AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.44
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00044
Lugano
11 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di
contro
la decisione 25 gennaio 2000 (n. 314) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso 17 dicembre 1999 con cui l'insorgente ha
chiesto l'iscrizione nel registro dei patrizi di __________;
viste le risposte:
-
11 febbraio 2000 della
sezione degli enti locali;
-
21 febbraio 2000 del
patriziato di __________;
-
23 febbraio 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'ufficio patriziale
di __________ ha pubblicato il registro dei patrizi durante il periodo 1-20
dicembre 1999. Con ricorso 17 dicembre 1999 __________ è insorto innanzi al
Consiglio di Stato, chiedendo di esservi iscritto. Suo padre aveva acquistato
lo stato di patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP: disposizione
transitoria, che permetteva ai figli maggiorenni di madre patrizia sposata con
un non patrizio di acquistare lo stato di patrizio della madre facendone
richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della LOP. Il ricorrente ha
pertanto dedotto il suo stato di patrizio dal rapporto di filiazione con il
padre.
B. Con
decisione 25 gennaio 2000, sommariamente motivata, il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame. Esso ha considerato che l'art. 41 cpv. 1 LOP ostava alla
trasmissione dello stato di patrizio del genitore (che aveva acquistato detto
stato valendosi dell'art. 154 cpv. 2 LOP) ai figli che, come il ricorrente,
erano già maggiorenni alla data di entrata in vigore della LOP. Questa
conclusione è stata giustificata soprattutto con il fatto che nella seduta del
13 dicembre 1999 il Gran Consiglio aveva risolto di non dar seguito alla
petizione inoltratagli da __________, il quale proponeva l'aggiunta di un
capoverso 3 all'art. 154 LOP, volto a permettere ai discendenti maggiorenni di
chi aveva acquistato lo stato di patrizio giusta il capoverso 2 della stessa
disposizione di acquistare a loro volta lo stato di patrizio facendone richiesta
entro un anno dalla sua entrata in vigore.
C. Con ricorso
8 febbraio 2000 __________ ha impugnato il giudizio governativo dinanzi a
questo Tribunale. Il ricorrente mette in evidenza il differente trattamento
riservato ai figli maggiorenni rispetto a quelli minorenni circa l'acquisto
dello stato di patrizio per filiazione nel caso in cui il loro genitore abbia
acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP.
Sostiene che il legislatore non ha mai inteso creare simile disparità di
trattamento. Inoltre, evadendo la mozione di __________ il Gran Consiglio non
ha escluso una soluzione in via giurisprudenziale del problema sollevato
tramite la stessa. Il ricorrente ribadisce pertanto la sua domanda di essere
iscritto nel registro dei patrizi di __________.
Il Consiglio di Stato e la sezione degli
enti locali postulano la reiezione del gravame. L'ufficio patriziale di
__________ si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 61 cpv. 3 LOP). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 61 cpv. 2
LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La LOP,
adottata il 28 aprile 1992, è entrata in vigore il 1 gennaio 1995. L'acquisto
dello stato di patrizio per filiazione è regolato all'art. 41 LOP. Giusta il
primo capoverso dello stesso, acquista lo stato di patrizio il figlio minorenne
di genitore patrizio. Questa disposizione è accompagnata da una norma
transitoria, l'art. 154 cpv. 2 LOP, che permetteva ai figli maggiorenni di madre
patrizia, sposata con un non patrizio, di acquistare lo stato di patrizio della
madre entro un anno dall'entrata in vigore della legge, facendone richiesta
all'ufficio patriziale. Il padre del ricorrente, __________, nato il 16 giugno
1930, ha acquistato lo stato di patrizio di __________ in applicazione di
quest'ultima disposizione, in quanto figlio maggiorenne di madre patrizia
coniugata con un non patrizio, __________, presentando una richiesta in tal
senso all'ufficio patriziale l'11 dicembre 1995. Il ricorrente è nato il 23
maggio 1969. Alla data di entrata in vigore della LOP egli era soltanto
abiatico di donna (nonna) patrizia. Egli non può pertanto aver acquistato lo
stato di patrizio di __________ in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOP. Il
ricorrente, in quanto maggiorenne, non ha adempiuto i requisiti di applicazione
di quest'ultima norma nemmeno a partire dall'11 dicembre 1995, quando il padre
ha acquistato lo stato di patrizio. __________ non può nemmeno derivare lo
stato di patrizio dall'art. 154 cpv. 2 LOP. In effetti tra il 1 gennaio 1995,
data di entrata in vigore della LOP, sino al 1 gennaio 1996, data di decadenza
della facoltà istituita dalla stessa norma di acquistare lo stato di patrizio,
egli non versava - né versa d'altra parte a tutt'oggi - nella situazione di
figlio di madre patrizia sposata con un non patrizio; inoltre egli non ha
inoltrato tempestivamente istanza di acquisto dello stato di patrizio
fondandosi su detta normativa. Il ricorrente potrebbe tuttavia conseguire lo
stato di patrizio se si dovesse ritenere che egli poteva beneficiare, in quanto
figlio, dell'acquisto di questo stato da parte di suo padre, che egli sia cioè
divenuto patrizio di __________ l'11 dicembre 1995 per effetto della richiesta
del genitore, insieme a quest'ultimo, in applicazione dei combinati art. 41
cpv. 1 e 154 cpv. 2 LOP.
-
3.1.
Attraverso la vigente LOP il legislatore ha inteso agevolare l'accesso alla
cittadinanza patriziale nel rispetto della parità tra i sessi e tenendo altresì
conto dei nuovi diritti matrimoniale e di cittadinanza (cfr. il messaggio 5
dicembre 1989, pubbl. in RVGC sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 1, pag.
170 segg., 194). L'acquisto dello stato di patrizio, che è riservato
esclusivamente al cittadino ticinese (art. 40 LOP), ha luogo per filiazione
(art. 41 LOP), per matrimonio (art. 42 LOP) o per concessione dell'assemblea o
del consiglio patriziale (art. 43 LOP).
3.2. Per quanto concerne l'acquisto della
cittadinanza patriziale in via di filiazione, retto dall'art. 41 LOP, nel
messaggio 5 dicembre 1989 il Consiglio di Stato aveva suggerito di considerare
patrizio per nascita il figlio di un genitore patrizio (cfr. RVGC cit., pag.
194 e 255, relativamente al progetto dell'art. 41 cpv. 1 LOP). Il messaggio
governativo proponeva inoltre di concedere al figlio maggiorenne di madre
patrizia sposata con un non patrizio la possibilità di acquistare lo stato di
patrizio della madre facendone richiesta all'ufficio patriziale entro un anno
dall'entrata in vigore della legge (cfr. ibidem, pag. 202 seg. e 283 relativamente
al progetto dell'art. 155 cpv. 2 LOP, corrispondente all'attuale art. 154 cpv.
2 LOP, inserito tra le norme transitorie).
La Commissione della legislazione aveva
condiviso tale impostazione (cfr. il relativo rapporto del 13 settembre 1991,
RVGC cit., pag. 287 segg., 298, 304, 318 e 347). Durante la discussione
parlamentare concernente l'art. 41 LOP, l'on. __________ chiese in che modo
sarebbe stato definito lo stato dei figli minorenni di madre patrizia coniugata
con un non patrizio. Per risolvere questo problema, il Gran Consiglio accolse
pertanto una proposta di modifica dell'art. 41 cpv. 1 LOP formulata direttamente
in quella sede dal direttore del dipartimento delle istituzioni, secondo cui acquistava
lo stato di patrizio il figlio minorenne di genitore patrizio. In questo modo,
secondo quanto spiegato dal menzionato Consigliere di Stato, la norma sarebbe ritornata
applicabile non solo ai figli nati dopo l'entrata in vigore della legge - come
proponevano messaggio e rapporto - ma anche a quelli che, a questa data, erano
ancora minorenni (cfr. RVGC cit., pag. 159).
3.3. Con petizione 9 marzo 1998, modificata
il 3 maggio successivo, indirizzata al Gran Consiglio __________ di __________
ha sollecitato una modifica della LOP. Il petente ha rilevato come i figli
maggiorenni di una persona che aveva acquistato lo stato di patrizio in
applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP non avessero acquisito la cittadinanza
patriziale, diversamente da quanto era accaduto - via l'art. 41 cpv. 1 LOP -
per quelli minorenni. Per eliminare questo effetto, egli ha pertanto chiesto
l'introduzione di un capoverso 3 all'art. 154 LOP, che permettesse ai
discendenti maggiorenni di chi avesse acquistato lo stato di patrizio valendosi
delle facoltà concesse attraverso il secondo capoverso della detta disposizione
di conseguire lo stesso fine facendone richiesta all'ufficio patriziale entro
un anno dall'entrata in vigore della norma.
Nel rapporto 29 novembre 1999 la maggioranza
della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha riconosciuto l'esistenza del
problema sollevato nella petizione in rassegna, per lo meno nella misura in cui
concerneva i figli maggiorenni di cui il padre avesse acquistato lo stato di
patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, ossia - concretamente - gli
abiatici maggiorenni di nonna patrizia sposata con un non patrizio. Il
conferimento del diritto a conseguire la cittadinanza patriziale a tutti i
discendenti maggiorenni di genitori che potevano acquistare lo stato di
patrizio via l'art. 154 cpv. 2 LOP indipendentemente dal fatto che questi ultimi
avessero o non avessero fatto capo a tale facoltà è invece apparso alla maggioranza
della Commissione come eccedente la volontà e la disponibilità del legislatore.
La maggioranza della Commissione ha pertanto invitato il Gran Consiglio ad
ammettere la necessità di rimediare alle conseguenze generate dalla situazione
legale vigente, anziché rinviarle alla sede giurisprudenziale. Sarebbe spettato
in seguito al Governo di valutare l'opportunità di elaborare un progetto di modifica
di legge.
Con rapporto di identica data la minoranza
della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha invece invitato il
Parlamento a non dare alcun seguito alla petizione. Premesso che durante i
dibatti commissionali e parlamentari concernenti l'adozione della LOP nessuno
aveva pensato (alla possibilità di concedere lo stato di patrizio) al
discendente maggiorenne di cui il padre aveva acquistato la cittadinanza
patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, essa ha sostenuto che si
trattava di innestare una norma transitoria su di un'altra norma transitoria,
frattanto decaduta, per risolvere il problema di un numero limitato di persone.
Questo modo di procedere avrebbe, per contro, potuto generare delle ulteriori
rivendicazioni, riaprendo una discussione senza fine circa la cittadinanza
patriziale, pregiudizievole alle soluzioni di compromesso conseguite nel 1992.
Una modifica della LOP non appariva pertanto opportuna. La Commissione ha
pertanto riservato la soluzione delle singole situazioni attraverso l'interpretazione
della legge da parte delle autorità chiamate a giudicare i ricorsi inoltrati
contro il registro dei patrizi.
Nella seduta del 13 dicembre 1999 il Gran
Consiglio, aderendo al testé illustrato rapporto della minoranza della
Commissione delle petizioni e dei ricorsi, ha deciso di non dar seguito alla
petizione di __________.
- 4.1. L'art.
8 Cost. - in precedenza art. 4 dell'or abrogata Cost. 1874 - assicura l'uguaglianza
giuridica. Giusta il suo primo capoverso tutti sono uguali davanti alla legge.
Il secondo capoverso soggiunge che nessuno può essere discriminato, in particolare
a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione
sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o
politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. L'uguaglianza è
inoltre tutelata dall'art. 7 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.
4.2. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, un decreto di portata generale
viola il principio dell'uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost. se, per
fattispecie analoghe, opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie
e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano
tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un
trattamento diverso. Il menzionato principio impone unicamente che fattispecie
giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in
modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano
effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da
motivi seri ed obiettivi (RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a con rinvii, relativamente
all'art. 4 Cost. 1874). Anche il legislatore cantonale è vincolato dal principio
dell'uguaglianza sancito all'art. 8 Cost. (DTF 124 I 159 consid. 2c = RDAT
II-1998 n. 35, sempre riferito all'art. 4 Cost. 1874).
4.3.
Dall'esposizione - svolta nei considerandi che precedono - circa l'acquisto
della cittadinanza patriziale, risulta che quando un figlio maggiorenne di
madre patrizia sposata con un non patrizio ha acquistato lo stato di patrizio
facendo capo alla norma transitoria prevista all'art. 154 cpv. 2 LOP,
quest'ultima legge ha previsto degli effetti giuridici differenti per quanto
concerne i suoi figli. Quelli minorenni hanno difatti acquisito, per questo
stesso fatto, lo stato di patrizio del padre (rispettivamente madre) attraverso
l'applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOP. Quelli maggiorenni, cui quest'ultima
disposizione legale non ritornava applicabile, sono invece rimasti esclusi
dalla trasmissione della cittadinanza patriziale. La diversità di trattamento
tra figli minorenni e figli maggiorenni - che si tratti di figli di uno stesso
genitore o di figli di genitori differenti, poco importa - è dunque data. Tale
differenza non è inoltre stata legittimata attraverso una motivazione pertinente,
oggettivamente sostenibile sotto l'aspetto giuridico. Al momento dell'adozione
della LOP, nel 1992, la possibilità che chi avrebbe acquistato la cittadinanza
patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP potesse avere dei figli
maggiorenni non venne presa in considerazione. Grazie alla petizione di
__________ il Parlamento ha comunque avuto modo di chinarsi sulla stessa. Il
Legislativo si è tuttavia rifiutato di modificare la legge onde parificare,
com'era stato chiesto attraverso la menzionata petizione, i figli maggiorenni a
quelli minorenni. E questo per ragioni di opportunità, coincidenti -
soprattutto - con il timore che la parificazione dei figli maggiorenni a quelli
minorenni di chi aveva acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione
dell'art. 154 cpv. 2 LOP avrebbe potuto costituire il punto di partenza di
nuove rivendicazioni dello stato di patrizio da parte di altre categorie di
discendenti o parenti dimenticate (cfr. il rapporto della minoranza della
Commissione delle petizioni e dei ricorsi, riassunto al consid. 3.3.). Non perché
considerava tale differenza legittima e giustificata. L'esigenza, resa concreta
ed attuale dal gravame in esame, di assicurare il rispetto dell'art. 8 Cost. in
questa precisa ipotesi sussiste pertanto pienamente malgrado le preoccupazioni
dinanzi evocate.
4.4. La
LOP ha dunque creato e mantenuto una illegittima disparità di trattamento circa
la trasmissione dello stato di patrizio per filiazione di chi ha acquistato la
cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP tra figli
minorenni e figli maggiorenni. Per porvi rimedio bisogna applicare l'art. 41
cpv. 1 LOP prescindendo dall'aggettivo "minorenne". Al
ricorrente deve di conseguenza essere riconosciuto lo stato di patrizio di
__________, in quanto si deve ritenere che egli poteva beneficiare, poiché
figlio (minorenne o maggiorenne poco importa), dell'acquisto di questo stato da
parte di suo padre giusta l'art. 154 cpv. 2 LOP: egli è pertanto divenuto cittadino
patrizio di __________ l'11 dicembre 1995 per effetto della richiesta del genitore,
insieme a quest'ultimo.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la
decisione governativa annullata. Deve pertanto essere ingiunto all'ufficio
patriziale di __________ di inscrivere l'insorgente nel registro dei patrizi.
-
Il
Tribunale non preleva tassa di giudizio né spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 Cost, 7 Costituzione cantonale, 41,
61, 154 LOP, 3, 18, 28, 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. La decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di
Stato è annullata.
§§ E' fatto ordine all'ufficio patriziale di
__________ di iscrivere __________, nato il __________, nel registro dei
patrizi.
-
Non si
prelevano tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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