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Numero d'incarto:
52.2000.290
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00290
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 2000 di
contro
la decisione 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4684) che respinge in ordine l'impugnativa che gli insorgenti avrebbero
presentato avverso la risoluzione 25 luglio 2000 con cui il municipio di
__________ si è rifiutato di intervenire in relazione al pollaio di
__________ situato nel nucleo del paese;
viste le risposte:
-
15 novembre 2000 del
Dipartimento delle opere sociali, Ufficio sanità;
-
16 novembre 2000 di
__________;
-
21 novembre 2000 del
municipio di __________;
-
21 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
i
ricorrenti sono proprietari di due stabili (part. n. __________ e __________
RF), situati nel nucleo di __________, nelle immediate vicinanze del pollaio
del resistente __________ (part. n. __________ RF);
il 2 giugno 2000 i resistenti hanno
sollecitato il municipio ad intervenire nei confronti del resistente per porre
rimedio alle immissioni moleste (odori, mosche) che proverrebbero dal pollaio;
su incarico del municipio il tecnico
comunale ha indetto un sopralluogo, al quale ha convocato soltanto il
proprietario del pollaio;
il sopralluogo, preannunciato con un decina
di giorni di anticipo, non ha evidenziato particolari inconvenienti;
preso atto delle risultanze del sopralluogo,
il 25 luglio 2001 il municipio ha deciso di non adottare alcun provvedimento;
la decisione era priva dell'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso;
il 14 settembre 2000 i ricorrenti hanno
chiesto alla Sezione sanitaria del DOS (SSan) di intervenire e di ordinare
adeguati provvedimenti per porre rimedio alla situazione;
la SSan ha trasmesso la richiesta al
Servizio dei ricorsi, prospettando l'eventualità che si trattasse di un ricorso
interposto contro la decisione del municipio di non intervenire;
con giudizio 25 ottobre 2001 il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso siccome tardivo, in quanto inoltrato dopo oltre un
mese e mezzo dalla notifica della decisione del municipio;
contro il predetto giudizio governativo i
soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
sottolineati i disagi arrecati dal pollaio,
i ricorrenti sostengono di essersi limitati a chiedere l'intervento della SSan
del DOS e di non aver avuto alcuna intenzione di ricorrere contro la decisione
del municipio;
il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio di __________ e dal proprietario del pollaio, che ne
chiedono il rigetto con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC; certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti; l'impugnativa è quindi
ricevibile in ordine;
il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso
deve fra l'altro anche contenere "le conclusioni del ricorrente",
ossia le domande di giudizio poste dall'insorgente;
anche se la giurisprudenza non pone
eccessive esigenze formali a questo requisito (Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3a), occorre nondimeno
che dall'atto traspaia l'intenzione dell'insorgente di ottenere l'annullamento
o comunque una modifica dell'atto impugnato;
nell'evenienza concreta i ricorrenti,
insoddisfatti della decisione del municipio, si sono semplicemente rivolti alla
SSan del DOS, per sollecitarne l'intervento;
pur contestando le risultanze degli
accertamenti esperiti dal tecnico comunale in loro assenza, i ricorrenti non
hanno minimamente manifestato l'intenzione di conseguire l'annullamento della
decisione con cui il municipio si era rifiutato di adottare provvedimenti nei
confronti del pollaio;
stando così le cose, il ricorso va accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti alla SSan del
DOS affinché prenda posizione sull'istanza inoltratale e la trasmetta
eventualmente alla SEPA, competente in materia di inquinamento atmosferico;
dato l'esito, non si prelevano né tasse, né
spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 22, 78 RISA; 3 DLALPAmb; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 2000 del Consiglio
di Stato (n. 4684) è annullata;
1.2. gli atti sono trasmessi al DOS (Sezione
sanitaria) affinché proceda nei suoi incombenti.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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