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Numero d'incarto:
52.2000.270
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00270
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 ottobre 2000, n. 4235, con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
decisione 27 luglio 2000 della Sezione della circolazione in materia di
revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento;
viste la risposta 7 novembre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2
settembre 1993 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli
della categoria B. In seguito egli è stato oggetto di provvedimenti
amministrativi, segnatamente:
7 luglio 1994 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di un mese, per
essersi inoltrato in un'intersezione collidendo con un veicolo sopraggiungente;
31 gennaio 1996 revoca
di sicurezza della licenza di condurre a tempo indeterminato per violazione
della LStup; riammissione alla guida il 6 maggio 1999;
11 novembre 1999 revoca
della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di 6 mesi, per
aver circolato in stato di ebrietà; il periodo di revoca è stato scontato dal
26 settembre 1999 al 25 marzo 2000.
B. a) Il 6
aprile 2000 __________ ha circolato in autostrada, in territorio di __________,
alla velocità di 156 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige
il limite di 120 km/h.
b) A seguito di tali fatti, il 27 luglio
2000 la Sezione della circolazione, in considerazione dei precedenti dell'interessato
e della gravità dell'infrazione commessa, gli ha revocato la licenza di
condurre a scopo di ammonimento per la durata di 4 mesi, dal 12 settembre 2000
al 11 gennaio 2001, autorizzandolo comunque in tale periodo alla guida di
ciclomotori. L'autorità dipartimentale ha inoltre precisato che l'inosservanza
del provvedimento avrebbe comportato il prolungamento della durata del periodo
ad almeno sei mesi. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3
lett. a e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
C. a) Contro
la predetta decisone __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo la riduzione della durata del periodo di revoca ad 1 mese, da
scontarsi durante le ferie professionali. In sostanza, egli ha invocato il
principio di proporzionalità, ponendo in rilievo la non eccessiva gravità
dell'infrazione commessa e la necessità della licenza di condurre per motivi
professionali. Ha allegato al ricorso la dichiarazione 19 luglio 2000 del
proprio datore di lavoro, dalla quale risulta che la mancanza della licenza di
condurre potrebbe pregiudicare la continuazione del rapporto di lavoro.
b) Il 29 agosto il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha informato l'insorgente della possibilità di una
reformatio in peius, assegnandogli un termine per eventualmente ritirare il
gravame.
Con scritto 21 settembre 2000 __________,
tramite il proprio patrocinatore, ha dichiarato di mantenere l'impugnativa.
c) Con giudizio 3 ottobre 2000, il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame e ha modificato la decisione dipartimentale
impugnata aumentando la durata del periodo di revoca a 6 mesi, conformemente a
quanto previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione
del periodo di revoca a 1 mese. A sostegno dell'impugnativa, egli ribadisce gli
argomenti già addotti dinanzi all'autorità di prime cure.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La licenza di condurre va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a
titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole
di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere
inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione
che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr.
art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e
dev'essere di almeno sei mesi se la licenza
va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima
revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
- Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento della velocità
massima consentita in autostrada compreso fra i 30 ed i 34 km/h comporta la
possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni
della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF
124 II 476 consid. 2; 124 II 97 consid. 2b).
Qualora venga accertato un superamento di 35
km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a
revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza
alcun riguardo alle concrete circostanze del caso. Una minore severità si
giustifica unicamente in circostanze eccezionali, quali quelle in cui può
entrare in applicazione analogica l'art. 66 bis CP o in caso di un errore comprensibile
sulla velocità autorizzata (DTF 124 II 476 consid. 2; 124 II 97 consid. 2b).
Nel caso in esame, il ricorrente ha superato
di 36 km/h la velocità massima consentita, infrazione peraltro da lui ammessa.
Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua
licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.
- 5.1.
__________ sostiene che la sua colpa dovrebbe essere considerata lieve, avendo
egli superato soltanto di un km/h il limite di 35 km/h fissato dalla
giurisprudenza per il ritiro obbligatorio della licenza di condurre. Si
tratterebbe pertanto di un caso di lieve entità, cui sarebbe applicabile l'art.
17 cpv. 1 lett. a LCStr e non l'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, conformemente a
quanto stabilito dal Tribunale federale nella DTF 123 II 225.
5.2. Nella DTF 123 II 225 il Tribunale
federale ha statuito che nei casi di lieve entità, la durata della revoca può
essere inferiore alla durata minima legale di sei mesi prevista dall'art. 17
cpv. 1 lett. c LCStr (consid. 2b). Successivamente, l'Alta Corte ha ulteriormente
precisato che per decidere se il caso sia di lieve entità ai sensi dell'art. 16
cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione
dell'autore quale conducente dei veicoli motore (DTF 125 II 261 consid. 2b).
In concreto, la colpa dell'insorgente non
può affatto essere considerata lieve. Il superamento in autostrada del limite
massimo di velocità di oltre 35 km/h, come già rilevato (consid. 4),
costituisce infatti una violazione grave delle norme della circolazione stradale
tale da comportare il ritiro obbligatorio della licenza di condurre. La colpa
del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che è
recidivo ai sensi dell'art. 17 lett. c cpv. 1 LCStr, avendo superato il limite
di velocità a neppure un mese dalla scadenza della precedente revoca della
patente.
Neppure è possibile sostenere che il
ricorrente goda di buona reputazione quale conducente: egli è stato infatti
oggetto di ben tre provvedimenti di revoca dal 1994 al 1999.
In siffatte circostanze, non sono quindi
adempiuti i presupposti richiesti dalla suddetta giurisprudenza per ritenere il
caso di lieve entità e quindi per adottare un provvedimento di revoca di una
durata inferiore a quella minima di sei mesi stabilita dall'art. 17 cpv. 1
lett. c LCStr. Nella risoluzione 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione,
applicando l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr è verosimilmente incorsa in un errore
di valutazione della fattispecie.
- Neppure
giova al ricorrente, dipendente della __________, società che si occupa del
commercio di metalli preziosi, pietre ed accessori per gioielleria ed orologeria,
invocare il bisogno professionale di disporre della licenza di condurre.
A
prescindere dal fatto che la giurisprudenza non prende in considerazione un'eventuale
necessità professionale di disporre della licenza di condurre al fine di
giustificare un riduzione del periodo di revoca al di sotto del minimo legale,
in concreto tale necessità è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza
invalsa in materia (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574). E' ben vero che nello
scritto 19 luglio 2000 il direttore commerciale della __________ ha asserito
che la revoca della licenza potrebbe influire sulla continuazione del rapporto
di lavoro. Egli ha tuttavia precisato che il contratto prevede che, almeno due
volte alla settimana, l'insorgente si rechi oltre Gottardo. Se ne deduce che
all'interno della società il ricorrente, svolge anche mansioni che non
richiedono l'uso di un autoveicolo. Egli ha pertanto la possibilità di ovviare
all'impossibilità di condurre veicoli a motore, svolgendo unicamente tali mansioni,
anche se ciò dovesse risultare oneroso. Del resto, per gli spostamenti
l'insorgente potrebbe anche far capo all'aiuto di conoscenti o di famigliari.
Nelle ragioni esposte dal ricorrente si possono quindi ravvisare unicamente
quegli inconvenienti - talvolta importanti - che accompagnano inevitabilmente
ogni revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione
afflittiva di questa misura.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa, della colpa effettiva, del fatto
che __________ non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli
a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi
dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il provvedimento di revoca aumentato dal
Consiglio di Stato a sei mesi, durata corrispondente al minimo previsto dalla
legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata
dai tribunali svizzeri (R. Schaffahauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkhersrechts, n. 2458).
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1
lett. a e c, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC: 10
LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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