertato - preliminarmente e d'ufficio - che esso non indicasse,
per ogni votazione, il numero dei votanti ed inoltre quello dei favorevoli, dei
contrari e degli astenuti, come prescritto dall'art. 29 cpv. 2 LOC (via l'art.
24 cpv. 1 lett. c LOC). L'autorità di ricorso ha pertanto annullato già per
questo motivo tre deliberazioni adottate dall'assemblea parrocchiale riunitasi
il 2 dicembre 1999 (approvazione del preventivo 1999, approvazione del
consuntivo 1998 e nomina dei revisori), senza dover affrontare la contestazione
sollevata dall'insorgente. Per quanto concerneva invece la nomina del consiglio
parrocchiale (membri e supplenti), che ha avuto luogo a scrutinio segreto (art.
15 cpv. 1 RLCC), il Governo ha ritenuto soddisfatti i requisiti legali circa il
contenuto della verbalizzazione delle relative deliberazioni assembleari. Esso
ha altresì ritenuto che l'indicazione apposta alla fine di tale documento,
secondo cui esso era stato "letto ed approvato", bastasse per
concludere che i presenti, indipendentemente dal numero, avessero confermato la
correttezza di tale deliberazione. Il Consiglio di Stato ha dunque respinto la
corrispondente censura: l'unica, del resto, che questi aveva mosso contro il
verbale. Il giudizio impugnato merita tutela, se non nei motivi, per lo meno
nel risultato.
2.2.
Contrariamente all'assunto governativo, l'art. 20 § LLCC non rinvia
direttamente ed imperativamente alle disposizioni della vigente LOC concernenti
il contenuto e l'approvazione del verbale. Tale rinvio è piuttosto riferito
alle corrispondenti norme della legge organica comunale del 13 giugno 1854,
vigente al momento in cui è stata promulgata la LLCC (RDAT 1989 n. 12 consid.
2.2.2.): norme oltretutto recepite, sostanzialmente per intero, nel RLCC (cfr.
gli art. 20, 22 e 33 LOC 1854 e gli art. 13 e 20 RLCC). Questa differenza è
rilevante ai fini dell'esito del gravame. In effetti, fosse applicabile la
vigente LOC, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, allora si imporrebbe la
conclusione opposta a quella cui esso è approdato, poiché il verbale
dell'assemblea 2 dicembre 1999 non è stato redatto, per quanto concerneva la
deliberazione circa la sua approvazione, secondo quanto prescrive l'art. 29
cpv. 2 LOC (via l'art. 24 cpv. 1 lett. c LOC), facendo difetto l'indicazione
nello stesso del numero dei votanti ed inoltre del numero dei favorevoli, dei
contrari e degli astenuti. Diversamente l'art. 33 LOC 1854, riassunto all'art.
20 RLCC, prescrive solo che, prima dello scioglimento dell'assemblea, il verbale
deve essere letto, da questa approvato e, da ultimo firmato dal presidente e
dal segretario. La menzionata disposizione legale non esige pertanto
l'indicazione del risultato esatto della votazione di approvazione del verbale.
L'indicazione, nel documento, che esso è stato "letto ed approvato",
come si avvera nel concreto caso, basta pertanto per conferire validità alla verbalizzazione
dell'approvazione del verbale votata dall'assemblea, senza che sia ulteriormente
necessario di specificare il numero dei votanti, quello dei favorevoli, dei
contrari e degli astenuti: esigenza oltretutto parzialmente attenuata, per
quanto concerne l'assemblea parrocchiale, dal fatto che quest'ultima, diversamente
da quella comunale (art. 14 cpv. 1 LOC), può deliberare qualunque sia il numero
dei cittadini presenti (art. 16 cpv. 1 RLCC, analogo all'art. 30 LOC 1854).
2.3. Contrariamente a quanto crede
l'insorgente, le disposizioni circa la (redazione della) approvazione del
verbale assembleare non sono state violate. Del resto, sia soggiunto a titolo
abbondanziale, una disattenzione di dette norme può, di principio, condurre
solo all'annullamento della deliberazione concernente questo oggetto (ossia
l'approvazione del verbale), tranne nel caso in cui sussistono contestazioni
circa il risultato delle deliberazioni adottate nel corso dell'assemblea cui il
verbale si riferisce (cfr. diffusamente, per analogia, in materia comunale RDAT
I-1994 n. 4 consid. 2.5. e 2.7.). Ora, il risultato dell'elezione del consiglio
parrocchiale cui ha proceduto l'assemblea tenutasi il 2 dicembre 1999 non è
controverso.
- Il ricorso
deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico
dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 24, 25, 29, 208, 209 LOC; 20, 22,
30, 33 LOC; 1854, 20, 28 LLCC; 10, 13, 15, 16, 20 RLCC; 18, 28, 46, 49 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.-- , è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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