AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.303
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00303
Lugano
20 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 novembre 2000 di
patr. dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 7
novembre 2000 (n. 4876) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 giugno 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in
materia di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadina italiana, è dalla nascita al beneficio di un permesso di domicilio
con prossimo termine di controllo fissato per il 19 settembre 2002. La
ricorrente ha due figlie, nate da diverse relazioni: la prima, __________, è
stata affidata nel 1987 ad una famiglia, mentre la seconda, nata __________
anni più tardi, è stata adottata da terzi. Durante il suo soggiorno in Svizzera,
__________ ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e
giudiziarie penali (segnatamente per violazione alla LStup e reati
patrimoniali); essa è stata pure ammonita a tre riprese dall'autorità
competente in materia di stranieri. Nel 1984, essa ha dovuto ricorrere all'assistenza
pubblica. La ricorrente ha problemi di salute, in particolare soffre di crisi
epilettiche.
B. Con
decisione 13 giugno 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________
a seguito del suo comportamento generale tenuto durante la sua residenza in
Svizzera, fissandole il 30 settembre 2000 quale termine per lasciare il territorio
cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10
cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia
rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione nei confronti di
__________ a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino e si è limitata a
decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha posto in particolare evidenza che,
nonostante i tre ammonimenti emessi nei suoi confronti, l'interessata aveva
continuato a delinquere, dimostrando di non sapersi adattare all'ordinamento
elvetico. Ha pure dato rilievo al fatto che essa era a carico dell'assistenza
pubblica in maniera continua e rilevante (fr. 238'067.–) e che non aveva mai
rimborsato quanto anticipatole dallo Stato. Ha infine ritenuto che __________
potesse risiedere in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo
a quello ticinese, e rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista per
sottoporsi ad eventuali cure mediche, a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
C. Con
giudizio 7 novembre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. Il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità
di prime cure fosse legittimo e conforme al principio della proporzionalità. Secondo
l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a rimpatriare la ricorrente era
prevalente su quello, della stessa, di vivere in Svizzera a seguito delle 10
condanne (di cui 9 a una pena privativa della libertà) inflittele fino a quel
momento, dei 3 ammonimenti amministrativi decretati nei suoi confronti e del
forte carico assistenziale da essa accumulato in 16 anni. Il Consiglio di Stato
ha ritenuto anch'esso che il trasferimento della ricorrente in un Paese
dell'UE, segnatamente in Italia, fosse esigibile. Secondo il Governo, non
portava a diversa conclusione il fatto che __________ soffrisse di epilessia,
dal momento che l'UE dispone delle apposite strutture per assisterla. Le ha
nondimeno indicato la possibilità di farsi eventualmente curare nel nostro
Paese nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri, comprovandone
tuttavia la necessità. Ha pure ritenuto che la decisione di rimpatrio fosse
conforme all'art. 8 CEDU, in quanto non le impediva di mantenere i contatti con
__________ e i suoi famigliari (fratelli) residenti in Svizzera. La domanda di
assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che non vi siano i presupposti
per la decadenza del suo permesso di domicilio. Minimizza la gravità dei reati
da essa commessi, asserendo di non aver messo in pericolo la sicurezza pubblica
e giustifica il fatto di essere caduta a carico dell'assistenza con la
malattia. Informa di aver presentato una domanda di invalidità. Ritiene che il
provvedimento impugnato violi il principio della proporzionalità, in quanto non
tiene conto che essa è nata e cresciuta in Svizzera e che non ha legami con
l'Italia. Sostiene che il suo allontanamento dal nostro Paese comporterà gravi
conseguenze sul suo equilibrio psicofisico e sulle sue relazioni famigliari.
Chiede di essere sentita. Con istanza pedissequa al gravame, postula
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
F. Con istanza
27 dicembre 2000 __________ ha domandato di poter replicare. Il Tribunale non
accede tuttavia a questa richiesta (art. 49 cpv. 3 PAmm).
G. In seguito,
la ricorrente ha versato agli atti diversa documentazione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni
d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non
sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In
particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la
ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in
applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase
LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo
dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua
dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9
cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione
della ricorrente non è necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il
giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono
alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa
possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e
rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
N. 141 e 146). Tanto più che con il gravame in rassegna, essa ha ben espresso i
motivi per cui ha impugnato il provvedimento adottato dal Consiglio di Stato.
- 2.1. Il
permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS),
perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la
sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o
non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita
(lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade
in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).
L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può
essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra
adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto,
segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata
del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia
subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata
sull'art. 10 cpv. 1 lett. d può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso
nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto
(art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni
decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente
essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il
trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a
quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo
Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga
conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di
stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza
di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una
decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il
fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi,
il rimpatrio di uno straniero può essere dunque ordinato soltanto se si
rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art.
10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg.
consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno
di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni
di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme,
per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque
apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
- 3.1. In
concreto, l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare
una decisione di espulsione, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per
rapporto al lungo soggiorno della ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi
emanato, in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. Risulta inoltre che la
medesima autorità non ha tentato di accordarsi preventivamente con il Paese
d'origine dell'insorgente in merito al trasferimento di quest'ultima. Il
provvedimento da essa pronunciato è dunque assimilabile ad una decisione
d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata
sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: per il che, esso deve rispettare tutte le
condizioni previste dalla legge per questo genere di misura, tenendo inoltre
presente che la Repubblica italiana garantisce la cura alle persone indigenti
(art. 32 Costituzione italiana). Va rilevato che è pure stato dato particolare
rilievo al comportamento poco esemplare tenuto dall'insorgente durante il suo
soggiorno in Svizzera (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
3.2. Le autorità inferiori hanno
correttamente evidenziato che, con la sua condotta in generale e i suoi atti,
__________ denotava di non voler o di non essere grado di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita. Le 10 condanne inflitte all'insorgente tra il
1988 e il 2000 - incontestate ed elencate in modo dettagliato nella risoluzione
governativa cui si rimanda per brevità (v. consid. E, pag. 13) - costituiscono
senz'altro un fattore di rilievo, unitamente ai tre ammonimenti pronunciati nei
suoi confronti, per ammettere la persistenza di un motivo di espulsione fondato
sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, facendo di lei una persona indesiderata in
Svizzera.
3.3. A partire dal 1984, __________ ha
dovuto ricorrere all'assistenza sociale, contraendo un debito verso lo Stato
per una somma complessiva di oltre fr. 250'000.–. Ne consegue che, cadendo a
carico dello Stato in maniera continua e rilevante, essa adempie gli estremi
per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. La ricorrente sottolinea
di aver depositato nel frattempo una domanda per ottenere una rendita di invalidità
(doc. B). Ci si può dunque chiedere se vi sia il rischio che l'interessata
chieda prestazioni assistenziali anche in futuro e per un importo rilevante. Il
quesito non necessita tuttavia di essere approfondito, in questa sede, per le
ragioni che verranno esposte nel prossimo considerando.
- Occorre
ora verificare se il provvedimento adottato rispetta il principio di proporzionalità,
in particolare le esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS come
pure l'art. 16 cpv. 3 ODDS.
__________ ha __________ anni e risiede nel
nostro Paese sin dalla nascita. La lunga durata del soggiorno in Svizzera della
ricorrente costituisce invero un elemento di sicuro peso nell'ambito della
ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di
una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1
consid. 4c). D'altra parte, va anche preso in considerazione il comportamento
generale tenuto dall'insorgente durante il suo soggiorno. Dal lato professionale,
__________ ha iniziato un apprendistato nel ramo della vendita nell'ottobre
1982, abbandonando tuttavia il tirocinio già nel dicembre successivo. E' solo
nel settembre 1987 che ha trovato lavoro, questa volta come operaia generica,
attività cessata già l'anno successivo. Dopodiché l'insorgente, già a carico
dell'assistenza pubblica dal 1984, non ha più ripreso a lavorare e ha incominciato
a delinquere. Sebbene le autorità giudiziarie e amministrative abbiano dato
fiducia a __________, sospendendo condizionalmente in diverse occasioni la pena
di detenzione con un periodo di prova rispettivamente ammonendola più volte, essa
ha continuato a commettere reati. Con il suo comportamento in generale, la
ricorrente ha dunque dimostrato un'incapacità pressoché totale di adattarsi alle
regole vigenti nel nostro Paese.
D'altro canto, __________ ha i suoi più
stretti famigliari in Svizzera: i suoi fratelli, di cui due hanno acquisito la
cittadinanza elvetica, e sua figlia __________, ancorché affidata a terzi (v.
rapporto informativo 3 dicembre 1996 Polizia cantonale; scritto 22 luglio 1997
del Servizio medico-psicologico di __________ alla patrocinatrice dell'insorgente).
La ricorrente, oltre ad essere tossicodipendente (oppiacei), ha problemi di
ordine psicofisico che non vanno sottovalutati. Essa soffre da anni di una
forma epilettica primaria con frequenti crisi comiziali (certificato medico 26
giugno 2000 del Dr. med. __________). Inoltre, dal rapporto 20 ottobre 2000
steso dal Servizio psico-sociale di __________, agli atti, risulta - tra
l'altro - quanto segue:
"(…) la paziente soffre di una grave
malattia neurologica e, oltre ad altri disturbi di tipo fisico, recentemente ha
dovuto essere ricoverata presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio
in seguito ad uno scompenso psichico grave. Riteniamo che lo stato di salute
della nostra paziente sia precario dal punto di vista fisico che psichico e
attualmente mettiamo in dubbio la sua capacità di vivere autonomamente senza
andare rapidamente incontro a dei peggioramenti. La malattia neurologica di cui
è affetta si ripresenta frequentemente nonostante una adeguata terapia.
Riteniamo che ella non abbia le risorse sufficienti né per far fronte a
qualsiasi tipo di situazione stressante nuova né a una attività lavorativa; e a
questo proposito sosteniamo la domanda di una rendita di invalidità attualmente
in corso. Se la paziente dovesse essere obbligata a lasciare la Svizzera, ella
si troverebbe confrontata con una situazione nettamente al di sopra delle sue
risorse e questo causerebbe un tracollo psicologico, con alta probabilità di
gesti autolesivi estremi. A questo proposito bisogna tener conto del fatto che
la paziente ha un passaporto italiano, ma in Italia non ha mai vissuto e non ha
persone di riferimento. Il suo allontanamento dalla Svizzera significherebbe
pertanto esporre una persona gravemente ammalata sia dal punto di vista fisico
che psichico ad una situazione del tutto disorganizzata e priva di punti di
riferimento e di aiuto e questo metterebbe direttamente a repentaglio le sue
possibilità di sopravvivenza".
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che
l'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dal nostro Cantone è
preponderante, dal momento che __________ può continuare a farsi curare
nell'UE, segnatamente in Italia, e rientrare in Svizzera in qualità di turista
per mantenere i contatti con i suoi famigliari ed il medico curante. Il Governo
non ha tuttavia tenuto in debita considerazione - ed anzi ha semplicemente
ignorato - i rischi che correrebbe la salute dell'insorgente, in caso di suo
allontanamento dal territorio cantonale, riconducibili ai problemi psichici
illustrati nel rapporto 20 ottobre 2000 del servizio psico-sociale di
__________. La valutazione circa l'ossequio del principio della proporzionalità
effettuata dall'istanza inferiore appare, pertanto, viziata. Il gravame deve
quindi essere accolto già per questo motivo e gli atti retrocessi al Governo
affinché si pronunci nuovamente sul ricorso, tenendo conto di tali importanti
elementi di valutazione, se del caso dopo averli approfonditi. Inoltre dagli
atti non si evince in maniera sufficientemente chiara ed esauriente se la ricorrente
possa trasferirsi nel suo Paese d'origine, ossia se in Italia risiedano parenti
o familiari con cui potrebbe intrattenere strette relazioni e che potrebbero
prendersi cura della stessa o trovarle una struttura adatta alle sue necessità.
Nel contempo, il Governo valuterà nuovamente se sussiste ancora un interesse
pubblico all'allontanamento dell'insorgente dal territorio cantonale. In questo
senso, accerterà se la ricorrente ha continuato a delinquere anche in seguito.
Esso aggiornerà pure la verifica circa la situazione economica dell'insorgente
al fine di accertare se è sempre a carico dell'assistenza pubblica, se ha
trovato un'attività lavorativa stabile e se ha ottenuto la richiesta rendita di
invalidità a cui avrebbe diritto, come già preteso dinnanzi all'autorità
inferiore e ribadito dinnanzi al Tribunale sulla scorta della documentazione versata
agli atti.
- Dato l'esito
del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
La domanda di assistenza giudiziaria va accolta, in quanto il gravame non
appariva infondato sin dall'inizio e l'insorgente versa in precarie condizioni
economiche (art. 30 PAmm). Non si assegnano ripetibili (STA 3 giugno 1998 in re
K.E.R.).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 6,
10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7
novembre 2000 (n. 4876) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sulla decadenza
del permesso di domicilio della ricorrente.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è accolta.
§. Di conseguenza la patrocinatrice della
ricorrente è invitata a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la
propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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