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Numero d'incarto:
52.2000.296
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00296
Lugano
12 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 novembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 ottobre 2000, n. 4662, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
9 agosto 2000, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
circolazione, gli ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre;
vista la risposta 29 novembre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
novembre 1981 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria
B. In seguito egli è stato oggetto di svariati provvedimenti amministrativi, segnatamente:
12.01.1982: revoca di tre
mesi e quindici giorni, per aver circolato in stato di ebrietà ed aver omesso
di osservare un semaforo rosso;
20.05.1983: revoca di un
anno e sei mesi per aver circolato in stato di ebrietà; persa la padronanza del
veicolo ha invaso la corsia di contromano abbattendo un pilastro di granito;
riammissione alla guida il 10.04.1984, a seguito dell'accoglimento della sua
istanza di riesame;
09.01.1985: revoca a tempo
indeterminato per aver circolato in stato di spossatezza, perdendo la
padronanza del veicolo e causando un incidente; riammissione alla guida il
19.06.1985 dietro presentazione di un certificato medico;
19.08.1986: revoca
definitiva per aver circolato in stato di ebrietà, omettendo di fermarsi ad uno
stop e collidendo con un'altra vettura; riammissione alla licenza di allievo
conducente il 23 giugno 1992;
29.05.1990: divieto di
circolare con ciclomotori a tempo indeterminato per aver circolato in stato di
ebrietà con tale mezzo;
23.06.1992: riammissione
alla LAC e superamento di nuovi esami teorici e pratici;
16.04.1998: revoca di due
anni per aver circolato in stato di ebrietà (2.18-2.65 per mille); il periodo
di revoca è stato scontato dal 26 dicembre 1997 al 25 dicembre 1999.
B. Il 2 aprile
2000, verso le ore 06.15, __________ è stato sorpreso dalla polizia cantonale
mentre dormiva al posto di guida della propria autovettura, che si trovava ferma
all'entrata dell'area di servizio di __________ in territorio autostradale di
__________. Viste le sue condizioni fisiche, l'insorgente è stato tradotto presso
la gendarmeria di __________, dove si è rifiutato di sottoporsi al prelievo del
sangue. L'esito della prova etanografica ha dato esito positivo nella misura
dell'1,90 per mille. Sottoposto a visita medica presso l'Ospedale __________ di
__________, il medico ha accertato uno stato di ebrietà medio. All'interessato
è stata immediatamente ritirata la licenza di condurre.
C. a) Con
risoluzione 31 maggio 2000, la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo ed a tempo
indeterminato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso
__________ e ad una valutazione medico-internistica presso uno specialista FMH
in medicina interna o generale. La decisione è stata fondata sugli art. 16 cpv.
1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC.
b)
Richiamato il rapporto peritale 28 luglio 2000 del lic. phil. __________, con
risoluzione 9 agosto 2000 l'autorità dipartimentale ha revocato all'insorgente
la licenza di condurre a titolo definitivo giusta gli art. 16 cpv. 3 lett. e e
17 cpv. 2 LCStr. L'autorità di revoca ha inoltre disposto che un eventuale
riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5 anni) ed alle condizioni
previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr. Ad un eventuale ricorso è stato tolto
l'effetto sospensivo.
D. Con
decisione 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato
dal ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, riducendo nondimeno
il periodo di prova a tre anni e quattro mesi (scadenza: agosto 2003). La
riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un
certificato medico e di un rapporto, allestito da Ingrado centro cura dell'alcoolismo,
attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta
disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande
alcoliche, nonché al superamento di un esame psicotecnico ai sensi dell'art. 9
OAC. Richiamate le risultanze del referto peritale, in sostanza l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che il ricorrente non è in grado di superare motu proprio
la tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche e che pertanto è inidoneo
alla guida. Per contro è stata lasciata aperta la questione a sapere se egli è
da considerarsi incorreggibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, non avendo
tale elemento portata propria.
E. Contro la
predetta decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando la
restituzione immediata della licenza di condurre. In via subordinata ha
domandato che la licenza di condurre gli fosse revocata a tempo indeterminato
con un periodo di prova di 12 mesi. Egli ha ribadito di non aver circolato in
stato di ebrietà il 2 aprile 2000. Il Consiglio di Stato si sarebbe fondato
unicamente sul rapporto peritale 28 luglio 2000, senza tenere minimamente in
considerazione il certificato 20 luglio 2000 del dr. __________, dal quale
risulta che egli non è dipendente dall'alcool.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
G. Con
sentenza 16 maggio 2001 inc. 72.00.257 la Corte delle Assise correzionali del
Tribunale penale cantonale ha prosciolto __________ dall'accusa di circolazione
in stato di ebrietà ed opposizione alla prova del sangue. Informato
dell'assunzione agli atti di tale decisione, il ricorrente ha presentato il 16
agosto 2001 un memoriale di osservazioni, mettendo in evidenza il fatto che la
notte del 2 aprile 2000 egli non ha infranto norme della circolazione stradale
e pertanto l'art. 16 cpv. 3 lett. e LCStr risulta inapplicabile, rimandando per
quanto attiene alla (contestata) ipotesi di alcolismo a quanto già esposto nel
ricorso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal
complemento istruttorio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non appare invece
necessario sentire il teste notificato dall'insorgente. Considerate le
risultanze del procedimento penale avviato nei confronti di quest'ultimo,
l'audizione del teste non porterebbe alcun elemento di rilievo per il presente
giudizio.
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, ed indipendentemente da
una eventuale disamina sulla applicabilità dell'art. 16 cpv. 3 lett. e LCStr
che si rivela in concreto ininfluente per il giudizio sulla fattispecie alla
luce della evidente applicabilità dei succitati disposti, la licenza di
condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme
di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La revoca a scopo
di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi
negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64
consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op.
cit., n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente
comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura
condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con
particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la
licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. francese, 1955
II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del
conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio
dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC
(RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
3.Come si è accennato in narrativa, il ricorrente è stato prosciolto
in ambito penale dagli addebiti che gli erano stati mossi (cfr. sentenza 16
maggio 2001 delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale). Al
proposito va tuttavia osservato che trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza e non di ammonimento, il giudizio dell'autorità amministrativa è
indipendente dalle risultanze del procedimento penale, quando, come è stato
accertato nel presente caso (cfr. consid. 4), è stato provato che l'amministrato
è inidoneo a condurre veicoli a motore a causa della sua dipendenza dall'alcol.
La sicurezza stradale è in ogni caso prevalente.
- Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della
perizia 28 luglio 2000 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non
contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette
in dubbio le conclusioni.
4.1.
Durante il colloquio avuto con l'interessato, il perito lo ha interrogato in
merito alla sua vita, si è informato circa i suoi precedenti specifici quale
conducente fino a rievocare i fatti del 2 aprile 2000. Considerato il tasso
alcolico dell'1,9 per mille riscontrato alle 6.15 della mattina, l'esperto ha
stimato che il peritando doveva aver ingerito circa una ventina di birre,
mentre quest'ultimo ha affermato di aver bevuto "sicuramente di più di
10 birre". Il fatto di non saper tenere conto del proprio consumo è
stato ritenuto preoccupante dal perito, come pure che il peritando non è apparso
assolutamente impressionato delle quantità di alcol che riesce ad assumere e
delle revoche fino ad ora scontate. L'insorgente ha poi ammesso che rispetto al
passato gli capita meno frequentemente di consumare alcol in modo smodato, in
media una volta al mese durante il finesettimana ed in compagnia di amici. A
detta del perito ciò evidenzia un problema dipsomanico, ossia la perdita di
controllo nel bere in tali circostanze.
A torto il ricorrente ritiene che non sia
stato considerato il parere del dr. __________, il quale ha escluso che vi
fosse un abuso di bevande alcoliche al momento del suo esame (cfr. parere 20 luglio
2000). Il lic. phil. __________ si è chinato in modo approfondito sulle
conclusioni espresse dal medico, chiedendo anche dei complementi di analisi e
di dati, richieste che hanno potuto essere soddisfatte solo parzialmente. Per
quanto al momento della valutazione del dr. __________ non vi fossero indizi di
un problema cronico alcolcorrelato, i dati raccolti dal lic. phil. __________
dal 1997 al maggio 2000 (cfr. perizia pag. 4) evidenziano la presenza di "periodici
ma frequenti abusi alcolici importanti con anche (sia intercalati che
parallelamente) dei consumi eccessivi abituali." L'analisi effettuata
dal lic. phil. __________ non appare in contrasto con quanto espresso dal
medico, ritenuto che abbraccia un lasso di tempo maggiore e che si china su
aspetti psicologici, non considerati dall'esame internistico al quale si è -
giustamente - limitato il dr. __________.
All'insorgente è stato poi sottoposto il
grafico reattivo di Wartegg ed il test di disegno di Koch. Questi attestano un
profilo segnato prevalentemente da limiti nel controllo razionale e volitivo
delle energie, ciò che conferma quanto detto innanzi. Per gli aspetti alcolcorrelati
gli è pure stato sottoposto il questionario MAST-R e la scala dell'alcolismo di
Mc Andrew, che hanno evidenziato la presenza di un alcolismo grave. Nel corso
del colloquio è inoltre emerso che l'insorgente tende a banalizzare la
problematica del guidare in stato di ebrietà.
Il perito da quindi concluso che "appare
principalmente presente un annoso consumo alcoolico smodato occasionale ma
anche frequentemente abituale e comunque facile e prevedibile, che in passato
(negli anni ottanta in particolare, ma anche recentemente) è sicuramente stato
cronicamente acuto, come si evince dai precedenti e dagli esami medici; esso
sembra essere principalmente legato alle situazioni di convivialità e in parte
probabilmente anche alla gestione degli stati emotivi e/o dell'umore, ma è
ormai diventata una caratteristica tipologica del peritando". L'esperto,
dopo aver evidenziato che attualmente non sono presenti chiari o sospetti segni
fisici e aspetti internistici permanenti associabili clinicamente ad un consumo
regolare o abituale di sostanze alcooliche, ha tuttavia evidenziato che per
quanto concerne l'atteggiamento del peritando verso la guida sicura "appare
presente un resistente e acritico atteggiamento di sottovalutazione della
pericolosità degli eccessi alcoolici per la guida, e ciò nonostante le molte
misure amministrative subite (complessivamente oltre otto anni di revoca)"
(cfr. rapporto peritale pag. 7).
4.2. La perizia del lic. phil. __________
appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso.
Il referto, che verte unicamente
sull'idoneità dell'interessato alla guida, risulta essere chiaro ed
approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver
aderito a torto alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui
l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e
la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
Da quanto esposto discende che le condizioni
giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,
sono adempiute.
- Rimane da
esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 3 anni e
4 mesi è proporzionata alla fattispecie.
5.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici,
deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione
deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo
di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque
anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha
conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente,
non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il
periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde
così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può
avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente
(cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180
segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
5.2. Come si è visto, il ricorrente è già
stato oggetto di svariate misure di revoca della licenza di condurre. Inoltre
dall'ultimo provvedimento adottato nei suoi confronti è trascorso un lasso di
tempo alquanto breve (tre mesi). Malgrado i lunghi periodi di revoca che ha
dovuto scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento dalle vicende. In
definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa
conclusione è pure confortata dal parere del perito lic. phil. __________.
5.3. In simili circostanze, la durata
fissata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un
rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La
misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse
pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché
severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere
di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla
commisurazione della durata della misura adottata.
- Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3 lett.
e, 17 e 23 cpv. 3 LCStr; 35 cpv. 1 e 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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