AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.315
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00315
Lugano
20 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000, no. 5330, del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso
risoluzione 20 marzo 2000, con la quale il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di
un camino interno all'abitazione esistente al mappale no. __________ RF
di tale comune;
viste le risposte:
-
18 dicembre 2000 del
municipio di __________;
-
18 dicembre 2000 del
Dipartimento del territorio, SPAA;
-
20 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
09 gennaio 2001 di
__________;
-
22 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato alla resistente __________
il permesso di edificare una casa d'abitazione primaria al mappale no.
__________; per il riscaldamento dell'edificio è stato previsto un impianto
elettrico;
che nel
1999 la resistente ha realizzato un camino interno, dotato di un comignolo
sporgente per 50 cm dal colmo del tetto non previsto dalla licenza edilizia;
che, su
richiesta del municipio, il 7 febbraio 2000 essa ha inoltrato una domanda di
costruzione in sanatoria;
che durante il periodo di pubblicazione
__________, proprietario della vicina part. n. __________ ha presentato
opposizione, lamentandosi per le immissioni di fumo provenienti dal comignolo;
che il 24 febbraio 2000 la Sezione
protezione aria ed acqua (SPAA), richiamati l'art. 11 cpv. 2 e 3 LPAmb, l'OIAt
e le Raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio concernenti l'altezza minima dei camini su tetto (Raccomandazioni
UFAFP), ha preavvisato favorevolmente la domanda;
che, dopo aver preso conoscenza
dell'opposizione interposta dal vicino, il 14 marzo 2000 l'autorità
dipartimentale ha precisato che "in considerazione della sua ubicazione
e conformemente al punto 7 delle citate Raccomandazioni, l'autorità comunale
potrà prescrivere un'altezza maggiore di 50 cm";
che il 20 marzo 2000 il municipio ha
rilasciato la licenza in sanatoria alla condizione di sopraelevare il camino di
50 cm;
che il 29 novembre 2000 il Consiglio di
Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo l'impugnativa contro di
essa interposta da __________;
che, respinte le prove chieste
dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'impianto fosse
conforme alle esigenze poste dalla legislazione ambientale;
che contro tale pronuncia il soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera anzitutto al
Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito,
rifiutandosi - senza alcuna giustificazione - di assumere le prove notificate;
che, nel merito, l'insorgente rileva che a
causa dell'ubicazione del comignolo e delle correnti d'aria esistenti il fumo
emesso invade la sua proprietà, pregiudicandone l'abitabilità; al municipio ed
all'autorità dipartimentale incombeva pertanto l'obbligo di verificare
concretamente se malgrado la sopraelevazione del comignolo le emissioni
generate rispettano o meno gli art. 6 e 36 cpv. 3 OIAt; chiede di poter
prendere visione degli atti, sollecita l'esperimento di un sopralluogo e
postula l'allestimento di una perizia;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella
risoluzione impugnata; ad identica conclusione giunge __________ con argomenti
di cui si dirà all'occorrenza; l'Ufficio delle domande di costruzione e
dell'esame d'impatto ambientale (UDC) sollecita invece un incontro tra le
parti, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo tribunale;
che la SPAA precisa dal canto suo di aver
preavvisato favorevolmente l'intervento, non ravvisandovi alcunché di
particolare; aggiunge di aver conferito all'autorità comunale, maggiormente
cognita della situazione dei luoghi e delle condizioni climatiche locali, la
facoltà di imporre una maggior altezza del camino in applicazione della cifra 7
delle Raccomandazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE; la legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE);
l'impugnativa, tempestiva (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti; non è invero compito specifico
di questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle
istanze inferiori (art. 65 PAmm);
che il gravame va accolto, già perché il
Consiglio di Stato ha palesemente violato il diritto di essere sentito
dell'insorgente (art. 29 Cost.), omettendo di motivare il rifiuto di assumere
le prove notificate dall'insorgente;
che l'autorità di ricorso può invero
valutare anticipatamente la concludenza delle prove offerte, rifiutandosi di
assumere prove insuscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio; il rifiuto deve tuttavia essere debitamente motivato;
che il ricorrente si è opposto
all'approvazione del camino edificato da __________ a causa delle immissioni di
fumo che il suo utilizzo provoca nella sua abitazione;
che è indubbio che il camino in esame
costituisce un impianto (stazionario) ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2
cpv. 1 lett. a OIAt, cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela
contro l'inquinamento atmosferico; dal momento che è stato approvato e
realizzato dopo il 1. gennaio 1985, data di entrata in vigore della LPAmb, trattasi
più precisamente di un impianto stazionario nuovo e dunque interamente assoggettato
all'ossequio della limitazione delle emissioni fissate da tale legislazione
(art. 11-14 LPAmb; art. 3-6 OIAt);
che pertanto l'esame della domanda di
costruzione in rassegna implicava una puntuale verifica delle immissioni di
fumo derivanti dall'impianto ai fondi circostanti ed in particolare
all'abitazione dell'insorgente;
che, in sede di rilascio della licenza
edilizia, l'autorità cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al
RLE) ha omesso di esperire tale agevole verifica, limitandosi a richiamare i
disposti della LPAmb e delle sue ordinanze di applicazione (cfr. avvisi
dipartimentali 24 febbraio e 14 marzo 2000);
che il generico rinvio all'art. 11 cpv. 2
LPAmb, che sancisce il principio della limitazione delle emissioni alla fonte,
all'OIAt ed alla cifra 7 delle Raccomandazioni UFAFP, a norma della quale in
casi particolari l'autorità può prescrivere una maggiore altezza di 50 cm dei
comignoli, non risponde in particolare alle esigenze d'accertamento che
incombono all'autorità;
che il Dipartimento del territorio non
poteva nemmeno affidare al municipio il compito di procedere a tale
accertamento, poiché l'applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze
(cfr. DL d'applicazione della LPAmb, RS 9.2.1.1.) è di sua esclusiva ed
indelegabile competenza;
che anche per questo motivo la decisione
impugnata dev'essere annullata, rinviando gli atti all'istanza inferiore,
affinché rimedi alle summenzionate carenze istruttorie, verificando l'effettivo
carico inquinante generato dal camino ed imponga, se del caso, adeguate misure
di prevenzione (cfr. in particolare art. 11 seg. LPAmb; inoltre la giurisprudenza
sopra citata);
che dato l'esito dell'impugnativa non si
prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm); le ripetibili sono
invece poste a carico della resistente (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 7 cpv. 7 e 11 cpv. 1 LPAmb, 1
segg. OIAt; cifra 7 Raccomandazioni dell'UFAFP concernenti l'altezza minima dei
camini su tetto; 3 cpv. 1 e 21 LE; 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE;
1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 2000, no. 5330,
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di
Stato, affinché proceda come ai considerandi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
La
resistente rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster