AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.256
Data decisione, Autorità:
10.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00256
Lugano
10 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2000 delle
tutte patr. da: avv. dott. __________
contro
le risoluzioni 1°, 19 e 22 settembre 2000 (n. 3649,
3930 e 4023) rese dal Consiglio di Stato con riferimento alla concessione 19
dicembre 1997 fra lo Stato ed il consorzio __________;
vista la risposta 7 novembre
2000 dello Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con atto
del 19 dicembre 1987 il Consiglio di Stato ha affidato in concessione al
consorzio formato dalla ditta __________ e dalla ditta __________, la
progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto di termodistruzione
dei rifiuti solidi urbani (RSU), nonché di fanghi di depurazione (FD) per una
quantità massima di 150'000 t annue (atto di concessione - ac: art. 1).
Il consorzio concessionario si è fra l'altro obbligato a costruire l'impianto a
sue spese ed a metterlo in esercizio a pieno e corretto regime entro 18 mesi
dalla crescita in giudicato di tutti i permessi necessari (ac: art.
4.2.).
L'atto di concessione disponeva inoltre che
la concessione sarebbe decaduta, nel caso in cui non potesse "essere
dimostrato il buon funzionamento dell'impianto" a quel momento "in
costruzione a __________ " (ac: art. 10.2. cpv. 2). "Per
buon funzionamento", soggiungeva la clausola in questione, "si
intende il suo positivo collaudo da parte delle competenti autorità locali, rispettivamente
lo smaltimento della totalità dei rifiuti addotti, con almeno una linea
operante a pieno regime, per un periodo di almeno 6 mesi, nel rispetto di tutte
le disposizioni - specie di quelle di diritto ambientale" -
concretamente applicabili.
All'art. 19 l'atto stabiliva ancora che "qualsiasi
modifica e completazione" sarebbe stata retta dalla "procedura
prevista per la sua adozione".
Sancita la portata esaustiva, sostitutiva di
ogni precedente pattuizione, scritta ed orale, concernente il medesimo oggetto
(ac: art. 19), l'atto di concessione contemplava infine una clausola compromissoria
del seguente tenore:
"Si premette
che le parti escludono l'applicazione degli art. 176 segg. della legge federale
sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 e convengono quella
esclusiva delle disposizioni del Cantone Ticino in materia di arbitrato.
Ogni controversia
concernente le clausole con carattere bilaterale del presente atto di
concessione e di eventuali accordi al medesimo connessi, segnatamente circa la
loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione od inesecuzione, che
sorgesse prima o dopo il suo termine, è deferita al giudizio inappellabile e
secondo diritto di un Tribunale arbitrale di tre membri.
Ciascuna parte
designa un arbitro e gli arbitri così scelti il presidente. Se una parte non
dovesse designare il proprio arbitro entro il termine di trenta giorni
dall'invito ad opera dell'altra parte o se entro il medesimo termine gli
arbitri non dovessero accordarsi sulla designazione del presidente, l'arbitro
rispettivamente il presidente sono designati a semplice richiesta di una parte
dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Sede
dell'arbitrato è __________.
La procedura, che
è retta dal Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 - 27 agosto 1969, è
fissata per il resto dal Tribunale arbitrale. Le parti rinunciano sin d'ora al
deposito del lodo presso l'Autorità giudiziaria ed alla sua intimazione per il
tramite dell'Autorità stessa giusta l'art. 35 cpv. 5 del citato Concordato.
Il Tribunale
arbitrale può anche completare le clausole con carattere bilaterale del presente
atto di concessione e di eventuali accordi al medesimo connessi.
Per il resto liti
riguardanti il presente atto di concessione sono di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo giusta l'art. 71 lett. a) della Legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966".
B. Nell'ambito
della messa in esercizio dell'impianto di __________ si sono verificati
significativi ritardi. In seguito a vicissitudini che non occorre qui illustrare,
il 1° settembre 2000 il Consiglio di Stato ha emanato la seguente risoluzione
(n. 3649):
"Il Consiglio
di Stato sospende la decisione di dichiarare decaduto l'atto di concessione fino
all'accettazione da parte del Consorzio, entro il 15 settembre 2000, delle
seguenti condizioni:
-
Il Consorzio
__________, da una parte, e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dall'altra,
ritengono attuati i presupposti che consentirebbero al Consiglio di Stato di
dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, senza che il concessionario
possa far valere alcuna pretesa, a norma dell'art. 10.2 cpv. 2 dell'atto di
concessione.
-
L'art. 10.2.
cpv. 2 dell'atto di concessione è modificato come se gue:
a) La concessione
decade definitivamente, senza che il concessiona- rio possa far valere
alcuna pretesa, nel caso in cui il collaudo (un- befristete Dauerberiebsgenehmigung)
non fosse rilasciato, con de- cisione di prima istanza dal
Regierungspräsidium di __________ e sulla base delle condizioni
poste dall'Immissionsschutzrechtliche Genehmigung del 23 ottobre 1996,
entro il 28 febbraio 2001.
Il concessionario rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nei
confronti dello Stato del Cantone Ticino.
b) Il Consiglio di Stato ha la facoltà di far
decadere la concessione pu- re nel caso in cui l'impianto di __________
non abbia smaltito con due linee almeno 25 mila tonnellate di rifiuti
sull'arco di due mesi con- secutivi, entro il 28 febbraio 2001. Il
Consiglio di Stato procederà alle necessarie verifiche per il tramite di
esperti di sua fiducia.
Il
concessionario rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nei con- fronti dello
Stato del Cantone Ticino.
c) Il
concessionario, e per esso solidalmente la ditta __________ e la ditta
__________, presta una garanzia bancaria di una primaria banca svizzera
approvata dallo Stato, con obbligo di pagamento a prima richiesta e con
esclusione di ogni eccezione ed obiezione, per l'importo di fr. 40'000'000.--
(franchi quaranta milioni), pena la decadenza dell'atto di concessione, entro
il 30 settembre 2000.
d) L'importo
della garanzia verrà definitivamente versato allo Stato nel caso in cui
il collaudo (unbefristete Dauerbetriebsgenehemigung) non fosse rilasciato con
decisione di prima istanza dal Regierung- spräsidium di __________ entro il
suddetto termine del 28 febbraio 2001, o nel caso in cui il Consiglio
di Stato si avvalesse della fa- coltà di far decadere la concessione secondo
il punto 2 lett. b).
e) In caso di
ricorso contro il collaudo (unbefristete Dauerbetriebsge- nehemigung)
rilasciato con decisione di prima istanza dal Regie- rungspräsidium di
__________, la garanzia di cui sopra è prolungata, alle stesse condizioni e per
tutto il periodo procedurale, sino alla emanazione della sentenza
cresciuta in giudicato".
Il consorzio concessionario ha chiesto una
proroga di 15 giorni per determinarsi al riguardo.
C. Con scritto
del 19 settembre 2000 (ris. gov. n. 3930), il Consiglio di Stato ha comunicato
al consorzio concessionario di non aderire alla richiesta di proroga e dichiarato
decaduta la concessione 19 dicembre 1997, come stabilito con la risoluzione del
1° settembre 2000 (aggiunta all'atto di concessione), di cui si è appena detto.
Il 22 settembre 2000 (ris. gov. n. 4023) lo
stesso Consiglio di Stato ha esteso la comunicazione alla __________.
D. Contro le
predette risoluzioni governative (n. 3643, 3930 e 4023), le ditte consorziate
__________ e __________, subentrata al posto della __________, e la __________
sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo:
"In ordine e in via principale
- Il ricorso è accolto.
1.1. E' accertata l'incompetenza
del presente Tribunale a statuire in qualità di
autorità di ricorso.
1.2. E' accertata la nullità
delle risoluzioni Nr. 3649 del 1. settembre 2000 e Nr.
3930 del 19/20 settembre 2000, da considerare alla stregua
di dichiarazioni di parte e non di una decisione ai sensi e agli
effetti dei combinati art. 5 LPA e 1 LPamm, come pure
l'estensione del 22 settembre 2000 (Nr. 4023).
1.3. E' accertata in via
pregiudiziale, ex art. 41 LPamm, la nullità delle
dichiarazioni di cui al punto 1.2.
In via subordinata
- Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. Le risoluzioni querelate di
cui al punto 1.2. sono dichia- rate nulle, subordinatamente
sono annullate.
1.2. E' accertato che l'atto di
concessione 19 dicembre 1997 non è decaduto ed è
tuttora in vigore.
In ogni caso
-
Il Tribunale amministrativo sospende
una decisione sul gra- vame fintanto che il Tribunale arbitrale non
si sarà espresso sulla sua competenza.
-
Al ricorso è concesso effetto
sospensivo dal Presidente del l'Autorità di ricorso, qualora non sia
automatico.
-
Successivamente alla risposta del Consiglio di Stato è concesso
un ulteriore scambio di allegati.
-
Protestate tasse, spese e ripetibili."
Le ricorrenti negano in sostanza che agli
atti summenzionati inerisca natura di decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Richiamandosi all'art. 25 dell'atto di concessione, le insorgenti osservano che
il Tribunale cantonale amministrativo sarebbe semmai competente a giudicare
come istanza unica secondo l'art. 71 PAmm; istanza che spetterebbe comunque
allo Stato adire. Vertendo attorno all'applicazione di una clausola di natura
contrattuale dell'atto di concessione (art. 10.2.), la controversia andrebbe in
ogni caso deferita al giudizio del Tribunale arbitrale previsto dalla clausola
compromissoria.
Dopo aver ancora sottolineato come le
risoluzioni impugnate siano da configurare alla stregua di semplici
dichiarazioni di parte, le ricorrenti chiedono inoltre che sia accertata, in
via pregiudiziale, la loro nullità.
Nel caso in cui dovessero integrare gli
estremi di decisioni impugnabili secondo l'art. 124 lett. f LALIA, le
ricorrenti ne postulano infine l'annullamento, non essendo dati i presupposti
dell'art. 10.2. dell'atto di concessione per sancire la decadenza della stessa.
Il buon funzionamento dell'impianto di __________, allegano, sarebbe stato
dimostrato. Si tratterebbe soltanto di mettere a punto alcuni dettagli tecnici.
Il giudizio sull'impugnativa, concludono le
ricorrenti, andrebbe in ogni caso sospeso in attesa che il Tribunale arbitrale
si sia pronunciato sulla sua competenza.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto lo Stato, che rileva anzitutto il ritardo accumulato
dal concessionario della messa in esercizio dell'impianto di __________ e nella
produzione della prova del suo buon funzionamento. I termini fissati il 18 maggio
1999 d'intesa fra le parti sarebbero stati ampiamente superati. Il ritardo
avrebbe in definitiva costretto il Consiglio di Stato a decretare la decadenza
della concessione. Conclusione, questa, alla quale il Governo è giunto dopo
aver ulteriormente offerto al concessionario la possibilità di scongiurarla,
aderendo alla proposta di modificare la concessione, formulata con la
risoluzione del 1° settembre 2000 (n. 3649).
Dal profilo giuridico, il resistente
sottolinea poi il carattere imperativo ed inderogabile della giurisdizione
amministrativa. La clausola compromissoria sarebbe nulla ed il ricorso, dal
profilo della competenza, sarebbe ricevibile in base all'art. 124 lett. f
LALIA. Tutt'al più potrebbe essere tardivo, in quanto interposto dopo la
scadenza del termine per impugnare la risoluzione 1° settembre 2000. I
provvedimenti censurati, soggiunge l'insorgente, sarebbero invero da
configurare come decisioni, mediante le quali il Consiglio di Stato ha
accertato, in applicazione della relativa clausola dell'atto di concessione,
che erano dati i presupposti della decadenza di quest'ultima. Richiamandosi
all'art. 41 PAmm, il resistente chiede pertanto che venga preliminarmente
accertata la decadenza della concessione.
Nel merito, lo Stato contesta infine le tesi
delle ricorrenti, che non sono sinora state capaci di dimostrare il buon
funzionamento dell'impianto di __________. Il fatto che l'atto di concessione
non fissi termini per portarne la prova non significa che le ricorrenti possano
procastinare a loro discrezione l'adempimento della condizione posta dall'art.
10.2. Tanto meno dopo che si sono perfezionate tutte le condizioni necessarie
per iniziare i lavori. Tutto sommato, conclude il resistente, sarebbero date le
premesse per decretare la revoca della concessione per inadempienza del
concessionario.
Preliminarmente, in limine litis, il
resistente chiede quindi che il Tribunale cantonale amministrativo accerti la
competenza a decidere se l'atto di concessione 19 dicembre 1997 sia decaduto o
meno in applicazione dell'art. 10.2. Nel merito lo Stato chiede invece che il
ricorso sia respinto e le decisioni confermate, che sia accertata la decadenza
della concessione e che le parti siano rinviate alle istanze previste dall'art.
25 per le pretese di risarcimento che intendessero avanzare a dipendenza della
decadenza del rapporto. In via provvisionale, lo Stato postula infine che al
ricorso sia tolto l'effetto sospensivo, subordinatamente che sia concesso solo
dietro presentazione di una garanzia bancaria di 40 milioni di franchi.
Considerato, in
diritto
- Prima di
entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm). Questa è stabilita dalla legge e,
riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per
accordo delle parti (art. 2 PAmm).
La PAmm ha assegnato al Tribunale cantonale
amministrativo un duplice ordine di competenze giurisdizionali: quale autorità
di ricorso o quale istanza unica. In entrambi i casi, la competenza è stabilita
secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale: ciò significa che
tanto il ricorso, quanto l'azione diretta a questo tribunale sono proponibili
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni
speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm), ossia contro provvedimenti
fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii da queste autorità
in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi
o per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per
respingere o dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare,
annullare od accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT 1994 II n. 8;
Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4 a;
Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B I;
Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 958).
L'azione diretta al Tribunale cantonale
amministrativo è invece proponibile nei casi previsti dall'art. 71 PAmm, ossia
nel caso di contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo
Stato o un altro ente di diritto pubblico inerenti agli obblighi ed ai diritti
derivanti dall'atto di concessione (lett. a), nel caso di contestazioni che
sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (lett. b), nel
caso di contestazioni relative ai rapporti patrimoniali derivanti dalla fusione
o dalla separazione di comuni e di frazioni (lett. c) ed in tutti gli altri
casi previsti dalla legge (lett. d).
Il ricorso è un mezzo di impugnazione,
ovvero un mezzo volto ad ottenere l'annullamento o la modifica della decisione
censurata da parte di un'istanza superiore, che è chiamata ad esprimere un
sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato.
L'azione diretta mira invece a conseguire
l'attuazione del diritto attraverso una pronuncia del giudice, che condanni la
parte convenuta in giudizio a fornire una determinata prestazione od a
tollerare un determinato divieto (giudizio condannatorio), o che accerti
l'esistenza e l'inesistenza di un diritto soggettivo o di un rapporto giuridico
(giudizio d'accertamento), oppure ancora che modifichi una determinata situazione
giuridica (giudizio costitutivo; cfr. A. Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, §
1 VII).
A differenza del ricorso, l'azione diretta
non presuppone l'esistenza di una decisione dell'autorità. Gli atti che
definiscono la posizione dell'autorità sono semplici determinazioni anche se rivestono
la forma della decisione. Vale per analogia la regola sancita dall'art. 5 cpv.
3 PA, secondo cui le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese
da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
- La
concessione è definita come un atto amministrativo di carattere misto, soggetto
a domanda, che conferisce al concessionario il diritto di esercitare, a suo
nome, rischio e profitto, un servizio pubblico sotto la vigilanza dell'autorità
concedente (DTF 109 II 76; ZBl 1987, 137; Häfelin/Müller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, II. ed., n. 2009; Knapp, op. cit., n. 1401; Rhinow
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 46 B IV a).
La concessione presenta, da un lato, aspetti di carattere regolamentare,
determinati dall'autorità concedente mediante decisione fondata sulla legge e
soggetta ad accettazione, e, dall'altro, aspetti di natura contrattuale, riconducibili
a clausole risultanti da una negoziazione e volte a definire i diritti e gli
obblighi reciproci.
Nel diritto cantonale, la duplice natura
delle concessioni si riflette sulla scelta dell'ordinamento giurisdizionale
applicabile in caso di vertenze fra le parti. In linea di massima, le contestazioni
riguardanti gli aspetti definiti in modo unilaterale, ovvero mediante decisione,
soggiacciono alla giurisdizione in via di ricorso. Le controversie riferite
agli aspetti contrattuali vanno invece risolte in via di azione diretta. In
entrambe le ipotesi, il Tribunale cantonale amministrativo può comunque essere
adito soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile, nel
senso che sia il ricorso, sia l'azione diretta sono dati unicamente laddove la
legge lo prevede esplicitamente.
- Nell'evenienza
concreta, le ricorrenti hanno impugnato davanti a questo Tribunale tre
risoluzioni governative, aventi in sostanza per oggetto la clausola dell'atto
di concessione (art. 10.2.) che ne prevede la decadenza nel caso in cui non
potesse essere dimostrato il buon funzionamento dell'impianto in via di
costruzione a __________. Le ricorrenti chiedono, in via principale, che il tribunale
si dichiari incompetente a statuire quale autorità di ricorso ed accerti la
nullità dei provvedimenti.
Lo smaltimento dei rifiuti è un compito di
pubblico interesse, disciplinato dalla LPAmb e dalla legislazione cantonale di
applicazione, in particolare dalla LALIA e dal DLALPAmb; ordinamenti,
quest'ultimi, che prevedono, fra l'altro, la possibilità di impugnare davanti
al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Consiglio di Stato
in questa materia (art. 124 lett. f LALIA e 6 DLALPAmb).
Prima di esaminare se il ricorso sia
ricevibile dal profilo della competenza del iudex ad quem, occorre
tuttavia verificare se le risoluzioni censurate costituiscano decisioni
impugnabili mediante ricorso o se invece siano da considerare semplici determinazioni
dell'autorità concedente ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 PA applicato per analogia,
suscettibili di essere semmai contestate in via di azione diretta secondo
l'art. 71 PAmm; norma, questa, che - come detto - deferisce al giudizio di
questo tribunale, quale istanza unica, tanto le contestazioni patrimoniali tra
il titolare di una concessione e lo Stato, inerenti agli obblighi e ai diritti
derivanti dall'atto di concessione (lett. a), quanto le contestazioni che
sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (lett. b).
3.1. Orbene, la risoluzione governativa 1°
settembre 2000 (n. 3649) non costituisce certamente una decisione impugnabile.
L'atto in questione configura, in effetti, una semplice proposta, formulata
dall'autorità concedente, volta a modificare l'art. 10.2. dell'atto di
concessione 19 dicembre 1997. Il suo contenuto, le sue finalità ed il fatto
stesso che sia stato sottoposto al consorzio concessionario per accettazione
non lasciano spazio a dubbi circa la natura bilaterale dell'atto.
Indipendentemente dalla forma che riveste, non possono esservi ravvisati gli
estremi di un provvedimento fondato sul diritto pubblico, mediante il quale
l'autorità concedente statuisce iure imperii nel caso concreto per
costituire, modificare o sopprimere diritti ed obblighi del consorzio concessionario.
Né si tratta di un provvedimento mediante il quale l'autorità si pronuncia, in
forza dei poteri che la legge le conferisce, in merito all'esistenza,
all'inesistenza od all'estensione di diritti od obblighi connessi all'atto di
concessione. La risoluzione va quindi considerata alla stregua di una semplice
determinazione dell'autorità concedente, destinata a modificare un aspetto di
natura bilaterale del rapporto esistente tra le parti.
Ne discende che nella misura in cui è volto
ad impugnare questa risoluzione il ricorso è irricevibile, non già per
incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo come pretendono le ricorrenti,
bensì per difetto di decisione impugnabile.
3.2. Analogamente, anche lo scritto 19
settembre 2000 (ris. gov. n. 3930), inviato dal Consiglio di Stato al consorzio
concessionario, non presenta, dal profilo sostanziale, le connotazioni di una
decisione amministrativa nel senso che dottrina e giurisprudenza attribuiscono
a questo tipo di provvedimenti.
L'atto in contestazione, conseguenziale al
rifiuto delle ricorrenti di accettare la modifica della concessione, proposta
dal Consiglio di Stato il 1° settembre 2000, è una semplice presa di posizione
dell'autorità concedente, insuscettibile di costituire, modificare o sopprimere
diritti od obblighi. Non si tratta di un provvedimento adottato iure imperii
dall'autorità per accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di
diritti od obblighi nel caso concreto, in applicazione di norme prestabilite in
modo generale ed astratto dalla legge. Anche quest'atto, che non riveste
peraltro nemmeno la forma della decisione, va configurato come una semplice determinazione
dell'autorità concedente, adottata in applicazione della clausola pattuita fra
le parti (art. 10.2.), che prevede la decadenza dell'atto di concessione nel
caso in cui non potesse essere dimostrato il buon funzionamento dell'impianto
di __________.
Il Consiglio di Stato non ha invero revocato
la concessione mediante contrarius actus, fondato direttamente sulla
legge, che ne aveva a suo tempo legittimato il rilascio. Esso non si è, in particolare,
pronunciato sull'esistenza dei presupposti di una condizione risolutiva,
prevista dalla legge (Knapp, op. cit., n. 1239 seg.), ma ha dichiarato decaduto
il rapporto di concessione, richiamandosi ad una clausola bilaterale, scaturita
da una libera pattuizione fra le parti.
Non essendo proposto contro una decisione
impugnabile, ma contro una semplice determinazione del Consiglio di Stato (cfr.
art. 5 cpv. 3 PA per analogiam), anche da questo profilo, il ricorso va
dunque respinto siccome inammissibile.
3.3. Altrettanto improponibile è
l'impugnativa nella misura in cui ha per oggetto lo scritto 22 settembre 2000
(ris. gov. n. 4023) con cui il Consiglio di Stato ha esteso alla __________ gli
effetti delle precedenti prese di posizione.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque interamente respinto in
quanto irricevibile per difetto di decisione impugnabile.
L'ulteriore scambio di allegati, chiesto
preventivamente dalle ricorrenti, appare del tutto superfluo.
Non trattandosi di decisioni impugnabili, ma
di semplici dichiarazioni di parte, va disattesa anche la richiesta -
incongruentemente avanzata dalle ricorrenti - di accertarne la nullità.
Se la contestazione di tali determinazioni
debba essere proposta mediante azione diretta al Tribunale cantonale
amministrativo, come prospettano in via eventuale le ricorrenti, rifiutandosi comunque
di assumersene l'iniziativa, o se tale contestazione debba invece aver luogo
davanti al Tribunale arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista
dall'atto di concessione (art. 25), è questione che esula dai limiti del
presente giudizio. In questa sede, il Tribunale cantonale amministrativo è
chiamato soltanto a pronunciarsi sull'ammissibilità ed in caso affermativo sul fondamento
dell'impugnativa inoltrata dalle ricorrenti.
Parimenti, non si giustifica sospendere la
decisione sul presente ricorso, in attesa che il Tribunale arbitrale si
pronunci sulla sua competenza. Nell'ipotesi in cui quel tribunale dovesse
eventualmente declinarla, la vertenza andrebbe comunque sottoposta al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo statuente quale istanza unica secondo
l'art. 71 PAmm e non quale autorità di ricorso.
L'esito del ricorso, sostanzialmente
favorevole - a dispetto del dispositivo - alle tesi delle ricorrenti, permette
di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 124 lett. f LALIA; 6 DLALPAmb; 3, 18,
28, 31, 43, 60, 61, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è inammissibile per difetto di decisione impugnabile.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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