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Numero d'incarto:
52.2000.325
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00325
Lugano
26 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2000 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 29 novembre 2000 (n. 5368) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 16 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del
permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadina ucraina, ha lavorato in Svizzera dal 1° marzo al 31 ottobre 1994 in
qualità di ballerina al beneficio di successivi permessi mensili di dimora
temporanei (L). Il 1° febbraio 1995, la ricorrente è rientrata nel nostro Paese
per svolgere la medesima attività fino al 31 luglio successivo sulla scorta di
analoghi permessi. Dopodiché, essa è stata autorizzata a soggiornare in
Svizzera fino al 31 agosto 1995 quale turista. Il 27 luglio 1995 il figlio
dell'insorgente __________ ha raggiunto la madre grazie ad un visto turistico
di 90 giorni. Il 17 agosto del medesimo anno, __________ ha chiesto all'allora
Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle
istituzioni un permesso di soggiorno in attesa di sposarsi con il cittadino
elvetico __________, presso il quale abitava da qualche settimana. Le nozze
sono state celebrate il __________. Per vivere insieme al marito, __________ ha
ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima
scadenza fissata per il 31 agosto 2000. Anche __________ è stato posto al
beneficio di un permesso di soggiorno B per vivere insieme alla madre. Con
decreto 31 marzo 1999 il Pretore del Distretto di Lugano - sezione 6 ha autorizzato
in via supercatelare la sospensione della comunione domestica dei coniugi
__________, i quali vivevano all'epoca ad __________. Dal 29 giugno 1999, l'insorgente
abita con suo figlio in via __________ a __________. Dal 28 gennaio 2000
__________ lavora in qualità di venditrice e sarta indipendente.
B. a) Il 4
luglio 2000 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
il rinnovo del suo permesso di dimora e quello di __________. Su richiesta del
dipartimento volta ad accertare la situazione coniugale dei coniugi ,
il 26 luglio 2000 la Polizia cantonale ha steso un rapporto da cui risultava
che la coppia viveva separata almeno dall'aprile 1999 e che __________ era legata
sentimentalmente con un cittadino turco in situazione irregolare ().
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
16 agosto 2000 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il
permesso di dimora a __________ e - di riflesso - a suo figlio __________.
L'autorità ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per le quali era
stato concesso loro un permesso per soggiornare in Svizzera. Agli stessi è
stato fissato un termine con scadenza al 30 settembre 2000 per lasciare il
territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4,
7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS. La risoluzione, spedita per raccomandata, non è
stata ritirata dall'interessata. Della predetta decisione, __________ ne è
venuta a conoscenza il 7 settembre 2000 allo sportello dell'Ufficio regionale
degli stranieri di __________.
C. Adìto il 22
settembre 2000 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso
il 29 novembre 2000. Il Governo ha considerato tardivo il gravame, in quanto
inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse da respingere nel merito, poiché la
ricorrente aveva commesso un abuso di diritto invocando il vincolo matrimoniale
ormai privo di contenuto almeno dall'aprile 1999 per poter continuare a
soggiornare in Svizzera.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ e suo figlio __________ si aggravano ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando
il rinnovo dei rispettivi permessi di dimora. La ricorrente sostiene di non
aver ritirato la raccomandata, perché era in vacanza, e ritiene che il termine
per ricorrere decorresse a partire dal 7 settembre 2000, momento in cui essa ha
preso conoscenza del provvedimento adottato dall'autorità di prime cure.
Critica i funzionari dell'Ufficio regionale degli stranieri (in seguito: URS)
per non averla avvertita che stava per scadere il termine per impugnare la
decisione. Nel merito, contesta di aver commesso abuso di diritto invocando il
suo matrimonio con __________ al fine di continuare a soggiornare nel nostro
Paese.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Ucraina alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera dei cittadini ucraini, accordo dal quale potrebbe scaturire
un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto,
l'interessata risulta ancora sposata con __________. Di conseguenza essa ha, in
linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle
rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità. Va inoltre osservato
che __________ è al beneficio di un permesso di soggiorno per vivere insieme alla
madre (ricongiungimento famigliare).
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione
dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non
preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti
dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la
decisione 16 agosto 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita
dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il
giorno stesso al domicilio della ricorrente (via __________ a __________), la
quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni, dal 17 al
24 agosto successivo. L'invio è pertanto stato retrocesso al mittente. I 15
giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 25
agosto 2000, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza
all'ufficio postale, e sono scaduti l'8 settembre 2000 (v. art. 2.3.6 lett. b
1° periodo della Condizioni generali della posta, stato al luglio 2000; cfr.
anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale
sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata
al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i
quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che
la decisione di non rinnovare a __________ e a suo figlio __________ il
permesso di dimora adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta
in giudicato il 9 settembre 2000. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato
dall'insorgente il 22 settembre 2000 era dunque manifestamente tardivo. A
ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame.
2.2. Non porta a diversa conclusione il
fatto che l'insorgente era - a suo dire - assente all'estero per vacanza e che,
di conseguenza, è venuta a conoscenza della decisione in parola soltanto il 7
settembre 2000. Innanzitutto giova osservare che essa non ha prodotto alcuna
prova di quanto asserito. Ma anche se ciò corrispondesse a realtà, non risulta
che essa abbia agito con diligenza, prendendo tutte quelle misure necessarie
per tutelarsi affinché la corrispondenza le venisse recapitata, per esempio, tramite
terza persona (DTF 115 Ia 15 consid. 3a, 17 segg. consid 3 b; 113 Ib 296
consid. 2a), o informandosi in merito alla scadenza del termine di ricorso per
opporsi al mancato rinnovo del permesso di dimora al momento in cui è venuta a
conoscenza della decisione, il 7 settembre 2000, presso l'URS. A quella data,
essa aveva ancora a disposizione il giorno successivo per opporvisi.
L'insorgente non può neppure invocare con successo le sue modeste conoscenze in
ambito amministrativo. La sua professione di venditrice/sarta indipendente ed
il fatto che il gravame in rassegna è stato redatto di suo pugno, dimostrano
che essa dispone di un'intelligenza e di nozioni che possono essere considerate
nella media, certamente sufficienti per rendersi conto dell'importanza di un
invio raccomandato. Che l'URS non abbia avvertito la ricorrente della scadenza
del termine non è dunque di decisivo rilievo. Tanto più che l'insorgente non
adduce nemmeno che il 7 settembre 2000 i funzionari di tale ufficio le avessero
assicurato che la decorrenza dei termini iniziava a quel momento. Né, d'altra
parte, essa ha invocato la restituzione in intero contro il lasso dei termini
(art. 12 PAmm).
2.3. Il Consiglio di Stato ha pertanto
correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da __________ e
da suo figlio __________ e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il
ricorso in esame va perciò respinto.
- Tassa e
spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________ e suo figlio
__________, cittadini ucraini, sono tenuti a lasciare il territorio del Cantone
Ticino entro il 20 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente
ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico dei
ricorrenti.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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