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Numero d'incarto:
52.2000.286
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00286
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 novembre 2000 di
contro
la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4522), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 11 luglio 2000 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la sopraelevazione di una casa d'abitazione (part. no.
__________ RF);
viste le risposte:
-
13 novembre 2000 di
__________;
-
14 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
29 novembre 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
resistente __________ è proprietario di una casa d'abitazione monofamigliare,
costruita nel 1961 e situata a __________, in località __________ (zona R2,
part. no. __________ RF);
che
l'edificio, strutturato su due livelli e dotato di un tetto piano, è alto m
5.83 verso valle e m 3.32 verso monte; su questo lato dista circa 2 m dal
confine con il fondo (part. no. __________ RF), inedificato, di proprietà del
ricorrente __________;
che il 17
maggio 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di sopraelevare
l'immobile sino ad un'altezza di m 4.90 sul lato a monte, rispettivamente m
7.41 sul lato a valle, dotandolo di un tetto a falde;
che alla
domanda si è opposto __________, contestandola dal profilo della distanza dal
confine verso il suo fondo;
che,
raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l'11 luglio
2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo l'intervento
conforme alla facilitazione prevista dall'art. 9.2.3 NAPR, che permette di
sopraelevare di un piano gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del
PR ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta;
che con
giudizio 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
il ricorso contro di esso inoltrato dall'opponente;
che il
Governo ha, a sua volta, ritenuto l'intervento conforme all'art. 9.2.3 NAPR, rinviando
l'insorgente a far valere in sede civile le contestazioni riguardanti
l'apertura di finestre;
che
contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza;
che
l'insorgente rileva che l'art. 123 LAC considera nuova fabbrica anche il
semplice innalzamento di una costruzione; applicabile al caso sarebbe quindi
l'art. 9.2 NAPR, che impone alle nuove costruzioni di rispettare una distanza
minima di 3 m dal confine; distanza che, a suo avviso, sarebbe applicabile
anche alle nuove aperture;
che il
Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il beneficiario della licenza
edilizia si oppongono al ricorso senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere
deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con succinta motivazione, siccome
palesemente infondato;
che a
norma dell'art. 9.2 NAPR di __________ edifici alti fino a m 7.50 e lunghi fino
a m 16.00 devono rispettare una distanza di almeno 3 m dal confine;
che
secondo l'art. 9.2.3 NAPR, nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico
piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR le distanze dal
confine possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le
altre disposizioni di zona;
che, come
indica il suo marginale "deroga alla distanza da confine per sopraelevazione
di edifici", la norma succitata introduce a favore degli edifici sorti
prima dell'entrata in vigore del PR un'eccezione alla distanza minima dal
confine fissata dall'art. 9.2 NAPR;
che la
casa del resistente:
·
sorge a m 2 invece che a m 3 dal confine verso
il fondo del ricorrente;
·
è stata costruita nel 1961, prima dell'entrata
in vigore del PR (1986);
·
verrebbe innalzata di un piano, da m 5.83 a m
7.41;
che
l'intervento risponde pienamente alle condizioni poste dall'art. 9.2.3 NAPR per
la concessione di una licenza in deroga alla distanza minima dal confine:
l'altezza rientra nel limite della zona (m 7.50), gli indici di occupazione (17
%) e di sfruttamento (0.39) sono inferiori a quelli prescritti (30 %; 0.4);
che del
tutto prive di fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente sulla base
dell'art. 123 LAC: norma di diritto privato, del tutto inapplicabile
nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia;
che
manifestamente improponibili, in quanto fondate sul diritto privato, sono pure
le censure sollevate dal ricorrente in relazione alle aperture previste nella facciata
prospiciente al confine;
che il
ricorso, destituito di qualsiasi fondamento, per non dire temerario, va quindi
senz'altro respinto;
che la
tassa di giustizia è a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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