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Numero d'incarto:
52.2000.263
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00263
Lugano
4 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 26 settembre 2000 del Consiglio di
Stato (no. 4031), che annulla la risoluzione 20 marzo 2000 con cui il
consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR comunale;
viste le risposte:
-
18 ottobre 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
25 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
25 ottobre 2000 del
comune di __________;
-
6 novembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio 13 dicembre 1999 (n. 570/99) il municipio di
__________ ha chiesto al consiglio comunale di adottare il nuovo PR. Con
succinti rapporti del 4 e del 7 febbraio 2000, la commissione delle petizioni e
quella della gestione hanno sostanzialmente aderito alle proposte del
municipio. La commissione edilizia, con rapporto del 10 di quello stesso mese,
ne ha a sua volta proposto l’accettazione con le seguenti modifiche:
La CE aderisce agli
inserimenti dei fondi soggetti a compensazione agricola, subordinando la
propria adesione alla presentazione alla prossima riunione del consiglio comunale
delle convenzioni con i privati relative all'assunzione da parte loro dei
relativi contributi.
Il vincolo CP/FLP è
limitato al mappale n. __________ (escluso il fondo contiguo n. __________).
Il mappale n.
__________ è tolto dalla zona agricola e rimane fuori zona.
Zona __________: è
stralciato il collegamento tra via __________ e l'area aeroportuale. Il
tratteggio bianco/rosso è inserito in zona CO-SEA. I tracciati pedonali - per
ora solo indicativi - verranno adeguati di conseguenza e saranno definiti al
momento della presentazione della domanda di costruzione.
L'articolo relativo
agli abbuoni per costruzioni su grandi superfici (art. 21 NAPR) vale anche per
la CO-SE.
L'indicazione
"superficie SAC" all'interno del Masterplan è confermata.
Deve essere creato un
completamento del percorso pedonale tra via __________ e la __________.
Il 25 febbraio 2000 i rapporti delle
commissioni sono stati trasmessi ai consiglieri comunali assieme ad un piano
allestito dal pianificatore allo scopo di verificare la congruenza degli emendamenti
proposti con il PR.
Dopo un incontro con i rappresentanti dei
gruppi sedenti in consiglio comunale, il 28 febbraio 2000 il municipio ha
risolto di aderire alle proposte di emendamento scaturite dall'esame delle
commissioni, dichiarando di integrarle nel messaggio sottoposto al legislativo.
La risoluzione, nella quale veniva anche prospettata l’applicazione della
clausola d’urgenza, è stata trasmessa ai consiglieri comunali il giorno seguente
ed è ulteriormente passata al vaglio delle commissioni anzidette, che hanno allestito
un rapporto complementare, distribuito ai membri del legislativo immediatamente
prima della seduta.
B. Il 20 marzo
2000 il consiglio comunale, convocato per deliberare sul nuovo PR, ha anzitutto
approvato senza discussione, con 22 voti a favore e 3 astenuti, l'entrata in
materia con clausola d'urgenza. Il ricorso a questa clausola era essenzialmente
motivato dal fatto che la risoluzione 28 febbraio 2000, con cui il municipio
dichiarava di integrare nel messaggio accompagnante il nuovo PR gli emendamenti
scaturiti dall'esame commissionale, era stato trasmesso ai consiglieri comunali
soltanto venti giorni prima della seduta.
Previo esame di dettaglio delle singole
componenti del piano, il 20 marzo 2000 il consiglio comunale ha adottato il
nuovo PR. La relativa risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il 24 seguente.
C. Contro
questa risoluzione è insorto davanti al Consiglio di Stato il consigliere comunale
__________, chiedendone l'annullamento. L’insorgente, che aveva votato contro
l'approvazione del piano, eccepiva una serie di violazioni delle disposizioni
della LPT volte a garantire la partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.
Lamentava inoltre una disattenzione delle norme della LOC che tutelano il
diritto all'informazione dei consiglieri comunali.
D. Con
giudizio 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed
annullato la risoluzione di approvazione del PR.
Il Governo ha anzitutto rilevato che il
ricorso era ricevibile soltanto nella misura in cui era riferito alle
violazioni della LOC. Rinviate alla successiva procedura di approvazione del PR
le contestazioni riguardanti l'applicazione della LPT, il Consiglio di Stato ha
poi respinto le censure sollevate dal ricorrente in relazione alla sufficienza
del messaggio sottoposto al consiglio comunale e degli atti che l'hanno completato
o modificato. Ferme queste premesse l'Esecutivo cantonale ha tuttavia ritenuto
che non fossero dati i presupposti per procedere con clausola d'urgenza.
L'esigenza di portare a compimento la revisione del PR prima del rinnovo dei
poteri comunali non rappresenterebbe un valido motivo per giustificare una
deroga all'ordinamento dei termini sancito dall'art. 56 LOC.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il municipio di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
rileva che gli emendamenti proposti dalla commissione edilizia sono stati
trasmessi ai consiglieri comunali già il 25 febbraio 2000, assieme ai rapporti
delle commissioni ed al piano di verifica della congruenza degli emendamenti
proposti dalle commissioni, che era stato allestito dal pianificatore. A
partire da questo momento, osserva il ricorrente, le proposte pianificatorie su
cui il legislativo era chiamato a pronunciarsi sono rimaste immutate. Il
municipio si è limitato a far proprie le modifiche scaturite dall'esame
commissionale, aderendovi con risoluzione del 28 febbraio 2000, trasmessa ai consiglieri
comunali il giorno seguente. Avendo il consiglio comunale, alla fin fine,
deliberato sul messaggio 13 dicembre 1999 e sui rapporti commissionali
tempestivamente trasmessi ai suoi membri, non sarebbe nemmeno stato necessario
far capo alla clausola dell'urgenza. La risoluzione 28 febbraio 2000 del
municipio non avrebbe in effetti modificato i preavvisi espressi dalle commissioni.
Il consiglio comunale sarebbe quindi stato tempestivamente ed esaurientemente
informato in merito alle proposte elaborate dal municipio con il messaggio ed
alle modifiche apportatevi dalle commissioni. Avrebbe quindi deciso con piena
cognizione di causa. Ad ogni buon conto, conclude l'insorgente, l'imminente
rinnovo dei poteri comunali e le particolari circostanze del caso avrebbero
giustificato l'applicazione della clausola d'urgenza.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed __________, che contesta in dettaglio le tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Oggetto
del contendere, in questa sede, è unicamente la legittimità formale (procedurale)
della risoluzione mediante la quale il consiglio comunale di __________ ha
adottato il nuovo PR. Sfuggono per contro al giudizio di questo Tribunale le
questioni relative alla legittimità sostanziale dell'atto, sulle quali dovrà pronunciarsi
dapprima il Consiglio di Stato ed in seguito, eventualmente, il Tribunale della
pianificazione del territorio, nell'ambito della procedura di approvazione del
piano e di evasione dei ricorsi (RDAT 1999 II n. 23; 1997 II n. 20).
Controversa, in questa sede, è unicamente l'applicazione della clausola
d'urgenza. Il resistente __________ non contesta invero le considerazioni con
cui il Consiglio di Stato ha disatteso le censure che aveva sollevato con
riferimento alla sufficienza del messaggio accompagnante il nuovo PR e dei
rapporti delle commissioni che l'hanno esaminato. Tali considerazioni, conformi
alla giurisprudenza di questo tribunale, non prestano peraltro il fianco a
critiche.
-
Giusta
l'art. 56 LOC, i messaggi sottoposti dal municipio al legislativo comunale, devono
essere motivati per iscritto e trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali,
almeno trenta giorni prima della seduta (cpv. 1). Salvo i casi in cui è
domandata e concessa l'urgenza, soggiunge la norma, i messaggi non possono
venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del
legislativo (cpv. 2).
La commissione competente per l'esame di un
determinato messaggio municipale allestisce rapporto scritto con le relative proposte
e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta
dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La cancelleria
trasmette immediatamente i rapporti al municipio ed ai singoli consiglieri
comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC).
Le norme in questione mirano a preparare le
deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi membri di esaminare
in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte del municipio, di
concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di causa.
- Nell'evenienza
concreta, è pacifico che tanto il messaggio municipale 13 dicembre 1999, quanto
i rapporti delle commissioni che l'hanno esaminato sono stati trasmessi ai
consiglieri comunali entro i termini fissati dagli art. 56 e 71 LOC.
E' invece pervenuta ai consiglieri comunali
soltanto venti giorni prima della seduta del legislativo la risoluzione 28
febbraio 2000 con cui il municipio ha dichiarato di aderire alle proposte di
emendamento del PR fomulate dalla commissione edilizia. Evenienza, questa, che
ha indotto il consiglio comunale a procedere in base alla clausola
dell'urgenza.
Orbene, contrariamente a quanto assume il
Governo, che ravvisa in questa risoluzione un messaggio atto a determinare una
nuova decorrenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 56 cpv. 1 LOC, il
provvedimento con cui il municipio ha laconicamente dichiarato di aderire alle
proposte di modifica scaturite dall'esame commissionale era una semplice presa
di posizione che non richiedeva alcun nuovo esame da parte delle competenti
commissioni del consiglio comunale. Il municipio non era per nulla tenuto a far
proprie le proposte di modifica avanzate dalla commissione edilizia. Gli
emendamenti sollecitati da questa commissione non erano in effetti di carattere
sostanziale. Essi si limitavano a modificare il PR su alcuni aspetti marginali,
lasciandone immutate le caratteristiche essenziali e le scelte di fondo. Non
richiamavano pertanto l'applicazione degli art. 38 cpv. 2 e 59 cpv. 2 LOC, che
in caso di accettazione di proposte di emendamento sostanziali impongono di
rinviare l'oggetto al municipio ai fini di una rielaborazione del messaggio. Se
fossero stati proposti soltanto in sede di discussione del legislativo, invece
che in sede d’esame commissionale, questi emendamenti avrebbero potuto essere
decisi senza alcun rinvio dell’oggetto al municipio.
Ne discende, che la risoluzione con cui il
municipio ha dichiarato di aderire alle proposte di modifica elaborate dalla
commissione edilizia e di integrarle nel messaggio sottoposto all’esame del consiglio
comunale non imponeva minimamente di far capo alla clausola dell'urgenza. Non
integrando gli estremi di un messaggio aggiuntivo, non v'era alcuna necessità
di ovviare al fatto che non era stata portata a conoscenza dei membri del
legislativo nel termine di trenta giorni di cui all'art. 56 cpv. 1 LOC. Tanto
meno sussisteva una necessità di sottoporla ad un nuovo, inutile esame da parte
delle commissioni.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
quindi accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e ripristinando
la risoluzione di adozione del nuovo PR.
Resta riservata al resistente __________ la
facoltà di riproporre davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito della
procedura d’approvazione del PR, le contestazioni riguardanti l’applicazione
della LALPT, che non hanno potuto essere esaminate nel quadro del presente
procedimento ricorsuale.
La tassa di giustizia è posta a suo carico,
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 56, 59, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 26 settembre del Consiglio di Stato
(n. 4031) è annullata.
1.2.
la decisione 20 marzo 2000 con cui il consiglio
comunale di __________ ha adottato il nuovo PR è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del resistente __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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