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Numero d'incarto:
52.2000.318
Data decisione, Autorità:
31.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00318
Lugano
31 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 del
Consorzio depurazione acque del __________
contro
la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4508) che annulla la decisione 6 giugno 2000 del consiglio del Consorzio
depurazione acque del __________ che approva il progetto per le opere di
potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque e stanzia il relativo
credito;
viste le risposte:
-
14 dicembre 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
20 dicembre 2000 del
Consorzio depurazione acque del __________;
-
19 dicembre 2000 del
Dipartimento del territorio (SPAA);
-
20 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1988 il
Consorzio depurazione acque del __________ ed il Consorzio depurazione acque di
__________ hanno stipulato una convenzione per depurare in comune le acque dei
rispettivi comprensori presso l'impianto di __________. La convenzione
stabilisce, fra l'altro, che in caso di realizzazione di nuove opere i consorzi
s'impegnano a partecipare proporzionalmente ai loro interessi al pagamento dei
costi di costruzione e alle spese d'esercizio supplementari (art. 8). In questo
caso, la delegazione del __________ è tenuta a consultare il consiglio del
__________ in analogia a quanto previsto dall'art. 33 LCCom. In caso di
disaccordo, è prevista dapprima una procedura di conciliazione davanti al
Dipartimento dell'ambiente ed in seguito una procedura arbitrale (art. 9 e 12).
B. Il 2 maggio
2000 la delegazione del __________ ha licenziato un messaggio (n. 69)
postulante lo stanziamento di un credito di fr. 3'994'764.-- per la
realizzazione di opere supplementari presso l'IDA di __________. In
particolare, è previsto il risanamento delle vasche esistenti, il trattamento
delle nuove vasche con prodotti impermeabilizzanti, la ristrutturazione
dell'edificio per il trattamento dei fanghi, la copertura delle celle biostyr,
l'adeguamento delle cisterne dei precipitanti, l'arredamento degli uffici e del
laboratorio, la posa di misuratori e campionatori automatici, nonché la
formazione di un bacino di raccolta delle sabbia e della ghiaia all'entrata dell'impianto.
Ravvisando in
queste opere semplici interventi di potenziamento ed adeguamento dell'impianto
esistente, la delegazione del __________ ha ritenuto superfluo raccogliere il
preavviso dei legislativi dei comuni consorziati prescritto dall'art. 33 LCCom.
Si è quindi limitata a convocare i rappresentanti di questi comuni e del
__________ per un'informazione dettagliata sui lavori.
Con scritto del 31
maggio 2000 il __________ ha chiesto che fosse dato avvio alla procedura di
consultazione prevista dall'art. 33 LCCom, contestando la necessità e l'utilità
di certe opere, in particolare del dissabbiatore.
C. Il 6 giugno
2000 il consiglio del __________ ha approvato all'unanimità il messaggio n. 69
e stanziato il credito richiesto.
Contro questa risoluzione il __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando
che fosse fatto obbligo al __________ di avviare la procedura di consultazione
prescritta dall'art. 33 LCCom.
D. Con
giudizio 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed
annullato la risoluzione impugnata.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le
opere in contestazione esigessero l'avvio della procedura prevista dall'art. 33
LCCom.
E. Con istanza
27 ottobre 2000 il __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rivedere il
succitato giudizio, negando in particolare che gli interventi previsti fossero
da considerare alla stregua di nuovi. Lo confermerebbe il fatto che l'autorità
federale si è dichiarata disposta a sussidiarli nella misura del 90 %, benché
la LPAc abbia soppresso ogni sussidio per i nuovi impianti.
Ravvisando nell'istanza gli estremi di un
ricorso, il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato l'ha trasmessa al Tribunale
cantonale amministrativo per competenza.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato ed il __________, mentre
la SPAA ha rilevato che l'UFAFP ha escluso dal sussidio federale opere per un
importo di fr. 460'000.--, assicurandolo per la rimanenza.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e
208 LOC. L'istanza di revisione, inoltrata al Consiglio di Stato prima della
scadenza del termine di impugnazione, va in effetti configurata e trattata come
ricorso.
La legittimazione attiva del __________ è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto
al __________ la legittimazione a ricorrere. Il __________ non contesta questa
deduzione. A ragione, poiché non si può negare che il consorzio qui resistente,
legato al ricorrente dalla convenzione di cui si è detto in narrativa,
appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione
è collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto
ed intenso di quello che intercorre con il resto della collettività. Né si può
negare che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale
a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli
arreca.
- Giusta
l'art. 33 cpv. 1 LCCom, i progetti per opere consortili, con il relativo piano
di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle assemblee
e dei consigli comunali dei comuni membri. I comuni devono pronunciarsi entro
sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimersi (cpv. 2).
Il preavviso dei comuni non vincola i
delegati chiamati a pronunciarsi sui progetti per oper consortili ed a
stanziare i necessari crediti. Esso permette nondimeno ai comuni di partecipare
indirettamente al processo di formazione delle decisioni riguardanti tali
opere, influenzando le scelte che i loro delegati sono chiamati ad effettuare
nell'ambito dei consigli consortili. L'obbligo di allegare ai progetti per
opere consortili il relativo piano di finanziamento sottolinea l'intenzione del
legislatore di attribuire al preavviso il significato di un atto volto a
temperare l'autonomia decisionale, di cui fruiscono i delegati comunali,
costringendo quest'ultimi a confrontarsi con la posizione preventivamente assunta
dai rispettivi legislativi di fronte agli impegni, soprattutto d'ordine
finanziario, che essi si apprestano a contrarre per conto dei comuni membri del
consorzio.
Stando al suo tenore letterale, l'art. 33
LCCom si applica a tutte le opere. Una limitazione dell'obbligo di consultare i
comuni membri, che ne restringa il campo d'applicazione al caso di opere nuove,
non è deducibile né dal testo della norma, né dalle finalità che persegue, né
dai materiali legislativi (cfr. Messaggio n. 1717 del Consiglio di Stato
concernente la LCCom del 12.2.71, in Verbali del Gran Consiglio, sess. ord.
aut. 1973, pag. 700). Una limitazione di tale obbligo alle opere nuove o a
quelle che maggiormente incidono sulle finanze dei comuni membri può tutt'al
più essere giustificata dalla necessità di evitare che la capacità operativa
dei consorzi risulti eccessivamente pregiudicata dai ritardi provocati dal
termine decadenziale sancito dal cpv. 2 dell'art. 33 LCCom; termine, che, in
pratica, impone ai consigli consortili di non deliberare sui messaggi per la
realizzazione di opere consortili prima che siano trascorsi sei mesi dalla loro
notifica ai comuni.
Ai fini del presente giudizio, la questione
non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata.
- Nell'evenienza
concreta, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'importanza delle
opere previste dal messaggio in esame non permettesse al consorzio ricorrente
di sottrarsi all'obbligo, sancito dall'art. 33 LCCom, di raccogliere preventivamente
l'avviso dei comuni membri.
La decisione è immune da violazioni di
legge. Essa è in effetti conforme al testo della norma in questione, che non
prevede eccezioni all'obbligo di consultazione. Risponde inoltre alla ratio
dell'art. 33 LCCom, che intende concedere ai comuni consorziati la possibilità
di esprimere il loro parere soprattutto sulla necessità e sull'utilità di
realizzare opere di cui sono chiamati a sopportare i costi.
Invano pretende il consorzio ricorrente di
beneficiare di un'esenzione a tale obbligo, asserendo che gli interventi in
discussione non sarebbero da considerare come opere nuove, ma come un semplice
adattamento delle opere esistenti.
La tesi non può essere accreditata.
Anzitutto perché l'art. 33 LCCom non si limita ad assoggettare all'obbligo di
consultazione soltanto le opere nuove. Privo di rilievo è di conseguenza il
fatto che l'autorità federale non consideri la maggior parte degli interventi
in oggetto alla stregua di opere nuove. In secondo luogo, perché anche se si
volesse ammettere una simile interpretazione riduttiva della norma in
questione, non sarebbero date le premesse per scostarsi dalla regola. Almeno il
dissabbiatore, non previsto dal progetto inizialmente approvato, dovrebbe
infatti essere considerato come un'opera nuova, soggetta a tale obbligo. A
maggior ragione se si tien conto del fatto che la sua realizzazione è resa
necessaria soprattutto a causa di certe attività industriali insediatesi nella
zona del __________. Circostanza, questa, che secondo il consorzio resistente
potrebbe giustificare una diversa ripartizione dei costi fra i comuni
consorziati o convenzionati. Da ultimo, perché l'entità degli oneri, che i
membri del consorzio sono chiamati a sopportare, non permette di prescindere dalla
loro preventiva consultazione.
- Fermo
restante che la mancata consultazione dei comuni membri del consorzio costituisce
una violazione di formalità essenziali, implicante l'annullamento delle deliberazioni
del consiglio consortile, la decisione impugnata merita pertanto di essere
confermata.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 38 LCCom; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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