AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.205
Data decisione, Autorità:
22.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00205
Lugano
22 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 luglio/30 agosto 2000 di
contro
la risoluzione 18 luglio 2000 (n. 3052) del
Consiglio di Stato che, in accoglimento dei ricorsi 29 maggio 2000 della
Sezione __________ di __________, __________, __________ e __________ ha annullato
le deliberazioni 15 maggio 2000 con cui il consiglio comunale di __________
ha nominato i qui ricorrenti delegati del comune nell'associazione per
l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio __________, nel consorzio
__________ e affluenti da __________ a __________ e nell'ente regionale di
protezione civile di __________ rispettivamente;
viste le risposte:
-
13 settembre 2000 del Consiglio di Stato;
-
18 settembre 2000 della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali;
-
27 settembre 2000 della Sezione __________ di
__________;
-
27 settembre 2000 di __________;
-
27 settembre 2000 di __________;
-
27 settembre 2000 di __________;
-
20 ottobre 2000 del municipio di __________;
-
20 ottobre 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
consiglio comunale di __________ è stato convocato in seduta costitutiva il
giorno 15 maggio 2000 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei membri
delegati dal comune in vari enti pubblici e privati cui esso partecipa
(trattanda n. 11).
b) Trattandosi di nominare un delegato ed un
supplente del comune in seno all'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio
del comprensorio __________ il capogruppo __________, __________, ha proposto
quale delegato __________ e quale supplente __________. La capogruppo GITT
(gruppo indipendente __________), __________, ha proposto quale delegato
__________. Il capogruppo PPD (partito popolare democratico), __________, ha
infine proposto, quale supplente, __________. In votazione sono risultati
eletti __________, quale delegato, e __________ quale supplente.
c) Trattandosi di nominare un delegato ed un
subentrante del comune nel consorzio __________ ed affluenti da __________ a
__________ il capogruppo PLR ha proposto quale delegato __________ e quale
subentrante __________. La capogruppo GITT ha proposto quale delegato
__________ e quale subentrante __________. In votazione sono risultati eletti i
candidati proposti dal GITT.
d) Trattandosi di nominare un delegato, un
subentrante ed un supplente del comune nell'ente regionale di protezione civile
il capogruppo PLR ha proposto quale delegato __________ e quale supplente
__________. La capogruppo GITT ha proposto quale delegato __________ e quale
subentrante __________. In votazione è risultato eletto, quale delegato,
__________. Il legislativo ha indi preso atto - senza votazione - della
designazione di __________ quale subentrante e di __________ quale supplente.
B. La sezione
del partito __________ ticinese di __________ (impropriamente definitasi ne___________________,
__________ e __________ hanno impugnato le menzionate nomine, limitatamente a
quelle effettuate su votazione, con ricorso 29 maggio 2000 innanzi al Consiglio
di Stato, al quale hanno domandato di annullarle per violazione del sistema
proporzionale di elezione sancito all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC. Con
risoluzione 18 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.
C. Con ricorso
datato 29 luglio 2000, ma spedito il 30 agosto successivo, __________,
__________ e __________ hanno impugnato davanti a questo Tribunale il giudicato
governativo, del quale chiedono l'annullamento. In sostanza i ricorrenti, di
cui appare assai difficile riassumere le censure, chiedono una verifica dell'avversata
risoluzione alla luce del nuovo diritto, entrato in vigore il 1 gennaio 2000.
Il Consiglio di Stato ed i ricorrenti
dinanzi a quest'ultimo hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio
di Torricella-Taverne ed il presidente del legislativo ne hanno invece postulato
l'accoglimento. La sezione degli enti locali ha comunicato al Tribunale di non
formulare osservazioni. __________ non ha presentato una risposta.
D. Con istanza
3 novembre 2000 i ricorrenti hanno domandato di poter replicare. Il Tribunale
non accede tuttavia a questa richiesta (art. 49 cpv. 3 PAmm).
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 LOC).
L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, testo modificato in vigore dal 1 gennaio
2000, l'assemblea nomina con il sistema proporzionale i delegati del comune
negli enti di diritto pubblico o privato cui il comune è parte, riservati i
casi di competenza municipale. La nomina, che si estende per tutta la durata del
quadriennio amministrativo, deve avere luogo nel corso della seduta costitutiva
(art. 15 cpv. 2 lett. b LOC). Nei comuni dove è stato istituito il consiglio
comunale, tale competenza viene esercitata da quest'ultimo (art. 42 cpv. 2
LOC).
2.2. La nomina, da parte del legislativo,
dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso partecipa secondo il
sistema proporzionale è stata introdotta mediante modifica 3 febbraio 1999, in
vigore dal 1. gennaio 2000, dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC. In precedenza tale
elezione aveva luogo - di principio - a maggioranza semplice; il sistema
proporzionale era riservato ai soli casi in cui la legge lo prevedeva (cfr.
art. 13 cpv. 1 lett. p LOC testo previgente). La modifica legislativa in esame
è stata proposta, discussa e decisa direttamente in sede granconsigliare: essa
non è difatti contemplata né nel messaggio governativo 27 agosto 1997, né nel
rapporto della commissione della legislazione 15 gennaio 1999.
2.3. Prima del 1 gennaio 2000, il caso più
ricorrente di nomina di delegati comunali secondo il sistema proporzionale era
costituito dall'elezione dei membri del consiglio consortile dei consorzi di
comuni (art. 13 cpv. 1 lett. o LOC e 15 LCCom). Nel caso di nomina da parte del
consiglio comunale l'art. 15 cpv. 2 LCCom dichiarava applicabile per analogia -
e lo dichiara a tutt'oggi, dal momento che questa regolamentazione non è mutata
dopo il 1. gennaio 2000 - l'art. 73 LOC, che regolamenta la rappresentanza
proporzionale in seno alle commissioni del consiglio comunale. In precedenza il
rinvio era riferito agli art. 56 dell'or abrogata LOC 1950 e 6 cpv. 3 e 4 del
relativo decreto di applicazione, corrispondenti ai capoversi 1, 2 e 5
dell'art. 73 LOC.
2.4.
Giusta l'art. 73 cpv. 1 LOC nelle commissioni del consiglio comunale devono
essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio.
I membri delle commissioni sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il
numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio
comunale (art. 73 cpv. 6 LOC). La giurisprudenza di questo Tribunale relativa
all'applicazione di queste disposizioni ha avuto modo di spiegare,
ripetutamente, che la nomina, in sede di consiglio comunale, dei membri di una
commissione dello stesso e dei membri del consiglio consortile avviene di
conseguenza, di principio, senza votazione (RDAT II-1997 n. 12 consid. 3.3. relativamente
all'applicazione dell'art. 73 LOC; RDAT 1976 n. 10, pag. 8; 1979 n. 6 pag. 10,
1981 n. 25, pag. 44; STA inedita 15.12.1986 in re P. e llcc, consid. B
relativamente all'applicazione dell'art. 56 LOC 1950; cfr. inoltre il rapporto
della commissione della legislazione del 14 gennaio 1987, pubbl. in RVGC, sessione
ordinaria autunnale 1986, vol. 3, pag. 1820). La designazione di detti membri
spetta infatti ai gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di
quest'ultimo consesso si esaurisce pertanto, su questo oggetto, nel prendere
atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo. Una
votazione da parte del consiglio comunale è necessaria solo quando il numero
dei membri designati dai singoli gruppi cui spetta il diritto di essere
rappresentati differisca, per eccesso o per difetto, da quello dei seggi che
spettano agli stessi (art. 73 cpv. 6 2.a frase LOC).
2.5. La procedura di nomina, da parte del
consiglio comunale, dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso
partecipa secondo il sistema proporzionale, introdotta a titolo generalizzato
mediante modifica 3 febbraio 1999, in vigore dal 1 gennaio 2000, dell'art. 13
cpv. 1 lett. p LOC, non è specificatamente regolamentata nella LOC.
Sotto l'aspetto sostanziale, per poter
assicurare il pieno rispetto del principio della nomina secondo il sistema
proporzionale, è comunque imprescindibile di adottare, quale base di
ripartizione, i criteri fissati nella pertinente legislazione elettorale ed
applicati per la determinazione dei seggi in occasione dell'elezione del
consiglio comunale chiamato a designare i delegati, com'è del resto
espressamente specificato all'art. 73 cpv. 5 LOC, che concerne la nomina dei
membri delle commissioni del consiglio comunale e di quelli del consiglio
consortile: criteri che questo Tribunale aveva altresì ritenuto di dover
applicare, durante la vigenza della LOC 1950, alla nomina dei delegati di un
comune in seno ad un'associazione di cui questo era membro (RDAT 1981 n. 25
consid. D pag. 44 seg.). Giusta l'art. 93 della legge sull'esercizio dei
diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), in vigore dal 2 giugno 1999, per
l'elezione del consiglio comunale la ripartizione dei seggi fra i gruppi si
effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti
conseguiti dai singoli gruppi, divisa per il numero dei seggi (cpv. 1). Ciascun
gruppo ha diritto ad avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è
contenuto nel numero dei voti da esso conseguito (cpv. 2). I seggi non
assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori
frazioni (cpv. 4). In caso di parità di frazioni la precedenza spetta al gruppo
che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di frazione e di voti,
decide la sorte (cpv. 5).
Una volta assodati i principi di
ripartizione numerica delle cariche di delegato spettanti a ciascun gruppo, si
impone dal lato formale, quale logica e coerente conseguenza, l'applicazione
analogetica dell'art. 73 cpv. 6 LOC, che regolamenta la nomina, in sede di
consiglio comunale, dei membri delle sue commissioni e dei membri del consiglio
consortile: la designazione dei nominativi dei delegati spetta esclusivamente
al gruppo che vi ha diritto. Una votazione del consiglio comunale appare
pertanto necessaria solo qualora il numero dei delegati designati da
quest'ultimo differisse da quelli che gli spettano.
I principi suenunciati devono trovare
applicazione anche per la designazione dei subentranti e dei supplenti.
- 3.1. Nel
concreto caso, in occasione delle elezioni del consiglio comunale del 16 aprile
2000, composto di 30 membri, il PLR ed il GITT hanno conseguito 10 seggi ciascuno,
il PPD 6 seggi e i socialisti e verdi 4 seggi. Tutti i seggi del PLR e del GITT
sono stati assegnati per quoziente intero. Rispetto all'attribuzione per quoziente
intero il PLR ha tuttavia accumulato una ulteriore frazione di 252 voti, il
GITT di 132 voti: e questo per il motivo che il PLR aveva raccolto 13'092 voti
di partito a fronte dei 12'972 voti di partito conseguiti dal GITT.
3.2. Trattandosi di nominare un delegato ed
un supplente del comune in seno all'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio
del comprensorio __________, un delegato ed un subentrante del comune nel
consorzio __________ ed affluenti da __________ a __________, un delegato, un
subentrante ed un supplente del comune nell'ente regionale di protezione
civile, in ossequio alle testé illustrate regole l'occupazione di tutte queste
cariche spettava pertanto al PLR. Nella misura in cui, come si è effettivamente
avverato, il capogruppo __________ ha notificato un solo nominativo per carica,
il Legislativo non doveva essere chiamato a votare, poiché il Presidente del
consiglio comunale non doveva dare alcun seguito alle rivendicazioni
sottopostegli dagli altri gruppi. Le persone designate dal capogruppo __________
dovevano invece essere dichiarate elette nelle funzioni loro assegnate conformemente
all'annuncio del capogruppo stesso. L'impugnata decisione del Governo di
annullare la deliberazione attraverso la quale il consiglio comunale di
__________ ha proceduto all'elezione alle cariche in discussione mediante
votazione - con il risultato che non sono state nominate le persone notificate
dal capogruppo __________ - appare pertanto corretta e deve, di conseguenza,
essere tutelata.
3.3. L'obiezione, sollevata dagli
insorgenti, secondo cui __________ del GITT è stato eletto nel comitato
dell'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio
__________ sino al giugno 2004 (art. 21, norma transitoria dello statuto della
detta associazione), non permette di mutare questa conclusione. Il delegato del
comune rappresenta difatti quest'ultimo nell'organo supremo dell'associazione,
ossia l'assemblea, ove eserciterà - a titolo esclusivo - i voti spettanti al
comune (art. 11 cpv. 1 dello statuto).
3.4. Il consiglio comunale di __________
dovrà pertanto procedere, nella prossima seduta, alla nomina dei delegati del
comune - e dei relativi subentranti e supplenti - nei tre enti in rassegna rispettando
le regole dianzi illustrate. Fa eccezione la designazione alle cariche di
subentrante e di supplente nell'ente regionale di protezione civile, per le
quali il legislativo ha preso atto, senza votazione, della designazione di
__________ (subentrante, notificato dal GITT) e di __________ (supplente,
notificato dal PLR): l'elezione a queste due cariche non è difatti stata (volutamente)
impugnata nei ricorsi 29 maggio 2000, per cui non poteva - di conseguenza -
essere annullata.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di
giudizio deve essere posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15, 73, 208, 209 LOC, 3, 18, 28,
46, 49 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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