Devolution of dissolved consortium assets to successor consortium

52.2000.156Autre juridiction18 oct. 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The municipality appealed a State Council decision that dissolved a torrent consortium and transferred its real estate to the successor maintenance consortium. It argued that the assembly of the dissolved consortium, not the State Council, had competence to decide on the assets, and that six parcels should go to the municipality because of their local use and planning status. The Administrative Court held that the authority ordering dissolution is also competent to determine the devolution of the assets, so there was no need to apply by analogy the provisions invoked by the administration. It further held that the parcels had to pass to the successor consortium, which had taken over the former consortium’s tasks and territory. The appeal was dismissed and no costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 28 LCons; devolution of assets of a dissolved consortium. The authority competent to decree dissolution is also competent to regulate the patrimonial consequences of dissolution; there is no legal gap where the statute is silent on liquidation. The consortium assembly has no autonomous competence to decide the devolution of assets absent a statutory basis. Assets of a dissolved public consortium pass to the successor body that assumes its functions and territorial scope, especially where this is necessary for the continued performance of public works. Claims for specific allocation of assets must, if necessary, be pursued by agreement or through expropriation procedures (consid. 2-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.156

Data decisione, Autorità: 18.10.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00156

Lugano 18 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 giugno 2000 del

Comune di __________

contro

la decisione 16 maggio 2000, no. 2041, con la quale il Consiglio di Stato ha sciolto il Consorzio torrente __________ ed ha disposto che i beni immobiliari di cui era titolare sono devoluti al Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'__________;

viste le risposte:

  • 21 giugno 2000 del Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'__________;

  • 28 luglio 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con decreto 15 settembre 1908, fondato sulla legge sui consorzi del 1853, il Consiglio di Stato ha istituito il Consorzio per la sistemazione del torrente __________ e dei suoi affluenti (in seguito: ). Con atto del 13 settembre 1994, retto dalla legge sui consorzi entrata in vigore il 21 luglio 1913, è stato costituito il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura dell' (in seguito: __________).

L'assemblea 29 novembre 1999 del __________ ha deciso lo scioglimento del consorzio, disponendo che i beni immobili di sua proprietà sarebbero stati ceduti ai comuni nei quali si trovavano, ossia 29 fondi nel comprensorio del comune di __________ e 10 in quello di __________. Dando seguito all'istanza presentata dal __________, il 16 maggio 2000 il Consiglio di Stato ne ha risolto lo scioglimento giusta l'art. 28 LCons. Rilevata una lacuna nella legge in merito alla competenza a decidere sulla devoluzione del patrimonio di un consorzio sciolto, il Governo ha fondato la propria competenza sull'art. 39 LOP, applicabile per analogia, ed ha deciso il trapasso di proprietà al __________ dei fondi iscritti a registro fondiario a nome del CTL. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il __________, subentrato nelle competenze del __________, dovesse disporre liberamente dei fondi, per poter operare correttamente.

B. Contro tale pronuncia il comune di __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, rivendicando la proprietà di sei fondi ubicati sul proprio territorio. Contesta la competenza del Consiglio di Stato a statuire in merito all'attribuzione dei fondi del __________, ritenuto che questa facoltà pertocca all'assemblea consortile, che ha validamente statuito in proposito. Sostiene inoltre che il proprio interesse all'attribuzione dei fondi in questione sia prevalente rispetto a quello del __________. Infatti sulle particelle no. __________ e __________ si trova una strada che serve fondi edificati, mentre le particelle n. __________ e __________ sono utilizzate parzialmente quale posteggio e secondo il piano regolare comunale la prima di esse appartiene alla zona P2. Infine i sedimi n. __________ e __________ appartengono alla zona di protezione della natura (ZPN3: zona umida di lischedo) e confinano con la particella no. __________ già di proprietà del comune. In sostanza, si tratterebbe di fondi gravati da vincoli di PR, che in caso di mancata assegnazione il comune si vedrebbe costretto ad espropriare.

C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il __________ e la Divisione delle costruzioni, ribadendo le argomentazioni contenute nella risoluzione impugnata.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 32 cpv. 2 LCons e 208 cpv. 1 LOC. La tempestività del gravame e la legittimazione del comune ricorrente sono certe (art. 46 cpv. 1 e 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. Il ricorrente contesta innanzitutto la competenza del Consiglio di Stato a decidere in merito alla devoluzione dei beni appartenenti al consorzio __________ ora disciolto, ritenendo che tale prerogativa spetta all'assemblea consortile, la cui decisione 29 novembre 1999 di cedere i propri beni ai comuni nei quali sono ubicati non potrebbe più essere rimessa in discussione. A torto.

Non esiste infatti base legale che attribuisca all'assemblea consortile questa facoltà: né la legge sui consorzi né il regolamento organico del consorzio __________ contengono una normativa in tale senso. La legge sui consorzi prevede unicamente all'art. 28 che nessun consorzio può essere sciolto se non in forza di uno speciale decreto del Consiglio di Stato. Essa non regola invece esplicitamente la tematica qui in discussione e neppure i materiali legislativi concernenti l'adozione della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 o delle sue successive modifiche contengono cenni al proposito. Da un'interpretazione dell'art. 28 LCons discende che la competenza a statuire sull'attribuzione delle proprietà di un consorzio disciolto deve spettare all'autorità che ne decreta lo scioglimento e dunque al Consiglio di Stato (cfr. sentenza 25 ottobre 1921 della commissione dell'amministrativo concernente il consorzio per il raggruppamento dei terreni in __________, pubblicata in calce ai Processi verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1921 aggiornamenti). Appare infatti logico ritenere che l'Esecutivo cantonale non possa esaurire il proprio compito con la pronuncia dello scioglimento del consorzio, ma che debba occuparsi anche delle conseguenze che ne derivano. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione delle costruzioni, la legge sui consorzi non presenta pertanto alcuna lacuna da colmare applicando per analogia l'art. 39 LOP. Al limite il raffronto con quest'ultima norma, secondo la quale "il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disciolto", conferma la conclusione illustrata. A giusta ragione dunque il Consiglio di Stato si è dichiarato competente a definire il destino dei beni del consorzio disciolto.

  1. L'operato dell'Esecutivo cantonale va pure confermato nella scelta di attribuire i sei fondi in questione al __________, sebbene per motivi sostanzialmente diversi.

Il __________ abbraccia un comprensorio piuttosto vasto che spazia a monte del __________ fino al __________, rispettivamente all'alta valle di Isone (art. 3 lett. a Regolamento __________). Esso ha per scopo di mantenere le opere di arginatura esistenti e future situate nel proprio comprensorio, il taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde che potrebbe ostacolare il buon regime delle acque e di farsi promotore di ulteriori opere di miglioria idraulica, in caso di necessità (art. 3 Regolamento del __________). Il __________ ha dunque ripreso l'attività svolta dal __________, inglobandone il territorio. Appare di conseguenza chiaro che i beni di cui era titolare il consorzio disciolto divengano di proprietà del __________; in caso contrario, esso non potrebbe svolgere i compiti per i quali è stato costituito e la cui attuazione presuppone di poter disporre liberamente dei fondi oggetto d'intervento.

D'altronde la procedura di scioglimento di un consorzio e liquidazione dei suoi beni non è la sede nella quale chiedere l'attribuzione di una parte di tale sostanza. Per rivendicarne la proprietà, l'ente interessato dovrà ricercare un accordo bonale con il __________ oppure agire in via espropriativa. Infatti anche l'art. 22 in relazione con l'art. 28 cpv. 3 LRPT prescrive che è applicabile la procedura espropriativa alle domande degli enti pubblici, che nell'ambito di un raggruppamento terreni a carattere generale postulano all'autorità cantonale l'assegnazione di terreno per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Sulla scorta di queste considerazioni, il ricorso va pertanto respinto e confermata la decisione del Consiglio di Stato in merito all'assegnazione dei fondi del __________ al __________. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 28 e 32 LCons; 39 LOP; 22 e 28 cpv. 3 LRPT; Regolamento del __________; 208 LOC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

consortium dissolutionasset devolutionpublic worksmunicipal claimadministrative competenceexpropriationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the State Council had competence to decide the devolution of assets of the dissolved consortium.

Solution extraite

Yes. The authority dissolving the consortium is also competent to determine the fate of its assets; there is no legal gap requiring analogy to another statute.

Motifs extraits

Art. 28 LCons implies that the dissolution decree must also cover its consequences. The consortium assembly had no legal basis to decide asset devolution, and the State Council could not stop at dissolution without regulating the resulting patrimony.

Question juridique clé

Whether the six parcels should be assigned to the municipality rather than to the successor maintenance consortium.

Solution extraite

No. The assets properly pass to the consortium that took over the dissolved consortium's functions and territory, and any contrary claim must be pursued by agreement or expropriation.

Motifs extraits

The successor consortium continues the dissolved consortium's activity and must be able to dispose of the land needed for its public works. The liquidation of a dissolved consortium is not the proper stage for allocating specific assets to a municipality.

Question juridique clé

Whether court fees and justice fee should be charged to the appellant.

Solution extraite

No fees or costs were imposed because the appeal failed.

Motifs extraits

Given the outcome of the appeal, the court ordered no justice fee and no expenses.

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