AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.209
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00209
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 settembre 2000 della
patrocinata da: avv. __________
contro
il bando di concorso 22 agosto 2000 indetto dal
Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni per le opere da impresario costruttore
relative alle opere complementari per l'ottimizzazione e l'ampliamento
dell'impianto di depurazione acque __________ a __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che dopo
vicissitudini che non occorre rievocare con risoluzione __________ pubblicata
sul FUC no. __________ del giorno seguente, il Consorzio depurazione acque
Mendrisio e dintorni (in seguito: CDAM) ha indetto un pubblico concorso per
l'assegnazione delle opere da impresario costruttore relative alle opere
complementari (fase 2) per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di
depurazione di __________, situato in località __________;
che la summenzionata decisione precisava che
"il concorso è sottoposto alla legge sugli appalti del 12 settembre
1978 e successive modifiche e norme integrative";
che contro tale risoluzione è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, chiedendone
l'annullamento; a suo dire sarebbe applicabile il CIAP e non la legge sugli
appalti, ritenuto che le opere oggetto del bando di concorso costituiscono una
continuazione dei lotti 1-5 già messi a concorso da parte del CDAM per un
valore globale superiore a fr. 9'575'000.--;
che il 12 settembre 2000 il CDAM ha
comunicato a questa corte di aver annullato la procedura d'appalto in
questione; esso ha pure precisato che la pubblicazione del bando era stata effettuata
ad opera della direzione lavori d'intesa con il Dipartimento del territorio,
Ufficio appalti e lavori sussidiati;
che il 13 settembre 2000 l'Ufficio lavori
sussidiati e appalti ha confermato che il concorso è stato annullato e che
verrà ripubblicato secondo la procedura retta dal CIAP;
che preso conoscenza di quanto riportato qui
sopra, la __________ ha chiesto a questo tribunale di porre a carico del CDAM
gli oneri processuali ed ha postulato l'assegnazione di un importo a titolo di
ripetibili;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il
Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i
ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
della ricorrente sono date (STA 2 agosto 2000 in re de qua); l'impugnativa,
tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP, 4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che la decisione del CDAM di annullare il
controverso bando di concorso rende privo d'oggetto il gravame 8 settembre
2000;
che nel caso concreto per la fissazione
delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è
necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del
verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11
consid. 4, pag. 40 in alto);
che in effetti la lite è divenuta priva
d'oggetto per volontà del CDAM, per cui quest'ultimo dev'essere considerato -
ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr.
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita
10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122
I 202 consid, 3b in re A. M. e llcc c. comune di V. e Tribunale
amministrativo);
che, dovendosi limitare a stralciare il
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia al prelievo di una
tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
che tuttavia il CDAM non può validamente
sottrarsi all'obbligo di rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente,
assistita da un legale iscritto all'albo (art. 31 PAmm);
che la giustificazione addotta dalla parte
soccombente di non ritenersi responsabile dell'accaduto in quanto il bando di
concorso è stato pubblicato d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio
appalti e lavori sussidiati non può essere accolta, ritenuto che lo stesso
porta la firma della delegazione consortile del CDAM; inoltre quest'ultimo in
ragione dei due giudizi prolati da questo tribunale in re __________ c. CDAM
doveva sapere che la presente procedura di concorso soggiace al CIAP;
che pertanto il CDAM è tenuto a versare alla
__________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7 e 15 cpv. 2 CIAP; 4 DECIAP; § 5
DirCIAP; 18, 28, 31, 48, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
8 settembre 2000 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
-
Il
Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni è tenuto a versare alla
ricorrente un importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster